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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12374 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN. 21474 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Montemarano e R. Romani e MB srl in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che parte ricorrente ha svolto in favore di parte convenuta lavoro subordinato, a tempo indeterminato, dal 1.2.14 al 28.12.20, a tempo parziale (50%), liv. 6° ccnl terziario distribuzione e servizi;
Condanna la parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 43.400,00 di cui € 5.200,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il pagamento di differenze retributive a fronte di un rapporto per lo più in nero e senza il rispetto dei minimi previsti dal ccnl di settore.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale (50%), dal 6.3.19 al 28.12.20 a tempo determinato, il liv. VI, il ccnl terziario distribuzione e servizi, sono circostanze che emergono dagli atti di causa (v. docc. 2, 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
Quanto alla durata dal 1.2.14 al 28.12.20, con conseguente trasformazione sin dall'inizio in rapporto a tempo indeterminato, questa emerge dalle dichiarazioni del teste (v. deposizione Tes_1 resa all'udienza dell'8.7.25).
Inoltre, anche il comportamento processuale della convenuta che ha preferito rinunziare a difendersi rimanendo assente dal giudizio e contumace induce a ritenere veri i fatti su riportati.
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. pp. 7 e 8 del ricorso), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si fondano (v. docc. 7, 8 e 9 fascicolo parte ricorrente) risultano immuni da vizi, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 43.400,00 di cui € 5.200,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Montemarano e R. Romani e MB srl in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che parte ricorrente ha svolto in favore di parte convenuta lavoro subordinato, a tempo indeterminato, dal 1.2.14 al 28.12.20, a tempo parziale (50%), liv. 6° ccnl terziario distribuzione e servizi;
Condanna la parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 43.400,00 di cui € 5.200,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il pagamento di differenze retributive a fronte di un rapporto per lo più in nero e senza il rispetto dei minimi previsti dal ccnl di settore.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale (50%), dal 6.3.19 al 28.12.20 a tempo determinato, il liv. VI, il ccnl terziario distribuzione e servizi, sono circostanze che emergono dagli atti di causa (v. docc. 2, 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
Quanto alla durata dal 1.2.14 al 28.12.20, con conseguente trasformazione sin dall'inizio in rapporto a tempo indeterminato, questa emerge dalle dichiarazioni del teste (v. deposizione Tes_1 resa all'udienza dell'8.7.25).
Inoltre, anche il comportamento processuale della convenuta che ha preferito rinunziare a difendersi rimanendo assente dal giudizio e contumace induce a ritenere veri i fatti su riportati.
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. pp. 7 e 8 del ricorso), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si fondano (v. docc. 7, 8 e 9 fascicolo parte ricorrente) risultano immuni da vizi, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma di € 43.400,00 di cui € 5.200,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro