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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17760 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42683/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 42683/2020 promossa da:
, in proprio e quale amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore di rappresentato e difeso, anche Controparte_2
in via disgiunta, dagli Avv.ti Luca Giacobbe, Matilde Tariciotti, Claudio Urciuoli
e ZI AR parte ricorrente
e
, in persona del Ministro pro- Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari Avv. Giuseppe Miceli e dott.ssa Sara Mocavini parte resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Pag. 1 di 10 Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in proprio e in qualità di amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore di (già con ricorso ex art. 6 d.lgs. CP_2 CP_4 CP_2
n. 150/2011 ha proposto opposizione avvero il decreto-ingiunzione n.
401785/A del 14 luglio 2020, con il quale il Controparte_3
aveva irrogato, a carico del dott. , in proprio ed in
[...] Controparte_1
qualità di amministratore delegato p.t. della la sanzione di € Controparte_2
12.262,00 per violazione degli obblighi di «segnalazione di operazioni sospette» di cui all'art. 41 del d.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio)e s.m.i, in relazione alla vincita pagata dal concessionario di gioco nei confronti di Parte_1
1.1.In particolare, le parti attrici hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -sospendere l'efficacia dell'impugnato Decreto, atteso che la contestazione mossa nei confronti della concessionaria può determinare a suo carico la perdita della concessione per l'esercizio del gioco lecito;
In via principale: - dichiarare l'insussistenza dell'illecito contestato, per i motivi indicati sub 1) e, comunque, - escludere la riferibilità dell'illecito contestato allo , per i motivi indicati CP_1
sub 2). In ogni caso: - escludere l'elemento soggettivo della negligenza a carico dell'incolpato, per i motivi indicati sub 3) - dichiarare l'illecito per cui è processo estinto per intervenuta prescrizione, per i motivi indicati sub 4). Di conseguenza disporre l'annullamento del decreto sanzionatorio. In ogni caso con vittoria di onorari e spese.”
1.2.A sostegno dell'opposizione, gli attori contestavano che: , Controparte_1
attuale amministratore delegato di , all'epoca dei fatti non ricopriva CP_2
alcun ruolo o incarico nella società, avendo assunto la carica di in data CP_5
successiva (23.11.2015) a quella della contestata violazione (18.03.2015) e che aveva provveduto a pagare la vincita a in data 18 CP_2 Parte_1
marzo 2015, solo dopo aver compiuto, così come normativamente previsto,
l'identificazione e la registrazione dell'identità del giocatore, non avendo riscontrato alcuna anomalia che rendesse necessaria una segnalazione e, anzi, nonostante si trattasse di vincita riconducibile al jackpot nazionale, aveva
Pag. 2 di 10 ulteriormente attivato il controllo sul profilo del giocatore risultato vincitore, consultando la banca dati fornita da SGR Consulting, società di servizi che si occupava, appunto, per conto di terzi, di compiere le verifiche antiriciclaggio, dalla quale nulla emergeva a carico di né in punto di Parte_1
procedimenti penali pendenti, né quanto a fatti di riciclaggio addebitati.
1.3.1.Rappresentavano le parti attrici che, nonostante ciò, nel verbale della veniva loro contestata proprio la mancanza del necessario CP_6
approfondimento sotto il profilo dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla L.A., quanto a “profilo soggettivo critico” “in ragione della diffusione di notizie di stampa concernenti il suo coinvolgimento in gravi vicende di rilevanza penale, attinenti anche al settore dei giochi”.
1.3.2.Eccepivano, in particolare, che all'epoca dei fatti (18 marzo 2015), le vicende giudiziarie che avevano coinvolto il soggetto non erano ancora pubbliche o comunque diffuse, essendo emerse solo nel giugno 2015 con la pubblicazione di articoli di stampa in occasione della morte dello Scarfone. Contro
1.4.Contestavano, inoltre, che il non avesse preso posizione sulle memorie presentate da , in data 14.03.2017, ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/1981, né CP_2
di quanto ribadito in sede di audizione, tenutasi il 26.09.2017. Contro
1.5.In sintesi, hanno eccepito che il avesse applicato una sanzione amministrativa a persona fisica appartenente alla compagine societaria (dott.
), al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge;
avesse Controparte_1
individuato il dott. quale responsabile della violazione, Controparte_1
sebbene al momento dei fatti contestati non rivestisse alcun ruolo all'interno della , essendo divenuto A.D. solo in data 23.11.2015; avesse notificato CP_2
in data 14.07.2020, oltre il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. n. 698/81 decorrente dall'asserita violazione, cioè dal 18.03.2015, pur tenuto conto della sospensione dei termini disposta con i provvedimenti governativi emessi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, alla data di notifica del
Pag. 3 di 10 Decreto sia la violazione che il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria risultavano ormai prescritte.
2. Si costituiva il chiedendo di: Controparte_3
“Rigettare l'istanza cautelare e dichiarare l'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio opposto;
- Respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo dei ricorrenti di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- Condannare gli odierni opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
2.1.In particolare, il convenuto, con riferimento alla pretesa CP_3
insanzionabilità della persona facente parte della compagine societaria, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 90/2017, deduceva che tale riforma non aveva apportato modifiche al sistema di imputazione della responsabilità per illecito amministrativo che era rimasta, dunque, regolata dai principi indicati nella legge generale n. 689/1981, ed, in particolare dall'art. 3, secondo cui, per le sanzioni amministrative, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, con conseguente perdurare della responsabilità sia del rappresentante regale che del dipendente della persona giuridica che siano venuti meno ai propri obblighi.
2.2.Con riferimento alla contestazione circa all'insussistenza di obblighi in capo al dott. , rappresentava che le sanzioni comminate, stante la Controparte_1
loro acclarata autonomia, potevano sussistere l'una indipendentemente dall'altra.
2.3.Quanto alla configurabilità della condotta ex art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, evidenziava che, nel caso di specie, era applicabile il D.M. Interno del 17.2.2011, rubricato “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”, all'art. 5, richiamava proprio il caso in cui il cliente richiede prestazioni tese a dissimilare l'origine illecita dei capitali ed è noto per essere stato sottoposto a
Pag. 4 di 10 procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere stati sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro, indice presente anche nel D.M. Giustizia del 16.04.2010 e sussistente, nel caso di specie, attese le informazioni diffuse dalla stampa, con particolare riferimento agli articoli di cronaca risalenti al mese di aprile 2010 e al mese di gennaio 2013, indicati nel verbale di accertamento dell'UIF.
2.4.Deduceva, inoltre, che, nel caso di specie, era altresì presente l'indice relativo alla richiesta di pagamento della vincita diversa dalla località di operatività del richiedente.
2.5.Quanto all'eccezione di decorso del termine di prescrizione, il CP_3
deduceva che il verbale di accertamento, trattandosi di atto tipico del procedimento sanzionatorio, doveva essere qualificato come atto interruttivo,
e che, pertanto, il termine non era decorso al momento della notifica della sanzione.
3.La causa è stata istruita documentalmente.
4.All'udienza di discussione a trattazione scritta, solo i ricorrenti depositavano note, le conclusioni del resistente devono, dunque, considerarsi quelle CP_3
in precedenza rassegnate.
5.1.L'opposizione proposta da è fondata. Controparte_1
5.2.Deve, infatti, osservarsi che, pur a seguito della contestazione, il CP_3
non ha dimostrato la fondatezza della pretesa sanzionatoria nei suoi confronti, vieppiù alla luce della riforma che ha interessato il d.l.gs 231/2007.
5.3.Ed invero, nel decreto viene incolpato in veste di Controparte_1
rappresentante legale della società (all'epoca e, nonostante CP_2 CP_4 CP_2
lo stesso abbia specificatamente contestato che, all'epoca dei fatti, non rivestiva la qualità di amministratore delegato di assunta solo in seguito Controparte_2
(cfr. visura camerale, doc. 7 del ricorso), la difesa erariale non ha provveduto a
Pag. 5 di 10 chiarire la circostanza né ha dimostrato che la pretesa era, per altre ragioni, comunque fondata, tenuto conto, ad ogni modo, che lo era incolpato CP_1
in virtù del rapporto societario e non per aver essere venuto meno ad un proprio obbligo di segnalazione.
5.4.Nei confronti di , pertanto, ritenuta assorbita ogni altra Controparte_1
questione, il decreto deve essere annullato.
6.Con riferimento alla posizione, invece, della si precisa quanto Controparte_2
segue.
6.1.Va rilevato anzitutto che, nonostante il regime di solidarietà, l'autonomia della sanzione comminata alla società e al suo legale rappresentante (cfr. art. 59 del d.lgs. n. 231/2007 nella versione ratione temporis applicabile) impone la separata valutazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria nei confronti della società.
6.2. Giova preliminarmente osservare, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, che, al momento di irrogazione della sanzione, il termine prescrizionale non era decorso, attesa l'efficacia interruttiva della notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione (inter alia, Cass. sez. V, n. 14886/2016), come peraltro espressamente segnalato nello stesso (cfr. doc. 3 del ricorso).
6.3.Il verbale di contestazione è, infatti, del 14.2.2017, mentre l'irrogazione della sanzione è del 14.7.2020, entro, dunque, il termine quinquennale di prescrizione.
7.Tuttavia, la fondatezza della pretesa sanzionatoria non è stata dimostrata nemmeno nei confronti della società.
7.1.Il resistente, infatti, ha dedotto che vi erano i presupposti per far CP_3
sorgere l'obbligo di segnalazione per operazioni sospette, evidenziando, mediante richiama al verbale di contestazione, che: “Articoli di stampa risalenti agli anni 2013, 2014 e 2015 riportavano che il beneficiario della vincita – Parte_1
– era coinvolto in una serie di vicende giudiziarie di rilevanza penale, in particolare relative al racket di videopoker e usura in provincia di Modena di talché era considerato un esponente
Pag. 6 di 10 della criminalità organizzata calabrese;
- la stampa dava notizia del coinvolgimento di non solo in indagini penali ma anche in vicende bizzarre, da ultimo il presunto Pt_1
decesso a seguito delle ustioni riportate nel corso di un incendio doloso dallo stesso provocato nel mese di giugno 2015; - i gestori del punto vendita Susan IN & Havana Slot S.r.l. di Gioia Tauro (RC) – dove si è realizzata la vincita di cui al decreto opposto – avrebbero conseguite vincite VLT;
- sulla base delle risultanze delle evidenze camerali, risiedeva Pt_1
nella provincia di Modena ed era socio al 50% della EURO GAMES S.r.l., società attiva nella medesima provincia nel noleggio o compravendita di giochi elettronici”.
7.2.Invero, della sussistenza di tali indici alcuna prova è stata offerta nel presente giudizio. Risulta, invece, che sin da subito la società ricorrente ebbe a rappresentare di aver condotto i propri approfondimenti su una banca dati dedicata come da esito prodotto in sede di audizione (cfr. verbale di audizione e allegati depositato dal ). Allegato a tale verbale, risulta invero una CP_3
pagina stampata di una ricerca su Google che è stata però condotta in epoca successiva alla liquidazione della vincita a e, dalla quale, Parte_2
comunque, non emerge che notizie in merito a possibili contiguità criminali del vincitore fossero emerse antecedentemente al decesso di quest'ultimo, trattandosi appunto di articoli di data successiva al momento della liquidazione della vincita, conseguita da in data 16 marzo 2015, peraltro Parte_1
collegata al Jackpot nazionale, consistente in un premio in denaro derivante dall'accantonamento periodico di parte delle somme giocate ed erogato occasionalmente dagli apparecchi sulla base di algoritmi che la rendono del tutto casuale.
7.3.Sul punto va osservato che il richiamato Decreto del dell'Interno CP_3
del 17.02.2011 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari” dava attuazione, per il periodo di interesse, al disposto di cui all'art. l'art. 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
Pag. 7 di 10 dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso decreto. Tra tali soggetti come poi espressamente recepito dall'art. 2, lett. d), del decreto ministeriale rientrano i gestori di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30.
8.1.D'altra parte la (all'epoca in data 18 marzo 2015 CP_2 CP_4 CP_2
(momento nel quale si sarebbe consumata la violazione contestata), aveva provveduto a pagare la vincita, solo dopo aver compiuto, così come previsto dalla normativa, l'identificazione e la registrazione dell'identità del giocatore, non effettuando alcun tipo di segnalazione in considerazione del mancato riscontro di elementi di anomalia conosciuti, o comunque conoscibili, dalla società (cfr. docc. 4 e 5, del ricorso).
8.2.Inoltre, successivamente al decesso di in data Parte_1
24.02.2017, la società ricorrente provvedeva comunque a interrogare nuovamente la banca dati dalla quale tuttavia non emergeva ancora nulla (doc.
5 bis del ricorso). Orbene, se la diffusione di notizie a mezzo internet può essere certamente motivo di approfondimento rispetto alla valutazione del profilo soggettivo, non può certamente essere ritenuto come un presupposto di per sé solo sufficiente, a fortiori nel caso di specie, ove la diffusione di notizie circa il suo presunto profilo criminale è stata successiva alla sua morte.
9.1.Affinché possa essere irrogata legittimamente la sanzione, deve necessariamente sussistere a norma dell'art. 3 della l. n. 689/1981 l'elemento soggettivo, l'omissione della segnalazione deve essere cioè quanto meno colposa, circostanza che, per le ragioni suesposte, non può ritenersi dimostrata nel caso di specie.
Pag. 8 di 10 9.2.Va altresì ricordato, proprio alla luce degli esiti negativi delle consultazioni effettuate dalla società ricorrente nella banca dati dedicata in relazione ad un soggetto che risultava comunque essere vincitore di un jackpot nazionale, che, come osservato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, gli indici di anomalia sono “indicatori che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e dall'altro non costituiscono il necessario presupposto perché l'operazione debba essere segnalata. In altri termini la mera ricorrenza di comportamenti descritti nell'indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I suddetti indici, (…), non sono esaustivi o sostitutivi del potere/dovere dell'operatore di valutare complessivamente le operazioni al fine di ritenere sussistente o meno il loro potenziale carattere sospetto per finalità di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo” (da ultimo, Cass. sez. III, n. 29391/2024).
9.3.Non pare, inoltre, che, alla luce di una valutazione complessiva, l'operazione potesse ritenersi sospetta, in assenza di ulteriori elementi, per il solo fatto “di una richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi”, essendo stato richiesto il pagamento presso un istituto bancario situato in località diversa rispetto a quella del punto vendita ove si è verificata la vincita.
10.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che il decreto ingiunzione opposto debba essere annullato non essendo stata sufficientemente provata la pretesa sanzionatoria.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione della quantità e della qualità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 9 di 10 accoglie l'opposizione proposta da e da , e per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto annulla il decreto ingiunzione 401785/A, emesso dal
[...]
in data 14 luglio 2020; Controparte_3
condanna il alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite ai ricorrenti che liquida in € 10.000 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così è deciso in data 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 42683/2020 promossa da:
, in proprio e quale amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore di rappresentato e difeso, anche Controparte_2
in via disgiunta, dagli Avv.ti Luca Giacobbe, Matilde Tariciotti, Claudio Urciuoli
e ZI AR parte ricorrente
e
, in persona del Ministro pro- Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari Avv. Giuseppe Miceli e dott.ssa Sara Mocavini parte resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Pag. 1 di 10 Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in proprio e in qualità di amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore di (già con ricorso ex art. 6 d.lgs. CP_2 CP_4 CP_2
n. 150/2011 ha proposto opposizione avvero il decreto-ingiunzione n.
401785/A del 14 luglio 2020, con il quale il Controparte_3
aveva irrogato, a carico del dott. , in proprio ed in
[...] Controparte_1
qualità di amministratore delegato p.t. della la sanzione di € Controparte_2
12.262,00 per violazione degli obblighi di «segnalazione di operazioni sospette» di cui all'art. 41 del d.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio)e s.m.i, in relazione alla vincita pagata dal concessionario di gioco nei confronti di Parte_1
1.1.In particolare, le parti attrici hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -sospendere l'efficacia dell'impugnato Decreto, atteso che la contestazione mossa nei confronti della concessionaria può determinare a suo carico la perdita della concessione per l'esercizio del gioco lecito;
In via principale: - dichiarare l'insussistenza dell'illecito contestato, per i motivi indicati sub 1) e, comunque, - escludere la riferibilità dell'illecito contestato allo , per i motivi indicati CP_1
sub 2). In ogni caso: - escludere l'elemento soggettivo della negligenza a carico dell'incolpato, per i motivi indicati sub 3) - dichiarare l'illecito per cui è processo estinto per intervenuta prescrizione, per i motivi indicati sub 4). Di conseguenza disporre l'annullamento del decreto sanzionatorio. In ogni caso con vittoria di onorari e spese.”
