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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10935/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 21/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 01/08/1963 a ORISTANO (OR) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]201 MILANO ITALIA con l'Avv. ARENOSTO FRANCESCA presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 22/02/1964 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Zibido San CO con l'Avv. ABRUZZI FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 01.04.2025
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 21.10.2025 Per il ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria, Voglia, anche in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, così statuire: In via principale
• Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi con rito concordatario il giorno 27.05.1989 in Milano, ordinando al Comune di Milano, ove il matrimonio è stato trascritto (atto n. 2, anno 2014, parte II, serie A) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
• Revocare, a far data dal deposito del presente ricorso, l'obbligo in capo al signor di versare Pt_1 alla signora l'assegno di mantenimento del valore di euro 370,00 mensili, come disposto CP_1 dalla sentenza n. 4649 del 30.04.2023 per le ragioni espresse in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che i coniugi sono autosufficienti economicamente e non hanno diritto alla percezione di alcun assegno divorzile. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno in favore della signora , disporre che il signor versi un CP_1 Pt_1 assegno divorzile di importo non superiore ad euro 100,00 mensili, o diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per un limite massimo di 3 mesi, o per il diverso termine ritenuto di giustizia. In via istruttoria
- Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, che verranno articolate in specifici capitoli di prova e con i testi che verranno puntualmente indicati.
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora di depositare in giudizio tutta la CP_1 documentazione bancaria e fiscale (estratti conti ed investimenti, carte di credito/debito, carte prepagate, postepay, conto titoli, depositi etc.) a questa riferibile e riconducibile. In ogni caso Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura.”. Per la resistente:
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi con rito concordatario in data 27.05.1989 in Milano, ordinando al Comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
B) Porre a carico del sig. , a titolo di mantenimento per la moglie , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di € 370,00 oltre rivalutazione di legge, e per l'effetto rigettare la richiesta di riduzione dello stesso, ordinando ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la corresponsione del predetto assegno direttamente da parte del datore di lavoro del , identificata nella società Carbodoll s.r.l. Parte_1 con sede in Via Fratelli Bandiera, 21 Peschiera Borromeo (MI). c) Insiste nelle istanze istruttorie C) Spese del giudizio, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONEì I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 27/05/1989 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1989, n. 0392, registro 02, parte 2, serie A). Dal matrimonio è nato l'[...] un figlio, , maggiorenne ed autosufficiente Persona_1 economicamente. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 4 aprile 2023 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 4649/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 30 aprile 2024. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.03.2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di provvedere come da conclusioni sopra trascritte e parte convenuta si è costituita in data 10.06.2025 e, d'accordo sulla domanda di divorzio ha avanzato le domande sopra trascritte nelle conclusioni. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 2 ottobre 2025, è comparso solo il ricorrente mentre la parte resistente non è comparsa senza addurre i gravi e comprovati motivi richiesti dalla norma citata.
dopo aver confermato di volersi divorziare ha reso dichiarazioni da intendersi qui Parte_1 trascritte. Il Giudice delegato, respinte le istanze istruttorie, ritenendo quelle formulate dalla difesa attrice superflue, e quelle di controparte generiche, non circostanziate, prive di riferimenti temporali e irrilevanti ai fini della decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Sulle conclusioni precisate ha, quindi, ordinato la discussione orale, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*******
Sul compendio probatorio in atti. Come già ritenuto dal Giudice Delegato le istanze istruttorie articolate sono irrilevanti ai fini della decisione ed il compendio probatorio in atti è idoneo a fondare una articolata decisione di merito..
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 04.04.2023 e il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4649/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 30 aprile 2024 definitiva il 3 dicembre 2024 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 20.03.2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, per il lungo tempo trascorso dalla separazione e per il trasferimento della resistente in Puglia (emerso nell'udienza di precisazione delle conclusioni), che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile Diversi sono natura e presupposti dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. quale è quello stabilito in sentenza di separazione (che riconosce al coniuge economicamente debole il diritto di potere contare sull'apporto dell'altro coniuge al proprio mantenimento perdurando il vincolo matrimoniale) rispetto all'assegno divorzile ex art. 5 , VI L 898/1970 che, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale assegno la su cui è chiamato il Collegio a pronunciarsi. Detto assegno, operativo nel momento in cui il vincolo matrimoniale viene meno, garantisce a chi non ha mezzi adeguati – o che non può procurarseli per ragioni oggettive- il diritto di contare sull'apporto solidaristico dell'ex coniuge secondo criteri sia assistenziali (di sostegno) sia perequativi compensativi (per l'apporto dato all'unione matrimoniale ed alla realizzazione professionale del coniuge) 1.
