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Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526
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Legge 23 dicembre 1956, n. 1526
Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526
Versione
1 febbraio 1957
Art. 14.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce e' confiscata ai sensi dell' art. 240 del Codice penale .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1957
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