Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice relatore
Dott. Antonino Campanella Giudice nel procedimento n. R.G. 1612/2024
riunito in camera di consiglio sul reclamo proposto da
rappresentato e difeso dall'Avv. Maggio Parte_1
Tommaso Massimo, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore (PEC:
); Email_1
- reclamante-
Contro
Avv. Marco Ferraro, rappresentato e difeso da sé stesso (PEC:
); Email_2
- reclamato-
OGGETTO: reclamo avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di
Marsala- Sezione Esecuzioni immobiliari- in data 24/10/2024; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025.
OSSERVA
1. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Marsala - Sezione Esecuzioni Immobiliari - in data 24/10/2024 con cui il Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento n. 102-1//2024 R.G. ha rigettato l'istanza di sospensione
1
Il reclamante ha lamentato l'erroneità della decisione del Giudice dell'Esecuzione per non avere ritenuto sussistenti i presupposti della richiesta di sospensiva attesa la contestata scorrettezza del debitore che, secondo la prospettazione del reclamante, avrebbe pignorato un bene di valore superiore al credito azionato.
Il reclamante lamenta altresì il rigetto della domanda di riduzione del pignoramento e la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di conversione, per non avere il Giudice dell'Esecuzione tenuto conto del fatto che l'istanza di conversione del pignoramento era stata formulata in via subordinata essendo stato richiesto un termine per il deposito della somma necessaria ai fini della conversione.
2. La parte reclamata si è costituita in udienza, ha contestato l'ammissibilità e fondatezza del reclamo ritenendo legittimo il provvedimento adottato dal Giudice dell'Esecuzione sotto ogni profilo ivi esaminato.
Ha pertanto chiesto il rigetto del reclamo ritenendolo inammissibile, improcedibile e infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Deve preliminarmente osservarsi che risultano inammissibili i motivi di reclamo proposti riguardanti le censure sollevate con riferimento al contestato rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento e alla dichiarata inammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento.
E, invero, occorre evidenziare che dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione il reclamante ha proposto contestualmente tre istanze, una di sospensione, inquadrabile nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., avendo il debitore esecutato contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione per la lamentata sproporzione tra il credito azionato con il pignoramento e il valore del bene pignorato, un'altra istanza qualificabile come di riduzione a norma dell'art. 496 c.p.c. e un'altra di conversione inquadrabile nell'ambito applicativo dell'art. 495
c.p.c.
Orbene, soltanto con riferimento alla richiesta di sospensione
2 dell'efficacia esecutiva del pignoramento ex art. 624 c.p.c. è ammissibile, per espressa previsione contenuta nel secondo comma della suddetta norma, il reclamo proposto al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Nel caso invece di rigetto dell'istanza di riduzione il rimedio esperibile da parte del debitore esecutato non è quello del reclamo ma quello dell'opposizione agli atti esecutivi dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione
(per l'impugnazione del provvedimento di rigetto mediante l'opposizione agli atti esecutivi si richiama Cass. civ. n. 5492 del 26.10.1984; Cass. civ.
21 agosto 1992 n. 5492; Cass. 29 gennaio 1999 n. 797; Cass. 14 luglio
2003 n. 10998).
Ne discende che quanto ai motivi di reclamo proposti relativi al mancato accoglimento dell'istanza di riduzione e alla mancata ammissione della conversione da parte del Giudice dell'Esecuzione gli stessi non possono essere esaminati da questo Collegio poiché inammissibili.
4. Delimitato così il potere del Collegio, vanno adesso esaminati i motivi di reclamo concernenti la lamentata mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento per sproporzione tra il valore del bene pignorato e il credito azionato.
Orbene, sul punto occorre evidenziare che non sussiste alcun divieto per il creditore di pignorare un bene anche di valore sproporzionato rispetto al credito vantato. Invero, la Suprema Corte con sentenza n. 3952/2006 ha ritenuto “non eccessivo il pignoramento di beni di valore superiore a quello del credito azionato….E' noto che il rapporto deve porsi tra
l'ammontare dei beni pignorati e le necessità del processo esecutivo e che questo rapporto non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che nel corso del processo sono consentiti gli interventi dei creditori. In questo modo, non sapendo il creditore pignorante quale sarà la somma complessiva che si dovrà pagare attraverso il processo, è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice, cui sia rappresentata una ipotesi di espropriazione eccessiva, deve tener conto di queste eventualità, tanto che lo stesso provvedimento di riduzione (art. 496 c.p.c.) è discrezionale, ciò che non sarebbe concepibile qualora il Giudice dovesse rilevare una illegittimità del pignoramento. Del resto alla responsabilità patrimoniale
3 del debitore, che risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, corrisponde la facoltà del creditore di espropriare tutti qui beni, salve, se del caso, le discrezionali limitazioni
o riduzioni previste dalla legge”.
Pertanto, ferma restando la possibilità per il creditore pignorante di espropriare beni di valore superiore al credito vantato, il Collegio deve tuttavia dare atto che nelle more, dopo la proposizione del reclamo, il debitore esecutato ha provveduto con bonifico dell'8/03/2025 al pagamento della somma pari ad € 2.717,96, corrispondente all'importo richiesto a titolo di compensi professionali dal creditore giusta parcella allegata alla nota difensiva del 25/03/2025 (allegati 1 e 2).
Ha inoltre documentato, mediante deposito in pari data nel fascicolo telematico, l'avvenuto pagamento alla procedura esecutiva dei canoni di locazione da parte del conduttore dell'immobile oggetto di pignoramento per un totale di € 1.200,00 (allegato 3).
Risulta dunque nelle more dopo la proposizione del reclamo il pagamento di complessivi euro 3.917,96 a fronte di un pignoramento attivato dal creditore per euro 6.082,18 (il pignoramento iniziale era pari ad euro
5.130,51 a cui poi si sono aggiunti euro 951,67 con atto di intervento dello stesso creditore).
Tale fatto sopravvenuto in corso della procedura esecutiva appare rilevante ai fini della chiesta sospensione attesa anche la previsione contenuta nell'art. 615 c.p.c. comma 2 “l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione…salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti. E, invero, se la suddetta norma attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti in caso di vendita o assegnazione già disposta, a maggior ragione ciò è vero nel caso in esame quantomeno ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi motivi della sospensiva richiesta, essendo assai probabile la futura estinzione del pignoramento per il quale è stata proposta opposizione, non solo attraverso ulteriori versamenti del debitore esecutato ma anche attraverso il versamento del frutti civili dell'immobile pignorato, per come documentato.
Dovendo questo Collegio valutare la sussistenza dei gravi motivi ai fini della concessione della sospensiva, si ritiene che il pagamento degli
4 importi sopra indicati sia manifestazione di una volontà del debitore esecutato di estinguere l'intero credito sotteso al pignoramento al fine di evitare le conseguenze dell'esecuzione forzata.
Pertanto, rilevato che sono stati pagati dal debitore esecutato il capitale posto a base del D.I., costituente il titolo esecutivo azionato in sede esecutiva, e una parte delle spese, poste a base del precetto e del successivo pignoramento opposto, e poichè non è dato sapere se nel frattempo vi siano stati ancora altri versamenti, da parte del debitore e anche da parte dell'inquilino, appaiono sussistenti i presupposti per la concessione della chiesta sospensiva.
Ne discende che va riformato il provvedimento impugnato con accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal debitore.
5. Deve invece dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di rettifica del verbale di udienza del 27 marzo 2025 proposta dal reclamante con autonoma istanza e in pendenza della presente decisione.
E, invero, deve rammentarsi che in forza dell'art. 84 disp. Att. c.p.c. le parti e i loro difensori non possono dettare le deduzioni nel processo verbale se non sono autorizzate dal giudice, essendo il verbale redatto sotto la direzione del Presidente del Collegio e redatto in forma sintetica.
Inoltre, il rimedio della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288
c.p.c. non è azionabile con riferimento ai verbali di udienza, riferendosi tale disposizione solo alle ordinanze e alle sentenze e in sostanza ai provvedimenti di carattere definitorio.
Deve peraltro evidenziarsi che la presente decisione, fondata esclusivamente sulla valutazione della documentazione allegata e delle argomentazioni difensive delle parti, per come già esposte compiutamente nei loro scritti difensivi, assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione sollevata con l'istanza di rettifica.
6. Quanto alla regolazione delle spese di lite ritiene il Collegio che esse vadano nel caso in esame compensate, tenuto conto che quanto rappresentato nel corpo della motivazione integra quelle altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificano tale statuizione, oltre quelle indicate dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ.
P.Q.M.
5 - in parziale riforma del provvedimento impugnato accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento opposto;
- dichiara inammissibili i motivi di reclamo proposti avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui il G.E, ha pronunciato il rigetto dell'istanza di riduzione e l'inammissibilità dell'istanza di conversione;
- dichiara inammissibile la proposta istanza di correzione dell'errore materiale del verbale di udienza del 27 marzo 2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito con chiusura del subprocedimento.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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