La ricorrenza delle ragioni solidaristiche sopra declinate deve poi essere valutata alla luce del concreto assetto che i coniugi hanno dato alla loro famiglia tenendo in considerazione i criteri di differenziazione elencati all'art. 5 , VI L 898/1970.
Tanto premesso sulla natura degli istituti in esame, si osserva quanto segue. La revoca dell'assegno di mantenimento -tale è la natura del contributo di 370 euro stabilito nella sentenza di separazione fino alla pronuncia della sentenza di divorzio- può essere disposta nei limitati casi in cui la parte che ha interesse alla modifica, comprovi la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sugli assetti economici stabiliti in sentenza. Nel caso di specie il marito che ha formulato la relativa richiesta, non ha provato sopravvenienze idonee a tali fini (tali non sono i debiti relativi alla casa coniugale già tenuti in debito conto nella sentenza separativa né la prospettiva di pensionamento ad oggi non attuale). La domanda di revoca/modifica deve, pertanto, essere respinta.
Con decorrenza dalla alla pronuncia della sentenza di divorzio, si è detto, la natura del contributo economico richiesto dalla parte resistente acquista natura di assegno divorzile e, in questi termini, deve essere qualificata la domanda avanzata da nella comparsa del 10 giugno Controparte_1
2025 (rispetto alla quale parte attrice si è difesa nel merito chiedendone il rigetto). Nel caso in esame, non è indubbio – perché non contestato tra le parti ed accertato in sentenza di separazione- la disparità economico reddituale che ha caratterizzato la vita dei coniugi nella lunga unione matrimoniale (si sono sposati nel 1989, 36 anni fa). Detta circostanza non è messa in discussione nel presente giudizio posto che:
- l'età anagrafica della moglie , oggi sessantaduenne, porta a ritenere secondo un ragionamento inferenziale e logico, la assoluta difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro al di là delle saltuarie occupazioni non regolarizzate già esaminate in sede di separazione;
- la generica allegazione del marito per cui la moglie avrebbe ricevuto una cospicua eredità nel 2024 è sfornita di supporto probatorio e financo di richiesta di prova;
- il trasferimento della moglie in Zibido San CO unitamente al figlio è coerente con la mancanza di contesto abitativo e di disponibilità economiche (la donna è stata sfrattata dalla ex casa famigliare e, a prescindere dalle opposte motivazione allegate, non è contestato che il marito non abbia ottemperato agli obblighi di mantenimento posti a suo carico dal Tribunale. In questo contesto, in difetto di ogni principio di prova (e di allegazione) sulla sussistenza dei presupposti perequativi e compensativi propri dell'assegno divorzile (il cui onere della prova grava sulla moglie richiedente) deve essere riconosciuto il diritto di a percepire dal Controparte_1 marito un assegno divorzile con funzione assistenziale che tenuto conto della capacità economiche del marito2 e della durata del matrimonio deve essere quantificato in 200,00 euro mensili, oltre rivalutazione Istat di Legge. 1 Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18287 dell'11 luglio 2018. Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, esso seguirà il consolidato principio stabilito dalla S.C. (vedi da ult. cass. civ. sez. I, 15/06/2023, n. 17202) a tenore del quale: “ Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i congiunti separati in pendenza del giudizio divorzile, dato che l'assegno di divorzio (traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti) ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, mentre ii provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, intervenuta sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio il giudice ritenga, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, dandone adeguata motivazione, oppure nella fase presidenziale o istruttoria siano emessi i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscono a quelli del procedimento di separazione.”
Sulle altre domande.
Non può essere accolta la richiesta del marito avanzata in via subordinata di un assegno divorzile “ a termine” in quanto istituto sconosciuto all'ordinamento . Neppure la richiesta ex art 156 c.c. avanzata dalla moglie resistente può essere accolta posto che in caso di inadempimento nel pagamento degli importi posti a carico del marito, la moglie potrà tutelare i propri diritti ricorrendo allo strumento ex art 473 bis. 37 c.p.c.
Sulle spese di lite. L'esito del giudizio, la soccombenza del marito e la mancata comparizione della moglie all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. senza giustificato motivo (comportamento valutato ai presenti fini), portano alla compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 10935 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a MILANO il 27/05/1989, trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Milano (anno 1989, n. 0392, registro 02, parte 2, serie A).
2. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza di divorzio, versando a entro il 5 di ogni Controparte_1 mese l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
3. Respinge le ulteriori domande articolate
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
Sostiene i seguenti oneri economici:
• Un finanziamento con Agos S.p.A. (doc. 8 ricorso), che terminerà il 20 maggio 2030 per € 257,00/mese contratto in costanza di matrimonio per pagare le spese familiari;
• Un pignoramento presso terzi in busta paga (per € 339,43/mese, - doc. 9 ricorso) per canoni di locazione arretrati della casa coniugale - in cui moglie e figlio hanno continuato ad abitare dopo la sua uscita di casa nei primi mesi del 2022- per la somma di € 7.946,83 oltre interessi legali sino al saldo e successivi canoni maturati dal 01.06.2023 sino all'effettivo sfratto e tutte altre spese anche legali-occorrende;
• Un finanziamento con (docc. 10 e 11 ricorso) per € 17.150,00 per l'acquisto di un'autovettura. CP_2 5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il signor fa il magazziniere presso la Carbodoll S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo e percepisce uno stipendio Pt_1 mensile di circa 1.600,00 euro, oltre 13 e 14 mensilità, non possiede beni immobili e attualmente vive ospite presso i propri genitori. Dalla documentazione acquisita agli atti, risulta che il ricorrente ha percepito, per l'anno 2021, un reddito lordo di 26.405,63 euro, per l'anno 2022, un reddito lordo di 26.585,34 euro e, per l'anno 2023, un reddito pari a 28.231,64 euro pari a circa 1776,00 euro.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 21/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 01/08/1963 a ORISTANO (OR) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]201 MILANO ITALIA con l'Avv. ARENOSTO FRANCESCA presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nata il 22/02/1964 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Zibido San CO con l'Avv. ABRUZZI FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 01.04.2025
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 21.10.2025 Per il ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria, Voglia, anche in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, così statuire: In via principale
• Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi con rito concordatario il giorno 27.05.1989 in Milano, ordinando al Comune di Milano, ove il matrimonio è stato trascritto (atto n. 2, anno 2014, parte II, serie A) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
• Revocare, a far data dal deposito del presente ricorso, l'obbligo in capo al signor di versare Pt_1 alla signora l'assegno di mantenimento del valore di euro 370,00 mensili, come disposto CP_1 dalla sentenza n. 4649 del 30.04.2023 per le ragioni espresse in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che i coniugi sono autosufficienti economicamente e non hanno diritto alla percezione di alcun assegno divorzile. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno in favore della signora , disporre che il signor versi un CP_1 Pt_1 assegno divorzile di importo non superiore ad euro 100,00 mensili, o diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per un limite massimo di 3 mesi, o per il diverso termine ritenuto di giustizia. In via istruttoria
- Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, che verranno articolate in specifici capitoli di prova e con i testi che verranno puntualmente indicati.
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora di depositare in giudizio tutta la CP_1 documentazione bancaria e fiscale (estratti conti ed investimenti, carte di credito/debito, carte prepagate, postepay, conto titoli, depositi etc.) a questa riferibile e riconducibile. In ogni caso Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura.”. Per la resistente:
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi con rito concordatario in data 27.05.1989 in Milano, ordinando al Comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
B) Porre a carico del sig. , a titolo di mantenimento per la moglie , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di € 370,00 oltre rivalutazione di legge, e per l'effetto rigettare la richiesta di riduzione dello stesso, ordinando ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la corresponsione del predetto assegno direttamente da parte del datore di lavoro del , identificata nella società Carbodoll s.r.l. Parte_1 con sede in Via Fratelli Bandiera, 21 Peschiera Borromeo (MI). c) Insiste nelle istanze istruttorie C) Spese del giudizio, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONEì I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 27/05/1989 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1989, n. 0392, registro 02, parte 2, serie A). Dal matrimonio è nato l'[...] un figlio, , maggiorenne ed autosufficiente Persona_1 economicamente. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 4 aprile 2023 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 4649/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 30 aprile 2024. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.03.2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di provvedere come da conclusioni sopra trascritte e parte convenuta si è costituita in data 10.06.2025 e, d'accordo sulla domanda di divorzio ha avanzato le domande sopra trascritte nelle conclusioni. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 2 ottobre 2025, è comparso solo il ricorrente mentre la parte resistente non è comparsa senza addurre i gravi e comprovati motivi richiesti dalla norma citata.
dopo aver confermato di volersi divorziare ha reso dichiarazioni da intendersi qui Parte_1 trascritte. Il Giudice delegato, respinte le istanze istruttorie, ritenendo quelle formulate dalla difesa attrice superflue, e quelle di controparte generiche, non circostanziate, prive di riferimenti temporali e irrilevanti ai fini della decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Sulle conclusioni precisate ha, quindi, ordinato la discussione orale, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
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Sul compendio probatorio in atti. Come già ritenuto dal Giudice Delegato le istanze istruttorie articolate sono irrilevanti ai fini della decisione ed il compendio probatorio in atti è idoneo a fondare una articolata decisione di merito..
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 04.04.2023 e il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4649/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 30 aprile 2024 definitiva il 3 dicembre 2024 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 20.03.2025. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, per il lungo tempo trascorso dalla separazione e per il trasferimento della resistente in Puglia (emerso nell'udienza di precisazione delle conclusioni), che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile Diversi sono natura e presupposti dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. quale è quello stabilito in sentenza di separazione (che riconosce al coniuge economicamente debole il diritto di potere contare sull'apporto dell'altro coniuge al proprio mantenimento perdurando il vincolo matrimoniale) rispetto all'assegno divorzile ex art. 5 , VI L 898/1970 che, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale assegno la su cui è chiamato il Collegio a pronunciarsi. Detto assegno, operativo nel momento in cui il vincolo matrimoniale viene meno, garantisce a chi non ha mezzi adeguati – o che non può procurarseli per ragioni oggettive- il diritto di contare sull'apporto solidaristico dell'ex coniuge secondo criteri sia assistenziali (di sostegno) sia perequativi compensativi (per l'apporto dato all'unione matrimoniale ed alla realizzazione professionale del coniuge) 1.
La ricorrenza delle ragioni solidaristiche sopra declinate deve poi essere valutata alla luce del concreto assetto che i coniugi hanno dato alla loro famiglia tenendo in considerazione i criteri di differenziazione elencati all'art. 5 , VI L 898/1970.
Tanto premesso sulla natura degli istituti in esame, si osserva quanto segue. La revoca dell'assegno di mantenimento -tale è la natura del contributo di 370 euro stabilito nella sentenza di separazione fino alla pronuncia della sentenza di divorzio- può essere disposta nei limitati casi in cui la parte che ha interesse alla modifica, comprovi la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sugli assetti economici stabiliti in sentenza. Nel caso di specie il marito che ha formulato la relativa richiesta, non ha provato sopravvenienze idonee a tali fini (tali non sono i debiti relativi alla casa coniugale già tenuti in debito conto nella sentenza separativa né la prospettiva di pensionamento ad oggi non attuale). La domanda di revoca/modifica deve, pertanto, essere respinta.
