Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ufficio Motorizzazione Civile di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
A.S.L. TO4 - Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore del ricorrente, datata -OMISSIS- nella parte in cui la validità della patente di guida del ricorrente è stata confermata per un anno con limitazioni;
- del certificato medico emesso il -OMISSIS- dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4, nella parte in cui ha previsto il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente, per un anno con limitazioni;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dal ricorrente il 3 gennaio 2026:
- dell’attestazione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore del ricorrente, datata -OMISSIS-, nella parte in cui ha dato atto che il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con limitazioni;
- del certificato medico emesso dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4 del -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con limitazioni;
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rinnovo della patente di guida del ricorrente, previo recepimento delle limitazioni suggerite dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Torino e dell’A.S.L. TO4 - Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 maggio 2026 il dott. LU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e DI
1. Nel 2016 il ricorrente è stato vittima di un grave incidente i cui postumi vengono curati anche con una terapia a base di cannabinoidi.
2. Il -OMISSIS- egli si è sottoposto presso la locale ASL alla visita medica per il rinnovo della patente di guida, che gli è stata rinnovata per un solo anno con una serie di prescrizioni (guida entro un raggio di 120 km dal luogo di residenza del titolare, con velocità limitata a 80 km/h e al di fuori dei tratti autostradali).
3. Con ricorso, notificato e depositato il 20 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
4. All’esito dell’udienza camerale del 26 novembre 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente perché l’amministrazione procedente non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni poste alla base delle limitazioni imposte.
5. Il 3 dicembre 2025 è stato emanato un nuovo provvedimento di rinnovo della patente di guida del ricorrente per un solo anno e con le seguenti prescrizioni:
a. guida in orario diurno, con l’obbligo di astenersi dalla guida nelle 18 ore successive all’assunzione della terapia antalgica;
b. guida entro un raggio di 120 km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione;
c. velocità di guida limitata a 100 km/h.
6. Il nuovo atto è stato impugnato con motivi aggiunti, notificati e depostati il 3 gennaio 2026.
7. All’esito dell’udienza camerale del 28 gennaio 2026 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente.
8. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e memorie nei termini di rito.
9. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
10. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
Come noto, infatti, « l’atto adottato in esecuzione di un'ordinanza emessa ai fini del riesame, comportando una completa riedizione del procedimento conclusosi con il motivato provvedimento impugnato, costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), portando ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo » ( ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. IV, 4 luglio 2025, n. 13204).
11. Tanto premesso, con i propri motivi aggiunti il ricorrente censura, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 126 del d.lgs. 285/1992; 331, comma 2, del d.P.R. 495/1992; 23, comma 4, del d.lgs. 59/2011 e del suo allegato III, lettera F.2; 3 della legge n. 241/1990; dei principi di buon andamento e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost. nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
In particole, egli evidenzia che l’amministrazione procedente avrebbe illogicamente emanato l’atto gravato prima della sua adizione. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la Commissione medica non avrebbe adeguatamente analizzato i referti medici da egli prodotti (che attesterebbero che la terapia antalgica cui è sottoposto non influenzerebbe la capacità di guidare autoveicoli) nonché le modalità di assunzione del farmaco e il relativo dosaggio.
Il ricorrente inoltre, dopo aver contestato la legittimità di ogni singola limitazione che a suo dire sarebbero irragionevoli e, in alcuni casi, neppure previsti dalla normativa di settore (come l’obbligo di non mettersi alla guida nelle 18 ore successive all’assunzione dei farmaci), evidenzia la non proporzionalità del provvedimento, che non terrebbe conto delle proprie esigenze lavorative.
12. I motivi aggiunti sono infondati.
Come noto, l’articolo 331 del regolamento di attuazione del Codice della Strada sancisce che « L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II », con la precisazione, di cui al comma 2, secondo cui « Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento ».
Sul punto, è ancora il caso di rammentare che, per giurisprudenza pacifica, « L'attività valutativa delle Commissioni Mediche locali, funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per ottenere il prescritto giudizio medico di idoneità alla guida, è espressione di discrezionalità tecnica, assumendo a fondamento le cognizioni della scienza medica e specialistica. Tali valutazioni, pertanto, non possono essere sindacate nel merito e lo scrutinio di legittimità è ammissibile solo nelle ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici degli atti impugnati » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 9 giugno 2022, n. 7483). Senza contare che parte della giurisprudenza adotta un’impostazione ancora più rigorosa, secondo cui la manifesta irragionevolezza del giudizio medico sussiste solo nell'ipotesi di accertata assenza della patologia addotta dall'organo procedente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 18 gennaio 2006 n. 104).
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa alcuna irragionevolezza nella valutazione dell’amministrazione procedente.
La commissione ha infatti valutato le esigenze del ricorrente e quelle connesse alla sicurezza della circolazione stradale e all’esito di un loro accurato bilanciamento lo ha ritenuto idoneo alla guida, seppur con una serie di prescrizioni.
In particolare, il provvedimento impugnato premette che « il Protocollo COMLAS per la terapia del dolore cronico, che indica una durata massima di validità della patente pari a un anno in presenza di terapia attiva, il DM IN 2015 e le Raccomandazioni ISS del 2017, tuttora non modificate, che raccomandano in entrambi i casi l'astensione dalla guida nelle 24 ore successive all'assunzione di preparati contenenti THC ». Indicazioni generali che sono state in primo luogo concretizzate nel caso di specie mediate una riduzione del periodo astensione dalla guida da 24 a 18 ore.
Né sul punto può rilevare il fatto che il protocollo COMLAS sia riferito agli oppioidi in quanto, in assenza di ulteriori elementi in grado di inficiare la ragionevolezza della valutazione della Commissione, è logico dedurre che essa abbia analizzato tutte le indicazioni connesse all’uso terapeutico delle sostanze stupefacenti, per poi contestualizzarne le prescrizioni in base alla terapia concretamente assunta.
Del resto, il contenuto del protocollo de quo è confermato dalle Raccomandazioni dell’ISS del 2017 (depositate in giudizio dallo stesso ricorrente con i propri motivi aggiunti) nelle quali si legge che « L'uso di cannabis può ridurre il tempo di reazione ed abbassare la capacità di concentrazione. I soggetti in terapia dovrebbero essere esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che richiedono allerta mentale e coordinazione fisica per almeno 24 ore dopo l’ultima somministrazione di per uso cannabis medico ».
Del pari, anche l’individuazione di una possibile comorbilità con altri antidolorifici appare del tutto ragionevole: è lo tesso ricorrente ad ammettere, da ultimo a pagina 25 della propria memoria del 4 aprile 2026, che gli era stato consigliato di assumere al bisogno altri farmaci per ridurre il dolore, sicché appare del tutto ragionevole ritenere che nell’anno di validità della patente egli possa avvertire la necessità di integrare, seppur sotto consiglio di un medico, la propria terapia con ulteriori analgesici.
Per quanto concerne, poi, la durata di validità della patente la Commissione ha applicato le linee guida precedentemente indicate (ivi compreso il richiamato protocollo COMLAS con le precisazioni di cui sopra) integrandole con il riferimento alla letteratura scientifica di settore, così come riassunto nella relazione del Direttore S.C. Medicina Legale ASLT04, che, al contrario di quanto riferito dal ricorrente non integra gli estremi di un’inammissibile motivazione postuma dell’atto impugnato.
Come noto, infatti, « i chiarimenti resi dall'amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, non necessariamente costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell'istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2025, n. 7386).
Del pari, del tutto ragionevoli sono le prescrizioni relative alla limitazione dei movimenti sino ad un massimo di 120 km dalla propria residenza e al divieto di guida nelle ore notturne ove la fisiologica stanchezza unita alla terapia potrebbe comportare serie ricadute per la sicurezza stradale.
Così come ragionevole è la limitazione della velocità massima consentita, che, tra l’atro, è stata aumentata da 80 a 100 km/h: costituisce infatti massima di esperienza consolidata il fatto che i tempi di frenata, così come la gravità dell’impatto, sono proporzionali alla velocità di viaggio, sicché la prescrizione appare ictu oculi ragionevole, anche in virtù delle linee guida dell’ISS del 2017 le quali, come visto, evidenziano che « L'uso di cannabis può ridurre il tempo di reazione ed abbassare la capacità di concentrazione ».
Infine, anche la distanza massima prevista (120 km dal luogo di residenza) non appare una prescrizione arbitraria o irragionevole, posto che è del tutto verosimile che il ricorrente non possa guidare troppo a lungo: anche in questo caso, infatti, la fisiologica stanchezza connessa alla guida prolungata può essere esponenzialmente incrementata dalla terapia a cui è sottoposto.
Le considerazioni de quibus possono neppure essere inficiate dal fatto che la valutazione medica sarebbe antecedente all’audizione del ricorrente non solo perché, come già evidenziato in sede cautelare, questo Tribunale « non ha imposto di sottoporre il ricorrente a una nuova visita ma semplicemente di rivalutare la sua condizione alla luce degli atti già acquisiti, sicché anche qualora fosse dimostrato che la commissione non abbia valutato gli esiti della visita del 3 dicembre, il fatto non sarebbe in grado di inficiare le sorti dell’atto gravato » ma anche perché il certificato consegnato al ricorrente reca la data della sua audizione (3 dicembre 2025).
É, quindi, verosimile che, stante la complessità della valutazione, l’amministrazione procedente abbia redatto una “BOZZA” del proprio giudizio sulla base della documentazione in suo possesso (datata 2 dicembre 2025), per poi integrarne o modificarne il contenuto all’esito dell’audizione del ricorrente.
Del pari, non è possibile sostenere che la valutazione della Commissione sarebbe illogica perché contraddetta dalle certificazioni mediche del ricorrente, posto che a tali indicazioni, tra l’altro aventi uno scopo meramente terapeutico e non di contemperamento con le esigenze di sicurezza stradale, si contrappongono quelle dell’amministrazione procedente contenute nell’atto impugnato, nei suoi scritti difensivi e nelle relazioni allegate, a dimostrazione che il ricorrente con tali contestazioni mira a ottenere la sostituzione della valutazione dell’amministrazione da parte di questo Giudice che però, come precedentemente evidenziato, non è possibile.
Si evidenzia, inoltre, che non possono essere presi in considerazione i documenti depositati dal ricorrente e relativi ad ulteriori accertanti sanitari effettuati dopo l’emanazione del provvedimento in quanto non idonei a inficiarne la validità e che potranno al massimo giustificare un’eventuale istanza di autotutela a cui, tra l’altro, l’amministrazione non è neppure obbligata a darvi seguito.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « nei giudizi di impugnazione la legittimità dell'atto impugnato va valutata con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso fu emanato, restando irrilevanti le eventuali sopravvenienze, secondo il principio tempus regit actum, sostenuto dalla costante giurisprudenza » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9259).
In conclusione, quindi, le valutazioni dell’amministrazione procedente non sono affatto arbitrarie o irragionevoli ma rappresentano un bilanciato punto di equilibrio tre le esigenze prospettate dal ricorrente e la necessità di assicurare la sicurezza della circolazione stradale.
13. Per quanto sopra esposto il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse mentre i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
14. In virtù del contenuto della presente decisione e della complessità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF RO, Presidente
LU AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LU AV | FF RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.