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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2522/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012176759000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0012176759000, notificata in data 09/09/2024, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 9.9.2024, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2021 dell'importo di €.538,73.
Parte contribuente ha opposto la nullità della cartella per la mancanza – nel plico che le è stato consegnato
- di due pagine e per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Hanno resistito l'AdER e la Regione Calabria.
Il Giudice ha, quindi, riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
Infatti, anche a voler ammettere che la cartella notificata alla Ricorrente_1 fosse priva di alcune pagine, incombeva alla stessa di dare prova che la mancanza abbia compromesso in modo irreparabile il suo diritto di difesa.
A tanto la ricorrente non ha provveduto.
2.E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, giacchè le parti resistenti non hanno dato prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante per cui il ricorso deve trovare accoglimento.
3.Alla soccombenza segue la condanna delle due parti resistenti al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite, complessivamente liquidate (tenuto conto del valore della lite e applicati i minimi tabellari in ragione della modesta importanza delle questioni trattate) in € 188,00 00 (di cui € 90,00 per fase di studio,
€ 53,00 per fase introduttiva ed € 45,00 per fase di trattazione), oltre accessori di legge e spese di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'DE e la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 188,00, oltre accessori di legge e spese di contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato
Difensore_1 dichiaratasi anticipataria.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2522/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240012176759000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0012176759000, notificata in data 09/09/2024, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 9.9.2024, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2021 dell'importo di €.538,73.
Parte contribuente ha opposto la nullità della cartella per la mancanza – nel plico che le è stato consegnato
- di due pagine e per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Hanno resistito l'AdER e la Regione Calabria.
Il Giudice ha, quindi, riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
Infatti, anche a voler ammettere che la cartella notificata alla Ricorrente_1 fosse priva di alcune pagine, incombeva alla stessa di dare prova che la mancanza abbia compromesso in modo irreparabile il suo diritto di difesa.
A tanto la ricorrente non ha provveduto.
2.E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, giacchè le parti resistenti non hanno dato prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante per cui il ricorso deve trovare accoglimento.
3.Alla soccombenza segue la condanna delle due parti resistenti al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite, complessivamente liquidate (tenuto conto del valore della lite e applicati i minimi tabellari in ragione della modesta importanza delle questioni trattate) in € 188,00 00 (di cui € 90,00 per fase di studio,
€ 53,00 per fase introduttiva ed € 45,00 per fase di trattazione), oltre accessori di legge e spese di contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'DE e la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 188,00, oltre accessori di legge e spese di contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato
Difensore_1 dichiaratasi anticipataria.