Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 172
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    L'amministrazione non ha fornito prova della notifica della cartella presupposta, pertanto la notifica è considerata non avvenuta. L'omessa notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il credito per tassa automobilistica 2014 si è prescritto il 31 dicembre 2017. Non essendo provata la notifica della cartella presupposta prima di tale data, né alcun altro atto interruttivo, il credito è estinto per prescrizione.

  • Rigettato
    Atto non autonomamente impugnabile

    L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 172
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo