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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 749/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Luigi Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R19900019810 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti del Comune di Agrigento l'atto di accertamento IMU n. R19900019810 per omesso/parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni n. 98 relativo all'anno 2023 emesso dal Comune di Agrigento ufficio IMU notificata a mezzo posta il 03/01/2025 anno d'imposta 2023 per €. 4868.30 oltre sanzioni per €. 1196.19, interessi per
€. 51.84 e costo notifica atti per €.
7.83 per un importo complessivo di €.5.243.002.
1.1. Nel richiedere l'annullamento dell'atto impugnato ha dedotto i seguenti vizi:
a. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 1 l. 212/00 e ss.mm. e ii. e dell'art. 97 Cost. Ha lamentato, in primo luogo, che dalla scheda immobiliare allegata all'avviso di accertamento impugnato, si evinceva che lo stesso era stato emanato anche per alcuni immobili ricadenti sempre nel comune di Agrigento e ubicati in Indirizzo_1 e Dati_catastali_1
con una rendita catastale annua indicata e che l'odierna ricorrente, in passato aveva richiesto al Comune di Agrigento un cambio di destinazione d'uso per quanto concerne gli immobili sopra descritti, ma l'ente aveva rigettato la richiesta con propria nota prot. n. 69448 dell'11/09/2018. Ha contestato, quindi, l' avviso di accertamento de quo inviatole per una differenza tra imposte pagate e imposte richieste per l'anno 2022 da quello stesso ente impositore che nel 2018 aveva rigettato l'istanza di cambio di destinazione d'uso e senza aver mai ricevuto una comunicazione di diverso tenore dal Comune di Agrigento inerente le imposte da versare. Ha precisato che essa ricorrente, quindi, aveva continuato a pagare regolarmente le imposte dovute senza essere mai venuta a conoscenza dell'effettivo cambio di destinazione d'uso degli immobili de quibus, ove realmente avvenuto, essendo stata la sua richiesta rigettata dal medesimo ente che aveva richiesto l'integrazione del versamento dell'imposta. Ha affermato, quindi, che risultavano violati i principi costituzionali a cui dovrebbe essere ispirata l'azione amministrativa, quali buon andamento e trasparenza, nei rapporti con il cittadino per aver omesso qualunque comunicazione preventiva utile a farle comprendere l'orientamento dell'ente in ordine ai suoi immobili e all'imposizione fiscale cui gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti. Allo stesso modo, ha contestato l'operato dell'amministrazione anche con riferimento alla violazione dello statuto del contribuente per essere venuti meno, in questo contesto, la garanzia del contraddittorio, la tutela dell'affidamento e l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, ciò in ragione del fatto che il
Comune aveva proceduto a notificare l'avviso di accertamento, non in base a quanto dedotto dai propri uffici amministrativi, bensì solo in seguito a un controllo sugli atti dell'ufficio del territorio;
b. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 6 comma 5 L. 212/00 e ss.mm. e ii. Ha osservato che la disciplina vigente prevede, all'art. 6, comma 5, dello Statuto dei contribuenti che "in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta", norma nella specie non osservata;
c. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 6 bis L. 212/00 e ss.mm. e ii. Ha soggiunto che la condotta dell'ente impositore deve ritenersi viziata anche con riferimento all'art.
6.bis dello Statuto del contribuente per la violazione del principio del contraddittorio che espressamente prevede che "Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione." Ha assunto che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione comunale e per le ragioni esposte, "l'avviso di accertamento non può rientrare negli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazione laddove l'accertamento è fondato su dati certi e non presunti come nel caso del presente atto la rendita catastale ufficiale";
d. nullità dell' avviso per violazione dell'art. 6, commi 2 e 3-bis, l. 212/2000 e ss.m. e ii. In tal senso, ha sottolineato che dette disposizioni pongono a carico dell'Amministrazione l'onere di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza che, in base alle conoscenze da essa possedute, comportino l'irrogazione di una sanzione precisando che la conoscenza di una rendita catastale difforme dai propri atti e la manifestazione di una volontà amministrativa difforme dagli atti rilevati dall'ufficio del territorio hanno avuto come conseguenza non solo un illegittimo atto impositivo di integrazione dell'IMU pur in presenza di una esplicita pronuncia di rigetto del cambio di destinazione d'uso ma anche l'indebita irrogazione di interessi e sanzioni che la contribuente avrebbe potuto evitare se la procedura accertativa si fosse conclusa con una manifestazione di assenso ovvero se fosse stata invitata a regolarizzare bonariamente, ove dovuta, la sua posizione.
e. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 10 L. 212/00. Ha assunto che tale condotta dell'ente impositore violava anche l'art. 10, primo comma della L. 212/2000 e ss. mm e ii. che, nel solco dei principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, promuove una proficua collaborazione tra fisco e contribuente allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
f. nullità dell' avviso per violazione dell'art. 7 comma 5 L. 212/00. Ha assunto che il Comune di Agrigento aveva dichiarato di aver fatto accertamenti incrociando i dati catastali forniti dall'ufficio del territorio di
Agrigento per addebitare una differenza impositiva all'odierna ricorrente non considerando che anche l'amministrazione finanziaria è tenuta a motivare i provvedimenti che emette indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente impositore mentre il contribuente deve essere posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali sin dall'inizio, in modo da potere compiutamente esercitare il proprio diritto alla difesa costituzionalmente garantito. Ha sottolineato che nel caso di specie tale obbligo non risultava essere stato assolto, considerato che al di là della mera elencazione di deliberazioni da cui l'ente impositore traeva la fonte del suo potere di imporre e riscuotere i tributi, si faceva genericamente riferimento ai dati del catasto lasciando del tutto ignoto l'iter che l'amministrazione aveva seguito per giungere alla richiesta di integrazione fiscale.
2. Il Comune di Agrigento, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo. (Cass. Sez. 5, 07/06/2017, n. 14114, Rv. 644420 - 01).
2.1. Sulla scorta del menzionato principio – applicabile anche in tema IMU in ragione della continuità normativa fra i due tributi – l'atto è da ritenere legittimo in quanto basato sulle risultanze catastali note o conoscibili da parte della contribuente, non apparendo configurabile alcuna violazione delle norme invocate di cui allo
Statuto del contribuente.
3. Va, in particolare, osservato che alla luce dei principi generali desumibili dall'art.
6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, deve ritenersi che nella specie il Comune non era tenuto ad attivare il contraddittorio trattandosi di violazione rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) e/o a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso ente impositore che non risultava avere violato i principi di collaborazione, correttezza e buona fede.
4. L'atto risulta, poi, adeguatamente motivato.
4.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre
2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass.,
Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez 5^, 18 novembre
2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass.,
Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501). Pertanto, l'indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Vale poi il principio per cui in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo,
o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio
2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili). (Cass. Sez. 5, 25/07/2012, n. 13105, Rv. 623846 - 01).
5. Certamente dovute sono le sanzioni non sussistendo i presupposti di legge per escluderne l'applicazione.
5.1. Occorre rilevare che invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie
è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di
"fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082).
5.2. Va rimarcato, ancora, che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono;
ne consegue che non ricorre detta situazione tutelabile quando l'attività dell'Amministrazione finanziaria appaia chiaramente "contra legem" ed il comportamento del contribuente sia da ritenersi in contrasto con il dovere di correttezza. (Cass.
Sez. 5, 09/11/2011, n. 23309, Rv. 619886 - 01).
5.3. Occorre, pure, ricordare che in tema di ICI, non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all'accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di imposta per immobili la cui iscrizione in catasto e relativa attribuzione della rendita sia anteriore all'istituzione del tributo, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente all'emissione degli avvisi di accertamento e rettifica, poiché in tal caso è inapplicabile l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale esclude, in linea generale, sanzioni ed interessi per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, e non ancora definitivi a quella data, in quanto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell'introdurre l'ICI, ha fissato per i contribuenti, negli art. 5 e 10, l'obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l'imposta calcolandone correttamente l'importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell'iscrizione in catasto e dell'ammontare dell'eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali. (Cass. Sez. 5, 23/11/2011, n. 24677, Rv.
620550 - 01).
6. In conclusione il ricorso va rigettato;
nulla in ordine alle spese stante la mancata costituzione del comune di Agrigento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 749/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Luigi Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R19900019810 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti del Comune di Agrigento l'atto di accertamento IMU n. R19900019810 per omesso/parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni n. 98 relativo all'anno 2023 emesso dal Comune di Agrigento ufficio IMU notificata a mezzo posta il 03/01/2025 anno d'imposta 2023 per €. 4868.30 oltre sanzioni per €. 1196.19, interessi per
€. 51.84 e costo notifica atti per €.
7.83 per un importo complessivo di €.5.243.002.
1.1. Nel richiedere l'annullamento dell'atto impugnato ha dedotto i seguenti vizi:
a. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 1 l. 212/00 e ss.mm. e ii. e dell'art. 97 Cost. Ha lamentato, in primo luogo, che dalla scheda immobiliare allegata all'avviso di accertamento impugnato, si evinceva che lo stesso era stato emanato anche per alcuni immobili ricadenti sempre nel comune di Agrigento e ubicati in Indirizzo_1 e Dati_catastali_1
con una rendita catastale annua indicata e che l'odierna ricorrente, in passato aveva richiesto al Comune di Agrigento un cambio di destinazione d'uso per quanto concerne gli immobili sopra descritti, ma l'ente aveva rigettato la richiesta con propria nota prot. n. 69448 dell'11/09/2018. Ha contestato, quindi, l' avviso di accertamento de quo inviatole per una differenza tra imposte pagate e imposte richieste per l'anno 2022 da quello stesso ente impositore che nel 2018 aveva rigettato l'istanza di cambio di destinazione d'uso e senza aver mai ricevuto una comunicazione di diverso tenore dal Comune di Agrigento inerente le imposte da versare. Ha precisato che essa ricorrente, quindi, aveva continuato a pagare regolarmente le imposte dovute senza essere mai venuta a conoscenza dell'effettivo cambio di destinazione d'uso degli immobili de quibus, ove realmente avvenuto, essendo stata la sua richiesta rigettata dal medesimo ente che aveva richiesto l'integrazione del versamento dell'imposta. Ha affermato, quindi, che risultavano violati i principi costituzionali a cui dovrebbe essere ispirata l'azione amministrativa, quali buon andamento e trasparenza, nei rapporti con il cittadino per aver omesso qualunque comunicazione preventiva utile a farle comprendere l'orientamento dell'ente in ordine ai suoi immobili e all'imposizione fiscale cui gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti. Allo stesso modo, ha contestato l'operato dell'amministrazione anche con riferimento alla violazione dello statuto del contribuente per essere venuti meno, in questo contesto, la garanzia del contraddittorio, la tutela dell'affidamento e l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, ciò in ragione del fatto che il
Comune aveva proceduto a notificare l'avviso di accertamento, non in base a quanto dedotto dai propri uffici amministrativi, bensì solo in seguito a un controllo sugli atti dell'ufficio del territorio;
b. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 6 comma 5 L. 212/00 e ss.mm. e ii. Ha osservato che la disciplina vigente prevede, all'art. 6, comma 5, dello Statuto dei contribuenti che "in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta", norma nella specie non osservata;
c. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 6 bis L. 212/00 e ss.mm. e ii. Ha soggiunto che la condotta dell'ente impositore deve ritenersi viziata anche con riferimento all'art.
6.bis dello Statuto del contribuente per la violazione del principio del contraddittorio che espressamente prevede che "Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione." Ha assunto che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione comunale e per le ragioni esposte, "l'avviso di accertamento non può rientrare negli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazione laddove l'accertamento è fondato su dati certi e non presunti come nel caso del presente atto la rendita catastale ufficiale";
d. nullità dell' avviso per violazione dell'art. 6, commi 2 e 3-bis, l. 212/2000 e ss.m. e ii. In tal senso, ha sottolineato che dette disposizioni pongono a carico dell'Amministrazione l'onere di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza che, in base alle conoscenze da essa possedute, comportino l'irrogazione di una sanzione precisando che la conoscenza di una rendita catastale difforme dai propri atti e la manifestazione di una volontà amministrativa difforme dagli atti rilevati dall'ufficio del territorio hanno avuto come conseguenza non solo un illegittimo atto impositivo di integrazione dell'IMU pur in presenza di una esplicita pronuncia di rigetto del cambio di destinazione d'uso ma anche l'indebita irrogazione di interessi e sanzioni che la contribuente avrebbe potuto evitare se la procedura accertativa si fosse conclusa con una manifestazione di assenso ovvero se fosse stata invitata a regolarizzare bonariamente, ove dovuta, la sua posizione.
e. nullità dell'avviso per violazione dell'art. 10 L. 212/00. Ha assunto che tale condotta dell'ente impositore violava anche l'art. 10, primo comma della L. 212/2000 e ss. mm e ii. che, nel solco dei principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, promuove una proficua collaborazione tra fisco e contribuente allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
f. nullità dell' avviso per violazione dell'art. 7 comma 5 L. 212/00. Ha assunto che il Comune di Agrigento aveva dichiarato di aver fatto accertamenti incrociando i dati catastali forniti dall'ufficio del territorio di
Agrigento per addebitare una differenza impositiva all'odierna ricorrente non considerando che anche l'amministrazione finanziaria è tenuta a motivare i provvedimenti che emette indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente impositore mentre il contribuente deve essere posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali sin dall'inizio, in modo da potere compiutamente esercitare il proprio diritto alla difesa costituzionalmente garantito. Ha sottolineato che nel caso di specie tale obbligo non risultava essere stato assolto, considerato che al di là della mera elencazione di deliberazioni da cui l'ente impositore traeva la fonte del suo potere di imporre e riscuotere i tributi, si faceva genericamente riferimento ai dati del catasto lasciando del tutto ignoto l'iter che l'amministrazione aveva seguito per giungere alla richiesta di integrazione fiscale.
2. Il Comune di Agrigento, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo. (Cass. Sez. 5, 07/06/2017, n. 14114, Rv. 644420 - 01).
2.1. Sulla scorta del menzionato principio – applicabile anche in tema IMU in ragione della continuità normativa fra i due tributi – l'atto è da ritenere legittimo in quanto basato sulle risultanze catastali note o conoscibili da parte della contribuente, non apparendo configurabile alcuna violazione delle norme invocate di cui allo
Statuto del contribuente.
3. Va, in particolare, osservato che alla luce dei principi generali desumibili dall'art.
6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, deve ritenersi che nella specie il Comune non era tenuto ad attivare il contraddittorio trattandosi di violazione rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) e/o a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso ente impositore che non risultava avere violato i principi di collaborazione, correttezza e buona fede.
4. L'atto risulta, poi, adeguatamente motivato.
4.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre
2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass.,
Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez 5^, 18 novembre
2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass.,
Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501). Pertanto, l'indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Vale poi il principio per cui in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo,
o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio
2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili). (Cass. Sez. 5, 25/07/2012, n. 13105, Rv. 623846 - 01).
5. Certamente dovute sono le sanzioni non sussistendo i presupposti di legge per escluderne l'applicazione.
5.1. Occorre rilevare che invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte «l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie
è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di
"fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082).
5.2. Va rimarcato, ancora, che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono;
ne consegue che non ricorre detta situazione tutelabile quando l'attività dell'Amministrazione finanziaria appaia chiaramente "contra legem" ed il comportamento del contribuente sia da ritenersi in contrasto con il dovere di correttezza. (Cass.
Sez. 5, 09/11/2011, n. 23309, Rv. 619886 - 01).
5.3. Occorre, pure, ricordare che in tema di ICI, non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all'accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di imposta per immobili la cui iscrizione in catasto e relativa attribuzione della rendita sia anteriore all'istituzione del tributo, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente all'emissione degli avvisi di accertamento e rettifica, poiché in tal caso è inapplicabile l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale esclude, in linea generale, sanzioni ed interessi per gli atti attributivi o modificativi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, e non ancora definitivi a quella data, in quanto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell'introdurre l'ICI, ha fissato per i contribuenti, negli art. 5 e 10, l'obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l'imposta calcolandone correttamente l'importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell'iscrizione in catasto e dell'ammontare dell'eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali. (Cass. Sez. 5, 23/11/2011, n. 24677, Rv.
620550 - 01).
6. In conclusione il ricorso va rigettato;
nulla in ordine alle spese stante la mancata costituzione del comune di Agrigento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.