1.2.A sostegno dell'opposizione, gli attori contestavano che: , Controparte_1
attuale amministratore delegato di , all'epoca dei fatti non ricopriva CP_2
alcun ruolo o incarico nella società, avendo assunto la carica di in data CP_5
successiva (23.11.2015) a quella della contestata violazione (18.03.2015) e che aveva provveduto a pagare la vincita a in data 18 CP_2 Parte_1
marzo 2015, solo dopo aver compiuto, così come normativamente previsto,
l'identificazione e la registrazione dell'identità del giocatore, non avendo riscontrato alcuna anomalia che rendesse necessaria una segnalazione e, anzi, nonostante si trattasse di vincita riconducibile al jackpot nazionale, aveva
Pag. 2 di 10 ulteriormente attivato il controllo sul profilo del giocatore risultato vincitore, consultando la banca dati fornita da SGR Consulting, società di servizi che si occupava, appunto, per conto di terzi, di compiere le verifiche antiriciclaggio, dalla quale nulla emergeva a carico di né in punto di Parte_1
procedimenti penali pendenti, né quanto a fatti di riciclaggio addebitati.
1.3.1.Rappresentavano le parti attrici che, nonostante ciò, nel verbale della veniva loro contestata proprio la mancanza del necessario CP_6
approfondimento sotto il profilo dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla L.A., quanto a “profilo soggettivo critico” “in ragione della diffusione di notizie di stampa concernenti il suo coinvolgimento in gravi vicende di rilevanza penale, attinenti anche al settore dei giochi”.
1.3.2.Eccepivano, in particolare, che all'epoca dei fatti (18 marzo 2015), le vicende giudiziarie che avevano coinvolto il soggetto non erano ancora pubbliche o comunque diffuse, essendo emerse solo nel giugno 2015 con la pubblicazione di articoli di stampa in occasione della morte dello Scarfone. Contro
1.4.Contestavano, inoltre, che il non avesse preso posizione sulle memorie presentate da , in data 14.03.2017, ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/1981, né CP_2
di quanto ribadito in sede di audizione, tenutasi il 26.09.2017. Contro
1.5.In sintesi, hanno eccepito che il avesse applicato una sanzione amministrativa a persona fisica appartenente alla compagine societaria (dott.
), al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge;
avesse Controparte_1
individuato il dott. quale responsabile della violazione, Controparte_1
sebbene al momento dei fatti contestati non rivestisse alcun ruolo all'interno della , essendo divenuto A.D. solo in data 23.11.2015; avesse notificato CP_2
in data 14.07.2020, oltre il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. n. 698/81 decorrente dall'asserita violazione, cioè dal 18.03.2015, pur tenuto conto della sospensione dei termini disposta con i provvedimenti governativi emessi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, alla data di notifica del
Pag. 3 di 10 Decreto sia la violazione che il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria risultavano ormai prescritte.
2. Si costituiva il chiedendo di: Controparte_3
“Rigettare l'istanza cautelare e dichiarare l'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio opposto;
- Respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo dei ricorrenti di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- Condannare gli odierni opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
2.1.In particolare, il convenuto, con riferimento alla pretesa CP_3
insanzionabilità della persona facente parte della compagine societaria, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 90/2017, deduceva che tale riforma non aveva apportato modifiche al sistema di imputazione della responsabilità per illecito amministrativo che era rimasta, dunque, regolata dai principi indicati nella legge generale n. 689/1981, ed, in particolare dall'art. 3, secondo cui, per le sanzioni amministrative, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, con conseguente perdurare della responsabilità sia del rappresentante regale che del dipendente della persona giuridica che siano venuti meno ai propri obblighi.
2.2.Con riferimento alla contestazione circa all'insussistenza di obblighi in capo al dott. , rappresentava che le sanzioni comminate, stante la Controparte_1
loro acclarata autonomia, potevano sussistere l'una indipendentemente dall'altra.
2.3.Quanto alla configurabilità della condotta ex art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, evidenziava che, nel caso di specie, era applicabile il D.M. Interno del 17.2.2011, rubricato “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”, all'art. 5, richiamava proprio il caso in cui il cliente richiede prestazioni tese a dissimilare l'origine illecita dei capitali ed è noto per essere stato sottoposto a
Pag. 4 di 10 procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere stati sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro, indice presente anche nel D.M. Giustizia del 16.04.2010 e sussistente, nel caso di specie, attese le informazioni diffuse dalla stampa, con particolare riferimento agli articoli di cronaca risalenti al mese di aprile 2010 e al mese di gennaio 2013, indicati nel verbale di accertamento dell'UIF.
2.4.Deduceva, inoltre, che, nel caso di specie, era altresì presente l'indice relativo alla richiesta di pagamento della vincita diversa dalla località di operatività del richiedente.
2.5.Quanto all'eccezione di decorso del termine di prescrizione, il CP_3
deduceva che il verbale di accertamento, trattandosi di atto tipico del procedimento sanzionatorio, doveva essere qualificato come atto interruttivo,
e che, pertanto, il termine non era decorso al momento della notifica della sanzione.
3.La causa è stata istruita documentalmente.
4.All'udienza di discussione a trattazione scritta, solo i ricorrenti depositavano note, le conclusioni del resistente devono, dunque, considerarsi quelle CP_3
in precedenza rassegnate.
5.1.L'opposizione proposta da è fondata. Controparte_1
5.2.Deve, infatti, osservarsi che, pur a seguito della contestazione, il CP_3
non ha dimostrato la fondatezza della pretesa sanzionatoria nei suoi confronti, vieppiù alla luce della riforma che ha interessato il d.l.gs 231/2007.
5.3.Ed invero, nel decreto viene incolpato in veste di Controparte_1
rappresentante legale della società (all'epoca e, nonostante CP_2 CP_4 CP_2
lo stesso abbia specificatamente contestato che, all'epoca dei fatti, non rivestiva la qualità di amministratore delegato di assunta solo in seguito Controparte_2
(cfr. visura camerale, doc. 7 del ricorso), la difesa erariale non ha provveduto a
Pag. 5 di 10 chiarire la circostanza né ha dimostrato che la pretesa era, per altre ragioni, comunque fondata, tenuto conto, ad ogni modo, che lo era incolpato CP_1
in virtù del rapporto societario e non per aver essere venuto meno ad un proprio obbligo di segnalazione.
5.4.Nei confronti di , pertanto, ritenuta assorbita ogni altra Controparte_1
questione, il decreto deve essere annullato.
6.Con riferimento alla posizione, invece, della si precisa quanto Controparte_2
segue.
6.1.Va rilevato anzitutto che, nonostante il regime di solidarietà, l'autonomia della sanzione comminata alla società e al suo legale rappresentante (cfr. art. 59 del d.lgs. n. 231/2007 nella versione ratione temporis applicabile) impone la separata valutazione della fondatezza della pretesa sanzionatoria nei confronti della società.
6.2. Giova preliminarmente osservare, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, che, al momento di irrogazione della sanzione, il termine prescrizionale non era decorso, attesa l'efficacia interruttiva della notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione (inter alia, Cass. sez. V, n. 14886/2016), come peraltro espressamente segnalato nello stesso (cfr. doc. 3 del ricorso).
6.3.Il verbale di contestazione è, infatti, del 14.2.2017, mentre l'irrogazione della sanzione è del 14.7.2020, entro, dunque, il termine quinquennale di prescrizione.
7.Tuttavia, la fondatezza della pretesa sanzionatoria non è stata dimostrata nemmeno nei confronti della società.
7.1.Il resistente, infatti, ha dedotto che vi erano i presupposti per far CP_3
sorgere l'obbligo di segnalazione per operazioni sospette, evidenziando, mediante richiama al verbale di contestazione, che: “Articoli di stampa risalenti agli anni 2013, 2014 e 2015 riportavano che il beneficiario della vincita – Parte_1
– era coinvolto in una serie di vicende giudiziarie di rilevanza penale, in particolare relative al racket di videopoker e usura in provincia di Modena di talché era considerato un esponente
Pag. 6 di 10 della criminalità organizzata calabrese;
- la stampa dava notizia del coinvolgimento di non solo in indagini penali ma anche in vicende bizzarre, da ultimo il presunto Pt_1
decesso a seguito delle ustioni riportate nel corso di un incendio doloso dallo stesso provocato nel mese di giugno 2015; - i gestori del punto vendita Susan IN & Havana Slot S.r.l. di Gioia Tauro (RC) – dove si è realizzata la vincita di cui al decreto opposto – avrebbero conseguite vincite VLT;
- sulla base delle risultanze delle evidenze camerali, risiedeva Pt_1
nella provincia di Modena ed era socio al 50% della EURO GAMES S.r.l., società attiva nella medesima provincia nel noleggio o compravendita di giochi elettronici”.
