Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Bilanciai Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio US US in Napoli, via Cesario Console 3;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Impugnazione provvedimento di annullamento in autotutela SCIA edilizia
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ BILANCIAI INTERNAZIONALE SRL il 15\7\2024:
Impugnazione silenzio-rigetto su accertamento di conformità ex art. 36 comma 2 Dpr n. 380/2001
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. FO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la società ricorrente svolge impugnazione:
del provvedimento del Comune di Napoli, senza data e numero di protocollo, notificato a mezzo pec al tecnico della società ricorrente Ing. D’Ambrosio Giovanni in data 27/01/2021 (cfr. all. 1), recante annullamento in autotutela della SCIA prot. n. 1118/2019, trasmessa con modalità telematica in data 17/12/2018 (cfr. all. 2) ed acquisita, a detta dell’Ente, al protocollo n. PG/2019/424658 del 14 maggio 2019; se ed in quanto lesiva, della Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Comune di Napoli prot. n. PG/2020/294300 del 27/04/2020 (all. 3); se ed in quanto lesiva, della Nota prot. n. PG/2019/594088 dell’08/07/2019 del Comune di Napoli (all. 4).
Premette in ricorso quanto segue.
La società ricorrente è proprietaria di un immobile industriale sito in Napoli, Loc. Barra, alla via Luigi Volpicella n. 222. Essendo intenzionata ad effettuare la bonifica del materiale cemento amianto posto a copertura del fabbricato di sua proprietà, la ricorrente otteneva dall’ASL NA1 – Dipartimento di Prevenzione, specifico parere favorevole prot. n. 08 del 10/01/2019 (cfr. all. 5), in relazione al piano di lavoro ex art. 256, Dlgs n. 81/2008 presentato con prot. n. 2516 del 12/06/2018 (cfr. all. 6). Di ciò l’ASL NA1 centro riscontrava al Comune di Napoli, cfr. all. 7). In data 20/10/2018, al Comune di Napoli perveniva specifico esposto da parte di alcuni residenti della zona con il quale si segnalava la presenza di “eternit” (cemento amianto) sulla copertura del fabbricato in questione (cfr. all. 8). Prontamente, il Comune di Napoli, segnatamente la Polizia Locale – Unità Operativa Tutela Ambientale, chiedeva all’ASL competente di attivarsi per le verifiche e le determinazioni del caso (cfr. all. 9). L’ASL Napoli 1 Centro – DSB 32 San Giovanni – Barra – Ponticelli, a seguito delle verifiche condotte, relazionava all’Amministrazione Comunale con nota prot. n. 943 del 22/11/2018 (all. 10) e, successivamente, con nota prot. n. 1381 del 04/12/2018, esprimeva “parere non favorevole” alla richiesta di proroga di 120 giorni formulata dalla ricorrente («…poiché i tempi richiesti sono eccessivi», cfr. all. 11), per tal via evidenziando l’urgenza dei lavori di rimozione del materiale pericoloso. Difatti, contestualmente, l’ASL diffidava la società dall’intraprendere qualsiasi attività produttiva nell’immobile in questione fino all’avvenuta effettuazione dei lavori di rimozione/bonifica in esame. In buona sostanza, con tale nota, si esprimeva un divieto di esercizio dell’attività. Pertanto, dato il tenore della richiamata nota dell’ASL, la ricorrente si trovava costretta ad effettuare con urgenza i lavori. A tale scopo, in data 17/12/2018, la ricorrente protocollava una SCIA (regolarmente acquisita dal sistema di protocollazione del Portale Servizi Online del Comune di Napoli con prot. n. 1118_2018, cfr. all. 2) relativa ai lavori in questione, consistenti nella sostituzione del manto di copertura in cemento amianto del capannone con un manto di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, nella sostituzione dei tubi di gronda e pluviali del capannone, anch’esse in cemento amianto. In data 22/12/2018, veniva effettuata la notifica preliminare ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, con indicazione dell’inizio dei lavori in data 27/12/2018 (cfr. all. 12). Pertanto, i lavori avevano luogo e venivano regolarmente terminati in data 01/04/2019, con certificazione della restituibilità dei luoghi da parte dell’ASL NA1 del 03/04/2019 (cfr. all. 13). Il tecnico della ricorrente, Ing. Giovanni D’Ambrosio, al fine di procedere alla chiusura dei lavori, provvedeva a trasmettere di