Versione
1 febbraio 1957
1 febbraio 1957
Art. 14.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce e' confiscata ai sensi dell' art. 240 del Codice penale .
Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce e' confiscata ai sensi dell' art. 240 del Codice penale .