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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4363/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Balbi
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. I. Pacini
LL RA
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. S. Vittorio Cantore
in punto a: revocatoria ordinaria.
All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE i presupposti della domanda attorea ex art. 2901 cc così per tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto l'effetto DICHIARARE inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice Sig.ra l'atto Parte_1 pubblico di compravendita del 9.9.2019, Rep. n. 117.282, Racc. n. 34.315 a ministero del Notaio Dott.
stipulato tra il Sig. RA LL e il Sig. atto trascritto in Persona_1 Controparte_1 data 12.9.2019 presso conservatoria di Modena n. 26318 R. d'ord., n. 17994 R. part.. - CONDANNARE parti convenute Sig. RA LL e Sig. al pagamento, in Controparte_1 solido tra loro, delle spese di lite, oltre accessori come per legge, e spese vive, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge e successive occorrende”;
per parte convenuta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena adìto, previo ogni accertamento di ragione e del caso: a) rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla sig.ra in quanto infondata in fatto Parte_1 e diritto e, comunque, non provata;
b) con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini la quale si dichiara antistataria”;
per parte convenuta LL:
“nel merito, Voglia l'adito Tribunale, accertata la falsità e, pertanto la assoluta infondatezza delle avverse argomentazioni e, quindi, l'insussistenza dei presupposti dell'actio pauliana così come intrapresa dall'attrice nonché, conseguentemente, la sua temerarietà, rigettare ogni avversa domanda e condannare la Sig.ra come in atti generalizzata, alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore del comparente Sig. RA LL ed al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in € 1.000,00 o nella misura maggiore o minore anche in via equitativa, oltre che al pagamento dell'ammenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Allega parte attrice che il convenuto LL RA ha venduto al convenuto il bene immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Modena, via Controparte_1
RA CH Ferrari n. 31, come si evince dell'atto rogato dal Notaio
di Modena del 9.9.2019 (Rep. n. 17.282, Racc. n. 34.315), e che lo Persona_1 ha fatto al solo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica del proprio creditore, con la riduzione o, nella narrativa attorea, la totale soppressione delle garanzie del credito rappresentate appunto dal solo immobile in questione, e che lo ha fatto, altresì, con la consapevolezza, se non complicità, del convenuto CP_1
2 Quest'ultimo contesta la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto e diritto e ne chiede il rigetto.
Parte convenuta LL parimenti contesta la domanda chiedendone il rigetto, con condanna di quest'ultima altresì al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre che al pagamento dell'ammenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 96 C.p.c.
Entrambe le parti convenute costituite contestano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, eccependo l'assenza dell'elemento oggettivo, stante l'autenticità dell'accordo e del trasferimento del bene e, soprattutto, l'assenza dell'elemento soggettivo.
Il tema di prova concerne, quindi, la fraudolenza dell'atto; con onere della prova gravante su parte attrice. Nel caso di specie, tale prova non può dirsi fornita da parte attrice.
4. Sotto questo profilo, il problema è l'elemento soggettivo dell'acquirente il quale, per l'acquisto, si è rivolto ad agenzia immobiliare;
ha pagato - CP_1 come documentato dal relativo bonifico- la provvigione in data 8 Aprile 2019 (doc. n.
5 conv.), ossia in epoca non sospetta, prima anche del famigerato incontro che l'attrice dichiara essere avvenuto sulle scale condominiali -collocato il 14 Aprile, quand'anche avvenuto, e ciò a prescindere dal fatto che le prove al riguardo sono generiche e senza indicazione di data, allegata solo nell'atto introduttivo- nel corso del quale sarebbe stato messo a conoscenza della particolare situazione in CP_1 cui versava parte attrice;
resta il fatto che, a quella data, era già stata pagata provvigione ed era in via di stipula il contratto preliminare, siglato poi il successivo
17 Aprile: la fattura dell'agenzia immobiliare è del 5 Aprile (doc. n. 6 conv.).
Inoltre, vanno considerati alcuni dati oggettivi risultanti dalle produzioni documentali.
Anzitutto, il pagamento nel rogito è previsto come segue: <1) che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:
- Euro 5.000 mediante un assegno postale non trasferibile n.0657031114-12 tratto sulla Filiale di Modena (via Vaccari 13) di in data 25.3.2019; Controparte_2
3 - Euro 5.000 mediate un vaglia postale non trasferibile n.0366187496-12 emesso dalla Filiale di Modena 3 di in data 11.4.2019; - Euro 58.000 Controparte_2 mediante assegno circolare non trasferibile n.4007447219-09 emesso in data
6.9.2019 sulla filiale di Serra dè Conti dell'Istituto Centrale del Credito Cooperativo;
- Euro 52.000 mediante vaglia postale non trasferibile emesso in data 7.9.2019 dalla filiale di Arcevia di . (doc. n. 17 conv.). Controparte_2
L'effettività dei pagamenti emerge anche dalle produzioni di parte convenuta sull'erogazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile (doc. nn. 18 e 19 CP_1 conv,), nonché sulla modulistica per l'attivazione delle utenze domestiche (doc. nn.
22, 23, 24 conv.).), il pagamento delle spese condominiali e della Tari, per dimostrare l'utilizzo effettivo dell'abitazione (doc. nn. 13, 14, 15 16 conv.).
Diversamente, quindi da quanto allegato da parte attrice, circa i dubbi sui pagamenti effettuati per il bene, le risultanze documentali convergono tutte per l'esistenza di un acquisto effettivo del bene ed il suo utilizzo.
5. Quanto, in particolare, alla consapevolezza in capo all'acquirente, manca la prova della conoscenza allegata da parte attrice: anche ammettendo quanto afferma parte attrice, circa l'esistenza e il contenuto del colloquio con il convenuto, esso è avvenuto la settimana successiva alla stipula del contratto preliminare, dell'11/4/2019 (doc. n.
20 conv.); al riguardo il rogito parla del 17 Aprile perché è la data di registrazione del preliminare ma, evidentemente, tutto era già avvenuto ad inizio Aprile, o meglio in
Marzo, con la firma del modulo in agenzia, tradotto poi nel preliminare dell'11
Aprile, e poi nel rogito di Settembre.
Anche se, a quel punto, l'attrice avesse informato come afferma, CP_1
l'atto di acquisto sarebbe stato comunque compiuto in adempimento dell'obbligo derivante dal contratto preliminare, al quale si era determinato prima di CP_1 essere messo a conoscenza delle circostanze allegate da parte attrice.
Sul piano dell'elemento soggettivo e, in particolare, della consapevolezza -e a maggior ragione partecipazione- dell'acquirente, non sussiste nemmeno prova presuntiva, in quanto contrastata dalle menzionate specifiche risultanze concrete di segno contrario, in presenza delle quali non può operare presunzione;
anche
4 ammettendo come probabile che LL si sia determinato all'alienazione, appositamente subito dopo il decreto di modifica delle condizioni di divorzio, è nell'acquirente che manca la conoscenza di provocare un danno a parte CP_1 attrice, per configurare la quale, in questo caso, occorre la conoscenza di una specifica situazione personale e familiare, che deve essere oggetto di prova specifica, perché al riguardo non ci sono pubblici registri ed evidenze conoscibili dai terzi, sulla base dei quali desumere un dovere di conoscenza. Si tratta, anzi, di dati sensibili sottoposti a regime di riservatezza.
6. Il problema dell'ammissibilità di istruttoria orale richiesta da parte attrice non è pertinente, perché il punto è la prova positiva della conoscenza dell'intento di nuocere alla creditrice da parte dell'acquirente prova che è a carico di CP_1 parte attrice, e che non si presume per effetto della sola presenza nell'immobile dell'acquirente, e nemmeno per effetto della -peraltro non provata- esistenza di un intento soggettivo ed interiore in capo all'alienante LL;
prova che, in realtà, non è fornita nemmeno dalla conoscenza pregressa tra i due;
in ogni caso, nella specie nessuna comunicazione specifica destinata a ed avente ad oggetto la CP_1 situazione personale e familiare degli ex coniugi, e tanto meno della reciproca situazione economico-patrimoniale, è stata provata.
