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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/08/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2402/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice Relatore
dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2402/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE' MANZANO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
AUGUSTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLETTI FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
Conclusioni delle parti:
Le parti, all'udienza del 4 giugno 2025, hanno dichiarato di essersi riconciliate a seguito della pronuncia della separazione personale.
*********
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
- e hanno contratto matrimonio in TRIESTE il 17/01/2006, Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Trieste all'att. n. 256, parte II, serie C, anno 2006; Per_ Per_
- dal matrimonio sono nate tre figlie: (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_ 5.11.2008) e (nata a [...] l [...]);
- ha proposto ricorso chiedendo la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° Parte_1
c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, l'affidamento condiviso delle figlie minori – con collocamento presso la madre-, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in euro
300,00 mensili per figlia del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre all'attribuzione integrale a sé dell'Assegno unico INPS;
- , costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e chiedeva, Controparte_1 peraltro, il rigetto della pronunzia di addebito come formulata dalla resistente, l'affidamento esclusivo del figlio minore – ed in via subordinata quello condiviso ma con collocamento del minore presso di sé- e chiedeva che, in caso di collocamento del minore presso la madre venisse contenuto in 150,00 per figlia l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Assegno Unico INPS percepito al 50% dalle parti e Assegno per l'invalidità di Per_
integralmente alla ricorrente;
- A seguito dell'emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti, il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, ha emesso sentenza non definitiva di pronuncia della separazione personale delle parti, rimettendo poi la causa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande;
- All'udienza fissata per la prosecuzione delle domande, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e hanno chiesto al Tribunale di emettere pronuncia nella quale si dia atto di questa circostanza.
Osservato che le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate ed è pertanto venuto meno il presupposto per ogni ulteriore pronuncia. Il Tribunale non può che prendere atto della circostanza, disponendo la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile per ogni adempimento di sua competenza.
Ritenuto che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. DA' ATTO CHE i coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio nel Regno del Marocco in data 17.01.2006, atto trascritto nel Registro dello Stato di civile al n. 256, parte II, serie C, anno 2023, hanno dichiarato di essersi riconciliati;
2. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Trieste per ogni adempimento di propria competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
Il Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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