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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2216/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Riccio ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via
Del Gallitello, 89/A
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Riccio Parte_2 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Del
Gallitello, 89/A
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio in Potenza Pt_3 Parte_1 il 06.09.2018 e che dalla loro unione è nata la figlia (il 04/08/2020) - hanno dedotto il venir Per_1 meno dell'affectio coniugalis, unitamente all'incompatibiltà caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) I coniugi vivranno separati, con
l'obbligo del mutuo rispetto impegnandosi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio. 2) La figlia minorenne, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà stabilmente con la SI.ra , Parte_1 genitore collocatario, nella casa coniugale sita in Potenza, alla Via Donnadezio, 32 che, pertanto, resterà nella piena disponibilità della ricorrente, unitamente ai mobili che l'arredano. 3) Il SI.
vivrà in Potenza, alla Via Torino, 40. 4) Entrambi i coniugi espressamente dichiarano di Pt_3 rinunciare a qualsiasi forma di contributo al mantenimento essendo gli stessi economicamente indipendenti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
5) Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con la figlia e una Per_1 comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro. 6) Entrambi i genitori dovranno seguire rigorosamente il piano genitoriale allegato al presente ricorso e dovranno contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia. 7) Il genitore collocatario si impegna a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (ad esempio: scuola, insegnanti, attività, amici etc.). 8) Il genitore collocatario si impegna ad essere flessibile ed a sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore. 9) Dopo la sottoscrizione del presente accordo il SI. corrisponderà alla SI ra , Pt_3 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 (euro Per_1 trecento/00) da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico postale sull'Iban [...] intestato alla SI.ra , con rivalutazione Parte_1 annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sanitarie (non previste dal SSN), scolastiche, sportive e ricreative che verranno preventivamente concordate dai coniugi. 10) la SI.ra Parte_1
provvederà al pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale. 11) L'assegno unico,
[...] attualmente pari ad € 220,00, percepito dal SI. , verrà diviso in parti uguali tra i coniugi. Pt_2 12) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e, all'uopo, il difensore sottoscrive il presente ricorso anche ai fini della rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. professionale.”.
All'udienza del 20.02.2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi della responsabilità congiunta Per_1 di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti
e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Pt_3
, con rituale ricorso, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno contratto Pt_3 Parte_1
matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza dell'anno 2018, Atto nr. 144, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate ed integrate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20.02.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni