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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1160/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NA LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15575/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-17383 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 5/9/2025 al Comune di Napoli e alla società Società_1
, impugna avviso di accertamento notificato da quest'ultimo in data 22/8/2025 relativo a TARI 2023.
A sostegno dell'impugnazione deduce di non essere più il detentore dei locali tassati fin da 2/10/2019, essendo scaduto il contrato di locazione e l'immobile restituito al proprietario. Lamenta che l'ente ha agito senza alcuna preventiva istruttoria circa la titolarità del bene. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la società Società_1 che deduceva di aver annullato l'atto in autotutela, producendo documentazione.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio.
Il Concessionario ha dedotto e provato di aver accolto le ragioni del contribuente annullando l'atto di accertamento. Sicchè è venuto meno l'interesse ad agire con conseguente estinzione dell'azione. Le spese vanno compensate in assenza di specifica richiesta da parte del ricorrente, che esime questo giudice dalla disamina degli atti ai fini della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NA LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15575/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-17383 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 5/9/2025 al Comune di Napoli e alla società Società_1
, impugna avviso di accertamento notificato da quest'ultimo in data 22/8/2025 relativo a TARI 2023.
A sostegno dell'impugnazione deduce di non essere più il detentore dei locali tassati fin da 2/10/2019, essendo scaduto il contrato di locazione e l'immobile restituito al proprietario. Lamenta che l'ente ha agito senza alcuna preventiva istruttoria circa la titolarità del bene. Conclude chiedendo, previa sospensiva della esecutività dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la società Società_1 che deduceva di aver annullato l'atto in autotutela, producendo documentazione.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio.
Il Concessionario ha dedotto e provato di aver accolto le ragioni del contribuente annullando l'atto di accertamento. Sicchè è venuto meno l'interesse ad agire con conseguente estinzione dell'azione. Le spese vanno compensate in assenza di specifica richiesta da parte del ricorrente, che esime questo giudice dalla disamina degli atti ai fini della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate