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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
13321 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASASSA MARINA, cf. , C.F._1
ATTRICE
CONTRO
, 00145 Roma, c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. DEL VECCHIO ARNALDO, cf. P.IVA_2
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Roma presentando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
in ordine alla causazione del danno Controparte_2 da infiltrazioni di acqua occorso, a far data dal 28.04.2021, nel locale commerciale di Via Rosa Raimondi Garibaldi nr. 79/81 - Roma, sede legale della di e, per l'effetto, condannare il Controparte_3 Parte_1
convenuto al pagamento di tutti i danni da infiltrazione, subiti CP_1
e subendi, occorsi al locale commerciale della nella Controparte_3 misura ritenuta di giustizia e comunque in misura non inferiore a quella del valore computato anche in sede di Mediazione e pari ad € 10.000,00 (diecimila/00);
- condannare inoltre, il convenuto al risarcimento ex art. 96 CP_1
c.p.c., perché pur con la consapevolezza della propria responsabilità nella causazione del danno all'attore, obbligava lo stesso ad adire codesto Ill.mo Tribunale per ottenere il giusto ristoro;
- In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del per tutti i Controparte_2 danni da infiltrazione d'acqua causati all'immobile dell'attore in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi 79-81 e meglio indicati in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento del giusto risarcimento all'attore per tutti i danni occorsi ed occorrendi nella misura ritenuta di giustizia e comunque in misura non inferiore a quella del valore computato anche in sede di Mediazione e pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), oltre il maggior danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della pretesa l'attore rilevava che , a seguito dei lavori necessari per cambiare le serrande dell'immobile ove svolge la propria attività commerciale, gli operai addetti avevano rimosso della lastre esterne, previa autorizzazione, ed avevano scoperto che il tubo di scarico delle acque pluviali era del tutto malfunzionante: che aveva chiesto l'intervento dell'amministratore del condominio , intervento che però non solo non si era rivelato risolutivo, ma aveva determinato un peggioramento delle percolazioni tanto che, in data 28.04.21, allorché il Sig. all'apertura Pt_1 del proprio locale commerciale, lo trovava completamente allagato a causa della rottura del tubo pluviale – oggetto dell'intervento della
[...] il giorno prima - che determinava un copioso versamento di CP_4 acqua piovana all'interno delle mura del negozio.
Si costituiva il convenuto rilevando l'infondatezza della CP_2 domanda attorea ed istandone per la reiezione.
Disposta perizia tecnica, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di dirimere la presente controversia è necessario esaminare e valutare i risultati della CTU ritualmente disposta.
In particolare la relazione peritale evidenzia che sussistono effettivamente gli ammaloramenti lamentati da parte attrice;
che nel 2021 è stato effettivamente intervento per la sostituzione di un discendente posto all'interno della colonna divisoria tra le vetrine dell'esercizio CP_3 che l'intervento si è limitato alla sola sostituzione del tubo, che il mancato raccordo, a regola dell'arte, del tubo con lo scarico della copertura ha lasciato fessure dalle quali si infiltra l'acqua producendo i fenomeni infiltrativi, che Le responsabilità sono da ascrivere ai lavori condominiali effettuati nel 2021 non a regola dell'arte.
Ne consegue la responsabilità ex art 2051 cc del convenuto, CP_2 trattandosi di tubatura destinata allo smaltimento delle acque pluviali, quindi di uso . CP_5
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, deve ritenersi che, trattandosi di attività commerciale, esso sia da riferirsi non solo alla utilizzabilità o meno del bene immobile, ma anche al danno all'immagine dell'attività commerciale svolta nell'immobile. Invero dalle riproduzioni fotografiche allegate alla perizia risultano aree di parete di evidente ammaloramento nel muro interno ed esterno delle vetrine, quindi ben visibili dall'utenza.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento del danno CP_2 citato nella somma di euro 10.000, determinata equitativamente in relazione al luogo dell'attività commerciale ed alla durata degli ammaloramenti, oltre euro € 3693,72 , cui aggiungere l'IVA, per i lavori di ripristino del negozio.
Le spese legali seguono la soccombenza e va disposta la richiesta distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna il al Controparte_1 pagamento di euro 10.000, oltre interessi di legge;
-condanna il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 3693,72, oltre Iva ed interessi;
- condanna il a Controparte_1 rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €4.500 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-condanna il al Controparte_1 pagamento inegfrale delle spese di CTU, liquidate con separato decreto. Roma,16/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori