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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2908 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vincent MOLINA (cod. fisc: - Pec: - Fax C.F._2 Email_1
0902923964), ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Messina,
Viale Principe Umberto n. 2, che dichiara di essere disponibile a ricevere ogni afferente comunicazione al proprio indirizzo PEC;
PARTE
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Trieste, C.F._3
1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore IRRERA (C.F.:
– P.E.C.: – C.F._4 Email_2
FAX: 090.9432369), che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 29.07.2025, Parte_1
premesso che in data 12.06.2000, a Messina, aveva contratto matrimonio con che da tale unione erano nati due figli, Controparte_1
il 31.07.2001 e il 06.12.2008; che in data 20.12.2022 Persona_1 Per_2
era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che in base all'accordo di separazione la casa coniugale era stata assegnata alla
, con la quale vivevano i due figli, ed egli si era obbligato a CP_1
corrispondere alla un assegno mensile di € 1.200,00 di cui € CP_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio ed € 400,00 per il mantenimento del coniuge;
che in data 15.05.2024 era stato pronunciato il divorzio dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di
Messina n. 1237/2024, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti;
che le condizioni di divorzio prevedevano che egli corrispondesse, per il mantenimento della figlia maggiorenne , un assegno mensile di Persona_1
€ 300,00 e che versasse, altresì, per il mantenimento del coniuge, un assegno mensile di € 100,00; che successivamente alla sentenza di divorzio la figlia aveva reperito una occupazione lavorativa ed anche Per_1
aveva trovato una occupazione come badante;
che Controparte_1
le proprie condizioni economiche nell'ultimo anno erano peggiorate, in quanto egli lavorava solo part time e non era più in grado di mantenere la proprietà della casa coniugale assegnata alla , avendo bisogno CP_1
di cederla per far fronte ai proprio problemi economici;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato l'assegno stabilito per il coniuge e per la figlia e che fosse ridotto ad € 200,00 l'assegno per il mantenimento Persona_1
2 del figlio;
chiedeva, altresì che fosse affermato il proprio diritto di Per_2
cedere la quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, sulla base del valore che sarebbe stato indicato da una Agenzia immobiliare o da un C.T.U..
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17/23.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 13.11.2025, si costituiva la quale Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso avversario evidenziando che esso si fondava su mere congetture, prive di qualsiasi supporto probatorio.
Negava, in ogni caso, la circostanza secondo cui ella avrebbe svolto attività lavorativa, neppure a carattere saltuario, ed evidenziava che nulla era cambiato rispetto al tempo della sentenza di divorzio. Osservava, inoltre, che l'assegno di divorzio le era stato riconosciuto anche in funzione compensativa del sacrificio professionale sofferto durante il matrimonio, sicché esso, di importo assai esiguo ed insufficiente a far fronte alle essenziali esigenze di vita, non poteva essere revocato sulla base di affermazioni apodittiche. Contestava, altresì, la circostanza secondo la quale il avesse subito un peggioramento della propria Parte_1
situazione economica, avendo scelto di cessare l'attività della ditta edile di cui era titolare proprio al fine di sottrarsi all'obbligo di corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento, facendosi assumere dalla ditta di cui era titolare la sua compagna, avente il medesimo oggetto ed avviata subito dopo la cessazione di quella del Riguardo, Parte_1
infine, al mantenimento della figlia , rilevava che la stessa era Persona_1
stata assunta come cassiera e percepiva un reddito mensile di circa €
1.000,00, in forza di un contratto a tempo determinato che sarebbe venuto a scadenza nel mese di gennaio 2026, sicché tale attività lavorativa precaria
3 non appariva idonea ad assicurare l'autosufficienza economica. Rilevava, infine, che non vi erano i presupposti per una riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio , ancora minorenne, Per_2
dovendosi anzi osservare che le sue esigenze si erano accresciute. Quanto alla richiesta di cessazione della quota di comproprietà della casa coniugale, rilevava che il predetto immobile era stato assegnato alla deducente, affinché lo abitasse unitamente ai figli e tale destinazione non poteva essere mutata sulla base della mera affermazione di un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente. Lamentava, peraltro, che il contravvenendo agli accordi presi, dal Parte_1
mese di luglio 2024, non aveva più corrisposto la quota di sua spettanza del mutuo gravante sulla casa coniugale, costringendo la deducente a farsi aiutare da familiari ed amici per potere fronteggiare tale spesa. Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate tutte le domande avversarie e che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle spese processuali, con l'aumento previsto per la redazione con collegamenti ipertestuali, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 18.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., dichiarava che la figlia , dopo il Controparte_1 Persona_1
diploma, si era iscritta all'Università presso la facoltà di giurisprudenza ma dopo circa un anno aveva abbandonato gli studi;
che la stessa si era, quindi, iscritta ad un corso di formazione quale OSS ma non lo aveva completato;
che la ragazza si era, poi, iscritta presso l'Università telematica “Pegaso” facoltà di Psicologia, ma non aveva proseguito gli studi, anche perché la retta superava le capacità economiche della famiglia;
che successivamente la ragazza aveva cominciato a lavorare intorno al mese di agosto 2024 alle dipendenze dell'esercizio commerciale “Pittarosso”, ma dopo circa quattro mesi era stata licenziata;
che nel novembre 2024 aveva cominciato a
4 lavorare presso un distributore di benzina, quello indicato in comparsa, con contratti a termine prorogati, l'ultimo sino al prossimo mese di gennaio. Il
dal canto suo, che non aveva pagato nella sua Controparte_2
interezza l'assegno, in quanto i propri redditi si erano ridotti;
che in passato era titolare di una ditta insieme all'ex cognato, ma aveva dovuto chiuderla ed era rimasto gravato da numerosi debiti;
che dopo la chiusura della ditta aveva cercato di trovare una occupazione, ma dopo qualche mese di inutile ricerca era stato sostanzialmente costretto a riaprire la ditta a nome della sua attuale compagna, ma i guadagni erano modestissimi.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato
5 che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione o dei presupposti per riconoscere un diritto al mantenimento a favore della prole maggiorenne. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n.
1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, infine, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla
6 situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto in precedenza era titolare di una ditta, che aveva dovuto chiudere ed attualmente era dipendente di altra ditta avente il medesimo oggetto, intestata, però, alla sua attuale compagna. Il ricorrente non ha, però, fornito alcuna prova del fatto che le modifiche intervenute nella sua situazione lavorativa abbiano determinato un decremento delle sue risorse economiche, non avendo prodotto dichiarazioni dei redditi, né gli estratti conto dei rapporti bancari a lui intestati, né l'ulteriore documentazione reddituale prevista dalla legge. Tale circostanza è, allora, ostativa all'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile e di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio minore
, tenuto conto del fatto che l'art. 473 bis .18 c.p.c. stabilisce che il Per_2
comportamento della parte che non rende le informazioni previste dall'art. 473 bis .12 comma 3 c.p.c., o effettua produzioni documentali incomplete è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. In ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova del proprio assunto, neppure a fronte della tempestiva contestazione dei fatti allegati da parte della che ha negato sia CP_1
l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, sia del miglioramento delle proprie condizioni economiche a seguito della instaurazione di un'attività lavorativa e, come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che agisce in giudizio assolvere all'onere probatorio volto alla dimostrazione della fondatezza delle proprie domande.
7 Non vale, poi, osservare che dagli estratti conto prodotti dalla CP_1
emerge che la stessa fa talvolta dei versamenti di denaro in contanti sul conto bancario a lei intestato, poiché in considerazione della modestia delle somme e della loro discontinuità, tale circostanza non costituisce elemento sintomatico che dimostra in modo inequivocabile lo svolgimento di un'attività lavorativa “in nero”. In ogni caso, non avendo il ricorrente fornito sufficienti elementi di conoscenza sulla sua attuale situazione economica, risulta impossibile comparare la situazione economica delle parti per accertare se vi sia stato un apprezzabile modifica dell'equilibrio economico esistente al momento della sentenza di divorzio, che risulta, peraltro, emessa in epoca assai recente.
Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile e la domanda di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio minorenne . Per_2
Parimenti va rigettata la domanda di “cessione” della quota di comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, posto che si tratta di una pronuncia che non può essere emessa in sede di revisione delle condizioni di divorzio. Ove, poi, la domanda debba essere intesa come volta alla revoca dell'assegnazione alla della casa coniugale in CP_1
comproprietà, è agevole osservare che l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la
8 relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440). Di conseguenza, è irrilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che non è stato comunque provato, in quanto non è stato neppure contestato che la casa coniugale continua ad assolvere la sua funzione di luogo ove vive la prole insieme alla madre.
Va, invece, accolta la domanda volta alla revoca dell'assegno a carico di a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne nata il [...]. Persona_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sostenuto, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme
9 dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente
(Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n.
1146; Cass. civ. 28.06.1994 n. 6215).
In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla).
Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni,
10 al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro, non potendosi configurare profili di responsabilità nella condotta del figlio che rifiuti una collocazione lavorativa non adeguata alla propria specifica preparazione (Cass. civ. 07.05.1998 n. 4616). Inoltre, l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della età della prole
(Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195). e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952). Inoltre, la Suprema Corte, con
11 l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Nella fattispecie in esame la resistente ha ammesso che la figlia maggiorenne ha da tempo concluso il percorso formativo ed Persona_1
ha avuto diverse esperienze lavorative, anche se con contratti di lavoro a termine, che le hanno consentito un progressivo inserimento nel mondo del lavoro, tanto che attualmente risulta occupata continuativamente ormai da oltre un anno. Si può, pertanto, serenamente concludere che la suddetta figlia sia stata posta dai genitori nelle condizioni per acquisire una piena autonomia economica ed abbia perduto il diritto ad essere mantenuta.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente e della soccombenza reciproca, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., revoca l'assegno posto a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
CP_1 Persona_1
rigetta le altre domande;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2908 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vincent MOLINA (cod. fisc: - Pec: - Fax C.F._2 Email_1
0902923964), ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Messina,
Viale Principe Umberto n. 2, che dichiara di essere disponibile a ricevere ogni afferente comunicazione al proprio indirizzo PEC;
PARTE
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Trieste, C.F._3
1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore IRRERA (C.F.:
– P.E.C.: – C.F._4 Email_2
FAX: 090.9432369), che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 29.07.2025, Parte_1
premesso che in data 12.06.2000, a Messina, aveva contratto matrimonio con che da tale unione erano nati due figli, Controparte_1
il 31.07.2001 e il 06.12.2008; che in data 20.12.2022 Persona_1 Per_2
era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che in base all'accordo di separazione la casa coniugale era stata assegnata alla
, con la quale vivevano i due figli, ed egli si era obbligato a CP_1
corrispondere alla un assegno mensile di € 1.200,00 di cui € CP_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio ed € 400,00 per il mantenimento del coniuge;
che in data 15.05.2024 era stato pronunciato il divorzio dei coniugi con sentenza emessa dal Tribunale di
Messina n. 1237/2024, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti;
che le condizioni di divorzio prevedevano che egli corrispondesse, per il mantenimento della figlia maggiorenne , un assegno mensile di Persona_1
€ 300,00 e che versasse, altresì, per il mantenimento del coniuge, un assegno mensile di € 100,00; che successivamente alla sentenza di divorzio la figlia aveva reperito una occupazione lavorativa ed anche Per_1
aveva trovato una occupazione come badante;
che Controparte_1
le proprie condizioni economiche nell'ultimo anno erano peggiorate, in quanto egli lavorava solo part time e non era più in grado di mantenere la proprietà della casa coniugale assegnata alla , avendo bisogno CP_1
di cederla per far fronte ai proprio problemi economici;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato l'assegno stabilito per il coniuge e per la figlia e che fosse ridotto ad € 200,00 l'assegno per il mantenimento Persona_1
2 del figlio;
chiedeva, altresì che fosse affermato il proprio diritto di Per_2
cedere la quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, sulla base del valore che sarebbe stato indicato da una Agenzia immobiliare o da un C.T.U..
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17/23.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 13.11.2025, si costituiva la quale Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso avversario evidenziando che esso si fondava su mere congetture, prive di qualsiasi supporto probatorio.
Negava, in ogni caso, la circostanza secondo cui ella avrebbe svolto attività lavorativa, neppure a carattere saltuario, ed evidenziava che nulla era cambiato rispetto al tempo della sentenza di divorzio. Osservava, inoltre, che l'assegno di divorzio le era stato riconosciuto anche in funzione compensativa del sacrificio professionale sofferto durante il matrimonio, sicché esso, di importo assai esiguo ed insufficiente a far fronte alle essenziali esigenze di vita, non poteva essere revocato sulla base di affermazioni apodittiche. Contestava, altresì, la circostanza secondo la quale il avesse subito un peggioramento della propria Parte_1
situazione economica, avendo scelto di cessare l'attività della ditta edile di cui era titolare proprio al fine di sottrarsi all'obbligo di corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento, facendosi assumere dalla ditta di cui era titolare la sua compagna, avente il medesimo oggetto ed avviata subito dopo la cessazione di quella del Riguardo, Parte_1
infine, al mantenimento della figlia , rilevava che la stessa era Persona_1
stata assunta come cassiera e percepiva un reddito mensile di circa €
1.000,00, in forza di un contratto a tempo determinato che sarebbe venuto a scadenza nel mese di gennaio 2026, sicché tale attività lavorativa precaria
3 non appariva idonea ad assicurare l'autosufficienza economica. Rilevava, infine, che non vi erano i presupposti per una riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio , ancora minorenne, Per_2
dovendosi anzi osservare che le sue esigenze si erano accresciute. Quanto alla richiesta di cessazione della quota di comproprietà della casa coniugale, rilevava che il predetto immobile era stato assegnato alla deducente, affinché lo abitasse unitamente ai figli e tale destinazione non poteva essere mutata sulla base della mera affermazione di un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente. Lamentava, peraltro, che il contravvenendo agli accordi presi, dal Parte_1
mese di luglio 2024, non aveva più corrisposto la quota di sua spettanza del mutuo gravante sulla casa coniugale, costringendo la deducente a farsi aiutare da familiari ed amici per potere fronteggiare tale spesa. Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate tutte le domande avversarie e che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle spese processuali, con l'aumento previsto per la redazione con collegamenti ipertestuali, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 18.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., dichiarava che la figlia , dopo il Controparte_1 Persona_1
diploma, si era iscritta all'Università presso la facoltà di giurisprudenza ma dopo circa un anno aveva abbandonato gli studi;
che la stessa si era, quindi, iscritta ad un corso di formazione quale OSS ma non lo aveva completato;
che la ragazza si era, poi, iscritta presso l'Università telematica “Pegaso” facoltà di Psicologia, ma non aveva proseguito gli studi, anche perché la retta superava le capacità economiche della famiglia;
che successivamente la ragazza aveva cominciato a lavorare intorno al mese di agosto 2024 alle dipendenze dell'esercizio commerciale “Pittarosso”, ma dopo circa quattro mesi era stata licenziata;
che nel novembre 2024 aveva cominciato a
4 lavorare presso un distributore di benzina, quello indicato in comparsa, con contratti a termine prorogati, l'ultimo sino al prossimo mese di gennaio. Il
dal canto suo, che non aveva pagato nella sua Controparte_2
interezza l'assegno, in quanto i propri redditi si erano ridotti;
che in passato era titolare di una ditta insieme all'ex cognato, ma aveva dovuto chiuderla ed era rimasto gravato da numerosi debiti;
che dopo la chiusura della ditta aveva cercato di trovare una occupazione, ma dopo qualche mese di inutile ricerca era stato sostanzialmente costretto a riaprire la ditta a nome della sua attuale compagna, ma i guadagni erano modestissimi.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato
5 che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione o dei presupposti per riconoscere un diritto al mantenimento a favore della prole maggiorenne. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n.
