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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/11/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 672 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MERCORELLA RITA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 18/09/2021 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. La moglie, SI.ra , manterrà il proprio domicilio e la propria Parte_1 residenza presso la casa coniugale, per la durata di anni 5.
2. Il marito, per la durata di anni 5 rimarrà garante al 50% Controparte_1 della sua quota parte di mutuo e continuerà a versare la somma di euro 340,00 pari al 50% della rata del mutuo, nonché a versare il 50% delle spese per le utenze ed a contribuire sempre al 50% ad ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria relativa alla casa coniugale in comproprietà, fino a quando manterrà ivi il proprio domicilio e la propria residenza.
3. Il coniuge, dovrà reperire una nuova abitazione, ove Controparte_1 trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza, entro e non oltre il mese di
Marzo 2024. Da tale data, la moglie si accollerà per intero la rata del mutuo cointestato ed ogni pagamento relativo alle utenze ed ogni altra spesa relativa alla manutenzione della casa coniugale, fatta eccezione per le spese condominiali, per l'assicurazione integrativa sull'immobile per € 350,00 annui (doc. 4) che rimarranno a carico al 50% a ciascun coniuge.
4. Decorsi anni 5 dalla omologa della separazione consensuale il SI. CP_1 si impegna a trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile
[...] cointestato alla SI.ra , con accollo da parte della moglie della Parte_1 somma integrale del residuo mutuo cointestato.
5. Qualora la moglie allo spirare dei 5 anni di cui al punto nr. 4 del presente ricorso non avesse interesse ad acquistare la quota di proprietà del marito, la rispettiva quota potrà essere ceduta al marito, con accollo del residuo mutuo cointestato.
6. Nel caso in cui allo spirare del termine dei 5 anni di cui sopra i coniugi non avessero interesse a riscattare la quota di proprietà dell'altro, si accordano fin d'ora nel senso di procedere alla vendita dell'immobile in comproprietà con relativa estinzione del mutuo ipotecario. Qualora i coniugi optassero per la vendita della casa coniugale, il marito si impegna sin d'ora a restituire alla moglie la somma pari ad € 3.000,00 ricevuta, dalla medesima, a titolo di prestito in data 28.09.2022. Pertanto, il marito si dichiara sin d'ora debitore nei confronti della moglie per € 3.000,00.
7. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, nello stato di fatto in cui si trova, ovvero compresi gli arredi e corredi ivi presenti.
8. Le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una dall'altra, sia dal punto di vista
2 patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, a qualunque pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (anno 2021 n. 131 parte 1, serie).
Forlì, 07/11/2024
Il Presidente – est.
Massimo Di Patria
3
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MERCORELLA RITA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 18/09/2021 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. La moglie, SI.ra , manterrà il proprio domicilio e la propria Parte_1 residenza presso la casa coniugale, per la durata di anni 5.
2. Il marito, per la durata di anni 5 rimarrà garante al 50% Controparte_1 della sua quota parte di mutuo e continuerà a versare la somma di euro 340,00 pari al 50% della rata del mutuo, nonché a versare il 50% delle spese per le utenze ed a contribuire sempre al 50% ad ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria relativa alla casa coniugale in comproprietà, fino a quando manterrà ivi il proprio domicilio e la propria residenza.
3. Il coniuge, dovrà reperire una nuova abitazione, ove Controparte_1 trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza, entro e non oltre il mese di
Marzo 2024. Da tale data, la moglie si accollerà per intero la rata del mutuo cointestato ed ogni pagamento relativo alle utenze ed ogni altra spesa relativa alla manutenzione della casa coniugale, fatta eccezione per le spese condominiali, per l'assicurazione integrativa sull'immobile per € 350,00 annui (doc. 4) che rimarranno a carico al 50% a ciascun coniuge.
4. Decorsi anni 5 dalla omologa della separazione consensuale il SI. CP_1 si impegna a trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile
[...] cointestato alla SI.ra , con accollo da parte della moglie della Parte_1 somma integrale del residuo mutuo cointestato.
5. Qualora la moglie allo spirare dei 5 anni di cui al punto nr. 4 del presente ricorso non avesse interesse ad acquistare la quota di proprietà del marito, la rispettiva quota potrà essere ceduta al marito, con accollo del residuo mutuo cointestato.
6. Nel caso in cui allo spirare del termine dei 5 anni di cui sopra i coniugi non avessero interesse a riscattare la quota di proprietà dell'altro, si accordano fin d'ora nel senso di procedere alla vendita dell'immobile in comproprietà con relativa estinzione del mutuo ipotecario. Qualora i coniugi optassero per la vendita della casa coniugale, il marito si impegna sin d'ora a restituire alla moglie la somma pari ad € 3.000,00 ricevuta, dalla medesima, a titolo di prestito in data 28.09.2022. Pertanto, il marito si dichiara sin d'ora debitore nei confronti della moglie per € 3.000,00.
7. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, nello stato di fatto in cui si trova, ovvero compresi gli arredi e corredi ivi presenti.
8. Le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una dall'altra, sia dal punto di vista
2 patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, a qualunque pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (anno 2021 n. 131 parte 1, serie).
Forlì, 07/11/2024
Il Presidente – est.
Massimo Di Patria
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