Articolo 2 della Legge 23 settembre 1981, n. 533
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 ottobre 1981
Art. 2. Decorrenza dei benefici

La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovra' essere stabilita come in appresso:
1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 1;
1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1981
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