1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, infine, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla
6 situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche in quanto in precedenza era titolare di una ditta, che aveva dovuto chiudere ed attualmente era dipendente di altra ditta avente il medesimo oggetto, intestata, però, alla sua attuale compagna. Il ricorrente non ha, però, fornito alcuna prova del fatto che le modifiche intervenute nella sua situazione lavorativa abbiano determinato un decremento delle sue risorse economiche, non avendo prodotto dichiarazioni dei redditi, né gli estratti conto dei rapporti bancari a lui intestati, né l'ulteriore documentazione reddituale prevista dalla legge. Tale circostanza è, allora, ostativa all'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile e di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio minore
, tenuto conto del fatto che l'art. 473 bis .18 c.p.c. stabilisce che il Per_2
comportamento della parte che non rende le informazioni previste dall'art. 473 bis .12 comma 3 c.p.c., o effettua produzioni documentali incomplete è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. In ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova del proprio assunto, neppure a fronte della tempestiva contestazione dei fatti allegati da parte della che ha negato sia CP_1
l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, sia del miglioramento delle proprie condizioni economiche a seguito della instaurazione di un'attività lavorativa e, come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che agisce in giudizio assolvere all'onere probatorio volto alla dimostrazione della fondatezza delle proprie domande.
7 Non vale, poi, osservare che dagli estratti conto prodotti dalla CP_1
emerge che la stessa fa talvolta dei versamenti di denaro in contanti sul conto bancario a lei intestato, poiché in considerazione della modestia delle somme e della loro discontinuità, tale circostanza non costituisce elemento sintomatico che dimostra in modo inequivocabile lo svolgimento di un'attività lavorativa “in nero”. In ogni caso, non avendo il ricorrente fornito sufficienti elementi di conoscenza sulla sua attuale situazione economica, risulta impossibile comparare la situazione economica delle parti per accertare se vi sia stato un apprezzabile modifica dell'equilibrio economico esistente al momento della sentenza di divorzio, che risulta, peraltro, emessa in epoca assai recente.
Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile e la domanda di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio minorenne . Per_2
Parimenti va rigettata la domanda di “cessione” della quota di comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, posto che si tratta di una pronuncia che non può essere emessa in sede di revisione delle condizioni di divorzio. Ove, poi, la domanda debba essere intesa come volta alla revoca dell'assegnazione alla della casa coniugale in CP_1
comproprietà, è agevole osservare che l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la
8 relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440). Di conseguenza, è irrilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che non è stato comunque provato, in quanto non è stato neppure contestato che la casa coniugale continua ad assolvere la sua funzione di luogo ove vive la prole insieme alla madre.
Va, invece, accolta la domanda volta alla revoca dell'assegno a carico di a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne nata il [...]. Persona_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sostenuto, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme
9 dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente
(Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). Inoltre, il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n.
1146; Cass. civ. 28.06.1994 n. 6215).
In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla).
Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni,
10 al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro, non potendosi configurare profili di responsabilità nella condotta del figlio che rifiuti una collocazione lavorativa non adeguata alla propria specifica preparazione (Cass. civ. 07.05.1998 n. 4616). Inoltre, l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della età della prole
(Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195). e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952). Inoltre, la Suprema Corte, con
11 l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n. 2259/2024 ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Nella fattispecie in esame la resistente ha ammesso che la figlia maggiorenne ha da tempo concluso il percorso formativo ed Persona_1
ha avuto diverse esperienze lavorative, anche se con contratti di lavoro a termine, che le hanno consentito un progressivo inserimento nel mondo del lavoro, tanto che attualmente risulta occupata continuativamente ormai da oltre un anno. Si può, pertanto, serenamente concludere che la suddetta figlia sia stata posta dai genitori nelle condizioni per acquisire una piena autonomia economica ed abbia perduto il diritto ad essere mantenuta.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente e della soccombenza reciproca, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., revoca l'assegno posto a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
CP_1 Persona_1
rigetta le altre domande;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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