7.2.Invero, della sussistenza di tali indici alcuna prova è stata offerta nel presente giudizio. Risulta, invece, che sin da subito la società ricorrente ebbe a rappresentare di aver condotto i propri approfondimenti su una banca dati dedicata come da esito prodotto in sede di audizione (cfr. verbale di audizione e allegati depositato dal ). Allegato a tale verbale, risulta invero una CP_3
pagina stampata di una ricerca su Google che è stata però condotta in epoca successiva alla liquidazione della vincita a e, dalla quale, Parte_2
comunque, non emerge che notizie in merito a possibili contiguità criminali del vincitore fossero emerse antecedentemente al decesso di quest'ultimo, trattandosi appunto di articoli di data successiva al momento della liquidazione della vincita, conseguita da in data 16 marzo 2015, peraltro Parte_1
collegata al Jackpot nazionale, consistente in un premio in denaro derivante dall'accantonamento periodico di parte delle somme giocate ed erogato occasionalmente dagli apparecchi sulla base di algoritmi che la rendono del tutto casuale.
7.3.Sul punto va osservato che il richiamato Decreto del dell'Interno CP_3
del 17.02.2011 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari” dava attuazione, per il periodo di interesse, al disposto di cui all'art. l'art. 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
Pag. 7 di 10 dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso decreto. Tra tali soggetti come poi espressamente recepito dall'art. 2, lett. d), del decreto ministeriale rientrano i gestori di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30.
8.1.D'altra parte la (all'epoca in data 18 marzo 2015 CP_2 CP_4 CP_2
(momento nel quale si sarebbe consumata la violazione contestata), aveva provveduto a pagare la vincita, solo dopo aver compiuto, così come previsto dalla normativa, l'identificazione e la registrazione dell'identità del giocatore, non effettuando alcun tipo di segnalazione in considerazione del mancato riscontro di elementi di anomalia conosciuti, o comunque conoscibili, dalla società (cfr. docc. 4 e 5, del ricorso).
8.2.Inoltre, successivamente al decesso di in data Parte_1
24.02.2017, la società ricorrente provvedeva comunque a interrogare nuovamente la banca dati dalla quale tuttavia non emergeva ancora nulla (doc.
5 bis del ricorso). Orbene, se la diffusione di notizie a mezzo internet può essere certamente motivo di approfondimento rispetto alla valutazione del profilo soggettivo, non può certamente essere ritenuto come un presupposto di per sé solo sufficiente, a fortiori nel caso di specie, ove la diffusione di notizie circa il suo presunto profilo criminale è stata successiva alla sua morte.
9.1.Affinché possa essere irrogata legittimamente la sanzione, deve necessariamente sussistere a norma dell'art. 3 della l. n. 689/1981 l'elemento soggettivo, l'omissione della segnalazione deve essere cioè quanto meno colposa, circostanza che, per le ragioni suesposte, non può ritenersi dimostrata nel caso di specie.
Pag. 8 di 10 9.2.Va altresì ricordato, proprio alla luce degli esiti negativi delle consultazioni effettuate dalla società ricorrente nella banca dati dedicata in relazione ad un soggetto che risultava comunque essere vincitore di un jackpot nazionale, che, come osservato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, gli indici di anomalia sono “indicatori che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e dall'altro non costituiscono il necessario presupposto perché l'operazione debba essere segnalata. In altri termini la mera ricorrenza di comportamenti descritti nell'indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I suddetti indici, (…), non sono esaustivi o sostitutivi del potere/dovere dell'operatore di valutare complessivamente le operazioni al fine di ritenere sussistente o meno il loro potenziale carattere sospetto per finalità di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo” (da ultimo, Cass. sez. III, n. 29391/2024).
9.3.Non pare, inoltre, che, alla luce di una valutazione complessiva, l'operazione potesse ritenersi sospetta, in assenza di ulteriori elementi, per il solo fatto “di una richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi”, essendo stato richiesto il pagamento presso un istituto bancario situato in località diversa rispetto a quella del punto vendita ove si è verificata la vincita.
10.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che il decreto ingiunzione opposto debba essere annullato non essendo stata sufficientemente provata la pretesa sanzionatoria.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione della quantità e della qualità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 9 di 10 accoglie l'opposizione proposta da e da , e per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto annulla il decreto ingiunzione 401785/A, emesso dal
[...]
in data 14 luglio 2020; Controparte_3
condanna il alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite ai ricorrenti che liquida in € 10.000 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così è deciso in data 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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