Nel complesso, le sole risultanze istruttorie effettive mostrano un insieme di circostanze obiettive di per sé verosimili e riproducenti l'andamento di una normale trattativa;
neppure risulta che la vendita sia avvenuta a basso costo o che l'immobile non è stato svenduto.
In definitiva, la trattativa immobiliare è stata reale e non fittizia;
se a ciò si aggiunge che non è provato che l'acquirente fosse a conoscenza delle particolari circostanze della famiglia è inevitabile concludere che in simili Persona_2 frangenti non ci può essere stata “partecipatio”, e nemmeno “consilium fraudis”.
La domanda è rimasta sfornita di prova sia in ordine all'anomalia del negozio posto in essere che in ordine all'elemento soggettivo.
7. Dalle circostanze e considerazioni che precedono discende la fondatezza delle eccezioni di parte convenuta.
5 La mancanza di almeno uno -se non due- dei presupposti dell'azione prevista dall'art. 2901 C.c. rende superfluo l'esame della sussistenza degli altri presupposti essenziali dell'azione medesima, ad esempio in ordine all'esistenza del danno e della consapevolezza dell'alienante, che rimane nella specie irrilevante.
In considerazione delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte, le domande di parte attrice sono pertanto da respingere.
8. Con riguardo alla liquidazione delle spese processuali va, tuttavia, considerato la tempistica della successione dei fatti, come sopra descritta e riportata da parte attrice, era effettivamente fonte di sospetto per quest'ultima, il che assume rilievo in ordine a due aspetti essenziali, in quanto, da un lato, esclude ogni lamentato aspetto di temerarietà della lite e, d'altro canto, integra gravi ed eccezionali ragioni per una integrale compensazione dele spese di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 LL RA, con atto di citazione notificato in data 7/9/2024; dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Modena, il giorno 29/12/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4363/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Balbi
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. I. Pacini
LL RA
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. S. Vittorio Cantore
in punto a: revocatoria ordinaria.
All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE i presupposti della domanda attorea ex art. 2901 cc così per tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto l'effetto DICHIARARE inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice Sig.ra l'atto Parte_1 pubblico di compravendita del 9.9.2019, Rep. n. 117.282, Racc. n. 34.315 a ministero del Notaio Dott.
stipulato tra il Sig. RA LL e il Sig. atto trascritto in Persona_1 Controparte_1 data 12.9.2019 presso conservatoria di Modena n. 26318 R. d'ord., n. 17994 R. part.. - CONDANNARE parti convenute Sig. RA LL e Sig. al pagamento, in Controparte_1 solido tra loro, delle spese di lite, oltre accessori come per legge, e spese vive, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge e successive occorrende”;
per parte convenuta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena adìto, previo ogni accertamento di ragione e del caso: a) rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla sig.ra in quanto infondata in fatto Parte_1 e diritto e, comunque, non provata;
b) con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini la quale si dichiara antistataria”;
per parte convenuta LL:
“nel merito, Voglia l'adito Tribunale, accertata la falsità e, pertanto la assoluta infondatezza delle avverse argomentazioni e, quindi, l'insussistenza dei presupposti dell'actio pauliana così come intrapresa dall'attrice nonché, conseguentemente, la sua temerarietà, rigettare ogni avversa domanda e condannare la Sig.ra come in atti generalizzata, alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore del comparente Sig. RA LL ed al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in € 1.000,00 o nella misura maggiore o minore anche in via equitativa, oltre che al pagamento dell'ammenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Allega parte attrice che il convenuto LL RA ha venduto al convenuto il bene immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Modena, via Controparte_1
RA CH Ferrari n. 31, come si evince dell'atto rogato dal Notaio
di Modena del 9.9.2019 (Rep. n. 17.282, Racc. n. 34.315), e che lo Persona_1 ha fatto al solo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica del proprio creditore, con la riduzione o, nella narrativa attorea, la totale soppressione delle garanzie del credito rappresentate appunto dal solo immobile in questione, e che lo ha fatto, altresì, con la consapevolezza, se non complicità, del convenuto CP_1
2 Quest'ultimo contesta la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto e diritto e ne chiede il rigetto.
Parte convenuta LL parimenti contesta la domanda chiedendone il rigetto, con condanna di quest'ultima altresì al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre che al pagamento dell'ammenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 96 C.p.c.
Entrambe le parti convenute costituite contestano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, eccependo l'assenza dell'elemento oggettivo, stante l'autenticità dell'accordo e del trasferimento del bene e, soprattutto, l'assenza dell'elemento soggettivo.
Il tema di prova concerne, quindi, la fraudolenza dell'atto; con onere della prova gravante su parte attrice. Nel caso di specie, tale prova non può dirsi fornita da parte attrice.
4. Sotto questo profilo, il problema è l'elemento soggettivo dell'acquirente il quale, per l'acquisto, si è rivolto ad agenzia immobiliare;
ha pagato - CP_1 come documentato dal relativo bonifico- la provvigione in data 8 Aprile 2019 (doc. n.
5 conv.), ossia in epoca non sospetta, prima anche del famigerato incontro che l'attrice dichiara essere avvenuto sulle scale condominiali -collocato il 14 Aprile, quand'anche avvenuto, e ciò a prescindere dal fatto che le prove al riguardo sono generiche e senza indicazione di data, allegata solo nell'atto introduttivo- nel corso del quale sarebbe stato messo a conoscenza della particolare situazione in CP_1 cui versava parte attrice;
resta il fatto che, a quella data, era già stata pagata provvigione ed era in via di stipula il contratto preliminare, siglato poi il successivo
17 Aprile: la fattura dell'agenzia immobiliare è del 5 Aprile (doc. n. 6 conv.).
Inoltre, vanno considerati alcuni dati oggettivi risultanti dalle produzioni documentali.
Anzitutto, il pagamento nel rogito è previsto come segue: <1) che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:
- Euro 5.000 mediante un assegno postale non trasferibile n.0657031114-12 tratto sulla Filiale di Modena (via Vaccari 13) di in data 25.3.2019; Controparte_2
3 - Euro 5.000 mediate un vaglia postale non trasferibile n.0366187496-12 emesso dalla Filiale di Modena 3 di in data 11.4.2019; - Euro 58.000 Controparte_2 mediante assegno circolare non trasferibile n.4007447219-09 emesso in data
6.9.2019 sulla filiale di Serra dè Conti dell'Istituto Centrale del Credito Cooperativo;
- Euro 52.000 mediante vaglia postale non trasferibile emesso in data 7.9.2019 dalla filiale di Arcevia di . (doc. n. 17 conv.). Controparte_2
L'effettività dei pagamenti emerge anche dalle produzioni di parte convenuta sull'erogazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile (doc. nn. 18 e 19 CP_1 conv,), nonché sulla modulistica per l'attivazione delle utenze domestiche (doc. nn.
22, 23, 24 conv.).), il pagamento delle spese condominiali e della Tari, per dimostrare l'utilizzo effettivo dell'abitazione (doc. nn. 13, 14, 15 16 conv.).
Diversamente, quindi da quanto allegato da parte attrice, circa i dubbi sui pagamenti effettuati per il bene, le risultanze documentali convergono tutte per l'esistenza di un acquisto effettivo del bene ed il suo utilizzo.
5. Quanto, in particolare, alla consapevolezza in capo all'acquirente, manca la prova della conoscenza allegata da parte attrice: anche ammettendo quanto afferma parte attrice, circa l'esistenza e il contenuto del colloquio con il convenuto, esso è avvenuto la settimana successiva alla stipula del contratto preliminare, dell'11/4/2019 (doc. n.
