Versione
21 marzo 1958
21 marzo 1958
Art. 22.
L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonche' gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo art. 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvedera' mediante incarico.
L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonche' gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo art. 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvedera' mediante incarico.
Giurisprudenza • 22
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/09/2018, n. 337Provvedimento: […] Gli incarichi di insegnamento disciplinati dall'art. 31 dello statuto IS di Roma (approvato con DPR 27.10.1988) sono infatti conferiti, ai sensi dell'art. 22 legge 88/1958, ai professori diplomati in educazione fisica abilitati all'insegnamento e non sono perciò assimilabili agli incarichi di mansioni superiori o ad altri incarichi, […] Non scalfisce tale conclusione la pretesa riconducibilità dell'insegnamento presso l'IS allo svolgimento di funzioni superiori giacchè, in base all'art. 31 dello statuto dell'IS (secondo il quale alcuni degli incarichi ex art. 22 legge n. 88/1958 sono conferiti a professori diplomati in educazione fisica abilitati all'insegnamento), […]Leggi di più...
- funzioni equipollenti·
- principio di tassatività·
- spese legali·
- art. 21 legge 311/1958·
- pensione·
- art. 43 DPR 1092/1973·
- computo base pensionabile·
- mansioni superiori·
- retribuzione stipendiale·
- art. 31 statuto IS