Articolo 9 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 9. (Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo) ((Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti))
Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, e' soggetta a contributo soltanto la quota di indennita' sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.
((La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione))
Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.
Entrata in vigore il 20 marzo 1987
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