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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 1902/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione” e vertente TRA
quale procuratore ex art. 86 c.p.c., elettivamente dom.to in Caserta alla Via A. Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del suo Controparte_1 ivamente domiciliata come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 13.03.2022, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento, emesso dalla avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi per le CP_1 annualità indicate, per parziale insussistenza dei presupposti impositivi, prescrizione e decadenza.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto.
La si costituiva in giudizio e resisteva all'avverso ricorso concludendo per il suo rigetto CP_1
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
***************
Pertanto, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente e della documentazione prodotta (cfr. documento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata deposita), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene il presente giudizio ha per oggetto un avviso di pagamento della che CP_1 successivamente si è trasformato in una cartella di pagamento notificata dalla Controparte_2 . Tale cartella è stata impugnata con ricorso avente rg. 894/2023 ed il detto procedimento
[...] avente ad oggetto i medesimi contributi è stato definito con sentenza n.986/25.
Nel caso di specie, infatti, è documentato l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione ed il relativo di piano in relazione alla cartella di pagamento successivamente notificata (ed impugnata con ricorso avente RG,
894/23 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, oggi definito con pronuncia di cessata materia del contendere) concernente proprio i contributi indicati nell'avviso di accertamento impugnato con il presente giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto del complessivo comportamento delle parti in causa e della previsione dell'art. 19 DPR 602 del 1973 che attribuisce al contribuente, a determinate condizioni, la possibilità di usufruire di una dilazione di pagamento, si ritiene sussistano ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
, nella causa civile iscritta al N. 1902/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione” e vertente TRA
quale procuratore ex art. 86 c.p.c., elettivamente dom.to in Caserta alla Via A. Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del suo Controparte_1 ivamente domiciliata come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 13.03.2022, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento, emesso dalla avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi per le CP_1 annualità indicate, per parziale insussistenza dei presupposti impositivi, prescrizione e decadenza.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto.
La si costituiva in giudizio e resisteva all'avverso ricorso concludendo per il suo rigetto CP_1
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
***************
Pertanto, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente e della documentazione prodotta (cfr. documento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata deposita), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ebbene il presente giudizio ha per oggetto un avviso di pagamento della che CP_1 successivamente si è trasformato in una cartella di pagamento notificata dalla Controparte_2 . Tale cartella è stata impugnata con ricorso avente rg. 894/2023 ed il detto procedimento
[...] avente ad oggetto i medesimi contributi è stato definito con sentenza n.986/25.
Nel caso di specie, infatti, è documentato l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione ed il relativo di piano in relazione alla cartella di pagamento successivamente notificata (ed impugnata con ricorso avente RG,
894/23 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, oggi definito con pronuncia di cessata materia del contendere) concernente proprio i contributi indicati nell'avviso di accertamento impugnato con il presente giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto del complessivo comportamento delle parti in causa e della previsione dell'art. 19 DPR 602 del 1973 che attribuisce al contribuente, a determinate condizioni, la possibilità di usufruire di una dilazione di pagamento, si ritiene sussistano ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella