Art. 2. Decorrenza dei benefici
La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovra' essere stabilita come in appresso:
1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 1;
1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.
La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovra' essere stabilita come in appresso:
1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 1;
1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.