Articolo 26 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 25Articolo 27
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22 aprile 1979
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19 gennaio 1982
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8 novembre 1989
Art. 26. Contributi associativi

Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonche' per premi relativi ad assicurazioni.
Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro poste Telegrafonico, il Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici.
Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , fermo restando il disposto dell'articolo 70 dello stesso decreto presidenziale.
Le aziende sono autorizzate, altresi', ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
((Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonche' quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilita' amministrativa nonche' per ricoveri ospedalieri.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma))
Entrata in vigore il 8 novembre 1989