20 conv.); al riguardo il rogito parla del 17 Aprile perché è la data di registrazione del preliminare ma, evidentemente, tutto era già avvenuto ad inizio Aprile, o meglio in
Marzo, con la firma del modulo in agenzia, tradotto poi nel preliminare dell'11
Aprile, e poi nel rogito di Settembre.
Anche se, a quel punto, l'attrice avesse informato come afferma, CP_1
l'atto di acquisto sarebbe stato comunque compiuto in adempimento dell'obbligo derivante dal contratto preliminare, al quale si era determinato prima di CP_1 essere messo a conoscenza delle circostanze allegate da parte attrice.
Sul piano dell'elemento soggettivo e, in particolare, della consapevolezza -e a maggior ragione partecipazione- dell'acquirente, non sussiste nemmeno prova presuntiva, in quanto contrastata dalle menzionate specifiche risultanze concrete di segno contrario, in presenza delle quali non può operare presunzione;
anche
4 ammettendo come probabile che LL si sia determinato all'alienazione, appositamente subito dopo il decreto di modifica delle condizioni di divorzio, è nell'acquirente che manca la conoscenza di provocare un danno a parte CP_1 attrice, per configurare la quale, in questo caso, occorre la conoscenza di una specifica situazione personale e familiare, che deve essere oggetto di prova specifica, perché al riguardo non ci sono pubblici registri ed evidenze conoscibili dai terzi, sulla base dei quali desumere un dovere di conoscenza. Si tratta, anzi, di dati sensibili sottoposti a regime di riservatezza.
6. Il problema dell'ammissibilità di istruttoria orale richiesta da parte attrice non è pertinente, perché il punto è la prova positiva della conoscenza dell'intento di nuocere alla creditrice da parte dell'acquirente prova che è a carico di CP_1 parte attrice, e che non si presume per effetto della sola presenza nell'immobile dell'acquirente, e nemmeno per effetto della -peraltro non provata- esistenza di un intento soggettivo ed interiore in capo all'alienante LL;
prova che, in realtà, non è fornita nemmeno dalla conoscenza pregressa tra i due;
in ogni caso, nella specie nessuna comunicazione specifica destinata a ed avente ad oggetto la CP_1 situazione personale e familiare degli ex coniugi, e tanto meno della reciproca situazione economico-patrimoniale, è stata provata.
Nel complesso, le sole risultanze istruttorie effettive mostrano un insieme di circostanze obiettive di per sé verosimili e riproducenti l'andamento di una normale trattativa;
neppure risulta che la vendita sia avvenuta a basso costo o che l'immobile non è stato svenduto.
In definitiva, la trattativa immobiliare è stata reale e non fittizia;
se a ciò si aggiunge che non è provato che l'acquirente fosse a conoscenza delle particolari circostanze della famiglia è inevitabile concludere che in simili Persona_2 frangenti non ci può essere stata “partecipatio”, e nemmeno “consilium fraudis”.
La domanda è rimasta sfornita di prova sia in ordine all'anomalia del negozio posto in essere che in ordine all'elemento soggettivo.
7. Dalle circostanze e considerazioni che precedono discende la fondatezza delle eccezioni di parte convenuta.
5 La mancanza di almeno uno -se non due- dei presupposti dell'azione prevista dall'art. 2901 C.c. rende superfluo l'esame della sussistenza degli altri presupposti essenziali dell'azione medesima, ad esempio in ordine all'esistenza del danno e della consapevolezza dell'alienante, che rimane nella specie irrilevante.
In considerazione delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte, le domande di parte attrice sono pertanto da respingere.
8. Con riguardo alla liquidazione delle spese processuali va, tuttavia, considerato la tempistica della successione dei fatti, come sopra descritta e riportata da parte attrice, era effettivamente fonte di sospetto per quest'ultima, il che assume rilievo in ordine a due aspetti essenziali, in quanto, da un lato, esclude ogni lamentato aspetto di temerarietà della lite e, d'altro canto, integra gravi ed eccezionali ragioni per una integrale compensazione dele spese di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 LL RA, con atto di citazione notificato in data 7/9/2024; dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Modena, il giorno 29/12/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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