Con decorrenza dalla alla pronuncia della sentenza di divorzio, si è detto, la natura del contributo economico richiesto dalla parte resistente acquista natura di assegno divorzile e, in questi termini, deve essere qualificata la domanda avanzata da nella comparsa del 10 giugno Controparte_1
2025 (rispetto alla quale parte attrice si è difesa nel merito chiedendone il rigetto). Nel caso in esame, non è indubbio – perché non contestato tra le parti ed accertato in sentenza di separazione- la disparità economico reddituale che ha caratterizzato la vita dei coniugi nella lunga unione matrimoniale (si sono sposati nel 1989, 36 anni fa). Detta circostanza non è messa in discussione nel presente giudizio posto che:
- l'età anagrafica della moglie , oggi sessantaduenne, porta a ritenere secondo un ragionamento inferenziale e logico, la assoluta difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro al di là delle saltuarie occupazioni non regolarizzate già esaminate in sede di separazione;
- la generica allegazione del marito per cui la moglie avrebbe ricevuto una cospicua eredità nel 2024 è sfornita di supporto probatorio e financo di richiesta di prova;
- il trasferimento della moglie in Zibido San CO unitamente al figlio è coerente con la mancanza di contesto abitativo e di disponibilità economiche (la donna è stata sfrattata dalla ex casa famigliare e, a prescindere dalle opposte motivazione allegate, non è contestato che il marito non abbia ottemperato agli obblighi di mantenimento posti a suo carico dal Tribunale. In questo contesto, in difetto di ogni principio di prova (e di allegazione) sulla sussistenza dei presupposti perequativi e compensativi propri dell'assegno divorzile (il cui onere della prova grava sulla moglie richiedente) deve essere riconosciuto il diritto di a percepire dal Controparte_1 marito un assegno divorzile con funzione assistenziale che tenuto conto della capacità economiche del marito2 e della durata del matrimonio deve essere quantificato in 200,00 euro mensili, oltre rivalutazione Istat di Legge. 1 Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18287 dell'11 luglio 2018. Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, esso seguirà il consolidato principio stabilito dalla S.C. (vedi da ult. cass. civ. sez. I, 15/06/2023, n. 17202) a tenore del quale: “ Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i congiunti separati in pendenza del giudizio divorzile, dato che l'assegno di divorzio (traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti) ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, mentre ii provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, intervenuta sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio il giudice ritenga, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, dandone adeguata motivazione, oppure nella fase presidenziale o istruttoria siano emessi i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscono a quelli del procedimento di separazione.”
Sulle altre domande.
Non può essere accolta la richiesta del marito avanzata in via subordinata di un assegno divorzile “ a termine” in quanto istituto sconosciuto all'ordinamento . Neppure la richiesta ex art 156 c.c. avanzata dalla moglie resistente può essere accolta posto che in caso di inadempimento nel pagamento degli importi posti a carico del marito, la moglie potrà tutelare i propri diritti ricorrendo allo strumento ex art 473 bis. 37 c.p.c.
Sulle spese di lite. L'esito del giudizio, la soccombenza del marito e la mancata comparizione della moglie all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. senza giustificato motivo (comportamento valutato ai presenti fini), portano alla compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 10935 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a MILANO il 27/05/1989, trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Milano (anno 1989, n. 0392, registro 02, parte 2, serie A).
2. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza di divorzio, versando a entro il 5 di ogni Controparte_1 mese l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
3. Respinge le ulteriori domande articolate
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
Sostiene i seguenti oneri economici:
• Un finanziamento con Agos S.p.A. (doc. 8 ricorso), che terminerà il 20 maggio 2030 per € 257,00/mese contratto in costanza di matrimonio per pagare le spese familiari;
• Un pignoramento presso terzi in busta paga (per € 339,43/mese, - doc. 9 ricorso) per canoni di locazione arretrati della casa coniugale - in cui moglie e figlio hanno continuato ad abitare dopo la sua uscita di casa nei primi mesi del 2022- per la somma di € 7.946,83 oltre interessi legali sino al saldo e successivi canoni maturati dal 01.06.2023 sino all'effettivo sfratto e tutte altre spese anche legali-occorrende;
• Un finanziamento con (docc. 10 e 11 ricorso) per € 17.150,00 per l'acquisto di un'autovettura. CP_2 5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il signor fa il magazziniere presso la Carbodoll S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo e percepisce uno stipendio Pt_1 mensile di circa 1.600,00 euro, oltre 13 e 14 mensilità, non possiede beni immobili e attualmente vive ospite presso i propri genitori. Dalla documentazione acquisita agli atti, risulta che il ricorrente ha percepito, per l'anno 2021, un reddito lordo di 26.405,63 euro, per l'anno 2022, un reddito lordo di 26.585,34 euro e, per l'anno 2023, un reddito pari a 28.231,64 euro pari a circa 1776,00 euro.