CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2041/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2788/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1217/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· La Ricorrente_1 ha presentato ricorso in appello contro l'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 2788/2024. L'avviso di accertamento originariamente impugnato riguarda l'anno d'imposta
2015 e contesta maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e relative sanzioni.
Motivi del ricorso in appello:
1. Condizioni di salute: Il contribuente e la moglie avevano problemi di salute che hanno inciso negativamente sui ricavi professionali.
2. Critiche allo studio di settore: Lo studio YK21U ha sovrastimato i ricavi. L'Ufficio ha ridotto l'adeguamento da €40.034 a €21.000, ma senza considerare le reali motivazioni del contribuente.
3. Condotta antieconomica contestata: L'Agenzia ha calcolato un reddito netto mensile irrealistico
(€235,75), ignorando che il contribuente possedeva immobili e aveva altre fonti di reddito.
4. Errori nella sentenza: Il giudice ha ignorato le condizioni personali e ha erroneamente affermato che il contribuente pagasse affitto per i locali, che invece sono di sua proprietà.
Richieste:
· Annullamento della sentenza e dell'avviso di accertamento.
· Condanna dell'Agenzia alle spese di lite.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia si costituisce nel giudizio d'appello e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
1. Motivazione della sentenza: Secondo l'Agenzia, la sentenza è correttamente motivata e conforme alla normativa. Non è necessario che il giudice risponda a ogni singola argomentazione.
2. Condizioni di salute: L'Agenzia sostiene che le patologie non giustificano lo scostamento, poiché anche negli anni precedenti e successivi il contribuente ha lavorato meno ore rispetto alla media del settore.
3. Condotta antieconomica: L'Agenzia afferma che il contribuente non ha contestato i dati sulle spese e che l'eccezione sull'antieconomicità è nuova e quindi non ammissibile in appello.
Richieste:
· Rigetto dell'appello.
· Condanna del ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Già l'Ufficio aveva rilevato i dati mancanti e tenuto conto delle osservazioni di parte, o ha prospettato una rielaborazione dello studio di settore in maniera tale da equilibrare i valori di adeguamento e soprattutto di raggiungere la coerenza di tutti gli indicatori ed ha quindi proposto di definire un'adesione con valori di adeguamento pari ad € 21.000,00 a fronte di € 40.034,00 come da invito notificato rideterminando il reddito di lavoro autonomo in € 26.502,00 (a fronte dell'importo di € 47.502,00 riportato nell'Invito).
In ordine alla antieconomicità della attività, l'appellato aveva evidenziato di essere in possesso di immobili pervenuti in eredità che risultavano locati con regolare contratto d'affitto registrato (la stessa l'Agenzia riporta nell'avviso impugnato la presenza di redditi da fabbricati, per oltre € 27.000, afferenti al solo ricorrente e che la moglie risultava anch'essa titolare di Redditi). Tali redditi compensavano a livello di reddito familiare, il giudizio di antieconomicità.
Tra l'altro, l'abbattimento del 50% circa operato dall'Ufficio era esclusivamente legata alla rielaborazione dello studio con l'indicazione del valore dei beni strumentali, erroneamente omessi nello modello inviato, più che di una reale valutazione delle motivazioni addotte dal contribuente, in particolar modo delle sue condizioni di salute, documentate in sede di contraddittorio (certificata malattia bipolare della moglie affetta da tempo da ricadute in alcuni periodi, e due importanti e invasivi interventi subiti dal ricorrente che lo hanno tenuto in situazioni precarie di salute anche per gli anni successivi non potendo stare in condizioni consone allo svolgimento dell'attività professionale).
Esse rappresentano il reale ed unico motivo di scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati dallo studio di settore.
Tale circostanza, sebbene nota all'Ufficio, citata dallo stesso sia nell'avviso di accertamento, che nelle proprie controdeduzioni, non è stata tenuta in considerazione per giustificare lo scostamento che è stato ricondotto da € 40.034 ad € 21.000 solo a seguito dell'indicazione del valore dei beni strumentali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00). Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2041/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2788/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901773 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1217/2025 depositato il
09/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· La Ricorrente_1 ha presentato ricorso in appello contro l'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 2788/2024. L'avviso di accertamento originariamente impugnato riguarda l'anno d'imposta
2015 e contesta maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e relative sanzioni.
