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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9317/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249026608463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. R.G.R. 9317/2024, notificato in data 18/11/2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_2, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249026608463/000, notificata in data 04/11/2024, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 376,78 a titolo di tassa automobilistica per l'anno di imposta 2014. Tale intimazione scaturiva dalla cartella di pagamento n.
29320180024345851000, che si assumeva notificata in data 11/04/2019.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, con conseguente nullità dell'atto impugnato, e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere l'intimazione di pagamento un atto autonomamente impugnabile. Nel merito, entrambe le resistenti hanno sostenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta, avvenuta in data 11/04/2019, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione dei periodi di sospensione dei termini di riscossione disposti dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19.
Con note conclusive depositate in data 26/12/2025, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come le resistenti non avessero fornito prova documentale della rituale notifica della cartella di pagamento presupposta.
La causa è stata quindi decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Viene rigettata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile, rientrando nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'impugnazione di tale atto costituisce non una mera facoltà, ma un onere per il contribuente che intenda far valere vicende estintive del credito anteriori alla sua notifica. Pertanto, il presente ricorso è ammissibile.
Nel merito, il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In tale circostanza, il contribuente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale, deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione del ricorrente circa la mancata ricezione della cartella di pagamento n. 29320180024345851000, le Amministrazioni resistenti, pur sostenendo che la notifica fosse regolarmente avvenuta in data 11/04/2019, non hanno depositato in giudizio alcuna documentazione idonea a comprovare tale circostanza. Grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare di avere rispettato i termini e le procedure per la notifica degli atti impositivi. La prova del perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale si assolve, di norma, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata di notifica. In assenza di tale prova, la notifica deve ritenersi non avvenuta.
La mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, oltre a determinare la nullità dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, assume rilievo decisivo anche in relazione all'eccezione di prescrizione.
Il credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2014 è soggetto al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982. Tale termine, secondo un consolidato orientamento, decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2014 si è prescritto in data 31 dicembre 2017.
Poiché non è stata fornita la prova di alcun atto interruttivo validamente notificato prima di tale data, e in particolare della cartella di pagamento che si assume notificata nel 2019, il credito azionato con l'odierna intimazione di pagamento deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione. L'iscrizione a ruolo, essendo un atto interno dell'amministrazione, non è idonea a costituire in mora il debitore e, quindi, a interrompere la prescrizione.
La cristallizzazione della pretesa impositiva, che preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturatasi in precedenza, si verifica solo a seguito della mancata impugnazione di un atto regolarmente notificato. Essendo mancata la prova della notifica della cartella, tale effetto non si è prodotto.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29320249026608463/000. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 100,00 oltre accessori di legge.
Catania, 07/01/2026
Il Giudice monocratico
IO MP
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9317/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249026608463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. R.G.R. 9317/2024, notificato in data 18/11/2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_2, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249026608463/000, notificata in data 04/11/2024, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 376,78 a titolo di tassa automobilistica per l'anno di imposta 2014. Tale intimazione scaturiva dalla cartella di pagamento n.
29320180024345851000, che si assumeva notificata in data 11/04/2019.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, con conseguente nullità dell'atto impugnato, e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere l'intimazione di pagamento un atto autonomamente impugnabile. Nel merito, entrambe le resistenti hanno sostenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta, avvenuta in data 11/04/2019, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione dei periodi di sospensione dei termini di riscossione disposti dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19.
Con note conclusive depositate in data 26/12/2025, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come le resistenti non avessero fornito prova documentale della rituale notifica della cartella di pagamento presupposta.
La causa è stata quindi decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Viene rigettata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile, rientrando nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'impugnazione di tale atto costituisce non una mera facoltà, ma un onere per il contribuente che intenda far valere vicende estintive del credito anteriori alla sua notifica. Pertanto, il presente ricorso è ammissibile.
Nel merito, il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In tale circostanza, il contribuente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale, deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione del ricorrente circa la mancata ricezione della cartella di pagamento n. 29320180024345851000, le Amministrazioni resistenti, pur sostenendo che la notifica fosse regolarmente avvenuta in data 11/04/2019, non hanno depositato in giudizio alcuna documentazione idonea a comprovare tale circostanza. Grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare di avere rispettato i termini e le procedure per la notifica degli atti impositivi. La prova del perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale si assolve, di norma, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata di notifica. In assenza di tale prova, la notifica deve ritenersi non avvenuta.
La mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, oltre a determinare la nullità dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, assume rilievo decisivo anche in relazione all'eccezione di prescrizione.
Il credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2014 è soggetto al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982. Tale termine, secondo un consolidato orientamento, decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2014 si è prescritto in data 31 dicembre 2017.
Poiché non è stata fornita la prova di alcun atto interruttivo validamente notificato prima di tale data, e in particolare della cartella di pagamento che si assume notificata nel 2019, il credito azionato con l'odierna intimazione di pagamento deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione. L'iscrizione a ruolo, essendo un atto interno dell'amministrazione, non è idonea a costituire in mora il debitore e, quindi, a interrompere la prescrizione.
La cristallizzazione della pretesa impositiva, che preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturatasi in precedenza, si verifica solo a seguito della mancata impugnazione di un atto regolarmente notificato. Essendo mancata la prova della notifica della cartella, tale effetto non si è prodotto.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29320249026608463/000. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 100,00 oltre accessori di legge.
Catania, 07/01/2026
Il Giudice monocratico
IO MP