Ordinanza cautelare 22 gennaio 2022
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01890/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cristaudo e Angela Cristaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO -OMISSIS- DI DIVIETO DI ACCEDERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE -DASPO- DEL 22 SETTEMBRE 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 9.02.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. CH Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 9.02.2026 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA CE, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
CH Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di RT | TA CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.