Motivi del ricorso in appello:
1. Condizioni di salute: Il contribuente e la moglie avevano problemi di salute che hanno inciso negativamente sui ricavi professionali.
2. Critiche allo studio di settore: Lo studio YK21U ha sovrastimato i ricavi. L'Ufficio ha ridotto l'adeguamento da €40.034 a €21.000, ma senza considerare le reali motivazioni del contribuente.
3. Condotta antieconomica contestata: L'Agenzia ha calcolato un reddito netto mensile irrealistico
(€235,75), ignorando che il contribuente possedeva immobili e aveva altre fonti di reddito.
4. Errori nella sentenza: Il giudice ha ignorato le condizioni personali e ha erroneamente affermato che il contribuente pagasse affitto per i locali, che invece sono di sua proprietà.
Richieste:
· Annullamento della sentenza e dell'avviso di accertamento.
· Condanna dell'Agenzia alle spese di lite.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia si costituisce nel giudizio d'appello e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
1. Motivazione della sentenza: Secondo l'Agenzia, la sentenza è correttamente motivata e conforme alla normativa. Non è necessario che il giudice risponda a ogni singola argomentazione.
2. Condizioni di salute: L'Agenzia sostiene che le patologie non giustificano lo scostamento, poiché anche negli anni precedenti e successivi il contribuente ha lavorato meno ore rispetto alla media del settore.
3. Condotta antieconomica: L'Agenzia afferma che il contribuente non ha contestato i dati sulle spese e che l'eccezione sull'antieconomicità è nuova e quindi non ammissibile in appello.
Richieste:
· Rigetto dell'appello.
· Condanna del ricorrente alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Già l'Ufficio aveva rilevato i dati mancanti e tenuto conto delle osservazioni di parte, o ha prospettato una rielaborazione dello studio di settore in maniera tale da equilibrare i valori di adeguamento e soprattutto di raggiungere la coerenza di tutti gli indicatori ed ha quindi proposto di definire un'adesione con valori di adeguamento pari ad € 21.000,00 a fronte di € 40.034,00 come da invito notificato rideterminando il reddito di lavoro autonomo in € 26.502,00 (a fronte dell'importo di € 47.502,00 riportato nell'Invito).
In ordine alla antieconomicità della attività, l'appellato aveva evidenziato di essere in possesso di immobili pervenuti in eredità che risultavano locati con regolare contratto d'affitto registrato (la stessa l'Agenzia riporta nell'avviso impugnato la presenza di redditi da fabbricati, per oltre € 27.000, afferenti al solo ricorrente e che la moglie risultava anch'essa titolare di Redditi). Tali redditi compensavano a livello di reddito familiare, il giudizio di antieconomicità.
Tra l'altro, l'abbattimento del 50% circa operato dall'Ufficio era esclusivamente legata alla rielaborazione dello studio con l'indicazione del valore dei beni strumentali, erroneamente omessi nello modello inviato, più che di una reale valutazione delle motivazioni addotte dal contribuente, in particolar modo delle sue condizioni di salute, documentate in sede di contraddittorio (certificata malattia bipolare della moglie affetta da tempo da ricadute in alcuni periodi, e due importanti e invasivi interventi subiti dal ricorrente che lo hanno tenuto in situazioni precarie di salute anche per gli anni successivi non potendo stare in condizioni consone allo svolgimento dell'attività professionale).
Esse rappresentano il reale ed unico motivo di scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati dallo studio di settore.
Tale circostanza, sebbene nota all'Ufficio, citata dallo stesso sia nell'avviso di accertamento, che nelle proprie controdeduzioni, non è stata tenuta in considerazione per giustificare lo scostamento che è stato ricondotto da € 40.034 ad € 21.000 solo a seguito dell'indicazione del valore dei beni strumentali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00). Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.