nuovo gli elaborati della SCIA sul portale online del Comune, il quale attribuiva un nuovo protocollo (PG/2019/424658 del 14/05/2019). Tuttavia, ed in ogni caso, il “titolo edilizio” SCIA era e restava unicamente quello del dicembre 2018, dal momento che in nessun modo si era inteso presentare una nuova SCIA nel maggio 2019, né poteva essere diversamente, considerato che a quella data i lavori erano già stati effettuati. Con nota PG/2019/594088 dell’08/07/2019, quando la SCIA del dicembre 2018 s’era già abbondantemente perfezionata ed i lavori di bonifica erano stati oramai già eseguiti ed ultimati e, dunque, sull’errato presupposto che i lavori fossero ancora da realizzare e che il titolo per realizzarli fosse la SCIA del maggio 2019, il Comune resistente formulava alla ricorrente una specifica richiesta di integrazione documentale, con ordine di procedere alla sola messa in sicurezza dei luoghi (cfr. nota richiamata, all. 4), onde evitare la dispersione in atmosfera di fibre di amianto, e di non proseguire l’attività segnalata con la SCIA 1118_2018, per la parte attinente le nuove realizzazioni. In data 05/08/2019, la ricorrente ottemperava alla richiesta, trasmettendo la documentazione integrativa (cfr. all. 14).
Solo in data 27/04/2020, con prot. PG/2020/294300 (all. 3), il Comune formalizzava la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA n. 1118_2018 del 17/12/2018 e successiva del 14/05/2019 prot. PG/2019/424658; annullamento impugnato con il ricorso in epigrafe.
Il Comune di Napoli si costituiva in data 8 aprile 2021.
Le parti producevano memorie, documenti e repliche.
Con motivi aggiunti del 15 luglio 2024, la ricorrente estendeva l’impugnazione al silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di accertamento di conformità, ex art. 36 comma 2 Dpr n. 380/2001, presentata relativamente agli interventi in questione.
Dopo una serie di rinvii, disposti alle udienze pubbliche del 19.5.2021 (per “assorbimento” al merito), 5.4.2023, 6.3.2024, 4.12.2024, alla pubblica Udienza del 8 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
Considerato che con memoria di replica del 17 settembre 2025 parte ricorrente rappresenta al Collegio che il Comune resistente ha depositato, in data 05/08/2025 (memoria effettivamente riscontrata dal Collegio), una memoria conclusionale nella quale dà atto della sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione principale e chiede rilevarsi che la ricorrente, nel presentare l’istanza di accertamento di conformità, avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Con la memoria di replica in disamina del 17 settembre 2025, la difesa della società ricorrente “concorda circa il sopravvenuto difetto di interesse in relazione ad entrambi i gravami, in ragione dell’intervenuto rilascio del titolo in sanatoria”.
Il Collegio, stante siffatta espressa manifestazione di volontà della deducente, nella parte in cui la medesima concorda circa il sopravvenuto difetto di interesse in relazione ad entrambi i gravami, in conseguenza dell’intervenuto rilascio del titolo in sanatoria, non può che dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ex art 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Al riguardo è da ritenere che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio.
Il Collegio, pertanto, non può esimersi dal prendere atto di siffatta manifestazione di volontà, (contenuta nella memoria di replica della parte ricorrente del 17 settembre 2025), dispositiva dell’azione processuale intentata con la proposizione dei mezzi impugnatori, e non può che pronunciare conformemente a tale manifestazione il sopravvenuto difetto di interesse.
Conseguentemente, in base all’art. 35, co. 1, lett. c), del c.p.a., il ricorso in esame e i relativi motivi aggiunti, si palesano e vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Si ravvisa la sussistenza di eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio, atteso l’esito processuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara entrambi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese e compensi di lite compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA EV, Presidente
FO NO, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FO NO | PA EV |
IL SEGRETARIO