Sentenza 3 luglio 2014
Decreto cautelare 7 agosto 2014
Ordinanza cautelare 27 agosto 2014
Ordinanza cautelare 26 novembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/07/2014, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2014, proposto dalla sig.ra IO GL, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Matteotti 25;
contro
Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze n. 699/2009 e n. 1421/2011 del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza 16 giugno 2009 n. 699, il Giudice del Lavoro di Firenze ha dichiarato il diritto della sig.ra IO GL " alla rivalutazione dell’assegno ex L. 210/1992 di cui è titolare dal dicembre 2001, anche nella parte denominata <indennità integrativa> " e ha condannato il Ministero della Salute " al pagamento in favore della stessa delle differenze conseguenti, con interessi dalle singole scadenze mensili al saldo " nonché delle " spese di lite liquidate in € 1800 di cui 950 di onorari oltre iva e cap ". Tale sentenza è passata in giudicato (come da attestazione in data 8 marzo 2011 della Cancelleria del Tribunale di Firenze).
La sig.ra GL ha successivamente agito in via monitoria ottenendo, con il decreto ingiuntivo n. 577/2010, il riconoscimento di un credito pari a € 17.987,79 a titolo di differenze sulle prestazioni maturate per effetto della sua rivalutazione nel periodo dal dicembre 1997 al luglio 2009, oltre interessi legali da quest'ultima data. Contro tale decreto il Ministero della Salute ha proposto opposizione, decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1421 del 29 novembre 2011 che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato il Ministero opponente al pagamento in favore della sig.ra GL " della somma di € 14.495,24 oltre interessi legali dal luglio 2009 ", nonché di metà delle spese di lite, liquidate " in € 400,00 per diritti, € 500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali ". Anche questa sentenza è passata in giudicato (come da attestazioni in data 30 luglio 2013 delle Cancellerie della Corte di appello di Firenze - Sezione lavoro e del Tribunale di Firenze) e, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero della Salute il 29/12/2011 (come risulta dal successivo atto di precetto notificato al medesimo Ministero in data 15/6/2012).
2) Non avendo l'Amministrazione provveduto a dare esecuzione alla sentenza citata, la sig.ra IO GL ha proposto a questo TAR ricorso per ottemperanza, con cui chiede di ordinare al Ministero della Salute di ottemperare al giudicato formatosi sulle citate sentenze n. 699/2009 e n. 1421/2011, provvedendo al pagamento in suo favore " della somma di € 14.495,24, a titolo di capitale oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e della somma di € 2.925, oltre i.v.a. e c.p.a., a titolo di spese legali, nominando, qualora occorra, un commissario ad acta ".
Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio solo con memoria formale, senza sostanzialmente contestare quanto prospettato dalla ricorrente.
3) Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei sensi di seguito precisati.
Le sentenze di cui si chiede l'esecuzione sono passate in giudicato (come da attestazioni acquisite al giudizio).
Sussiste la competenza di questo TAR, ai sensi dell’art. 113 comma 2 c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale " al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza ".
La sentenza n. 1421/2011 è poi stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute in data 29/12/2011 ed è pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per l’ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice del Lavoro di Firenze nella sentenza 16 giugno 2009 n. 699 e dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 1421 del 29 novembre 2011, corrispondendo alla ricorrente:
- la somma di € 14.495,24 (a titolo di rivalutazione della componente “indennità integrativa” dell’assegno ex lege n. 210/1992 di cui la predetta è titolare), oltre agli interessi legali dal luglio 2009 al saldo;
- la somma di € 1.800,00 oltre a IVA e CPA per le spese di lite liquidate nella sentenza n. 699/2009;
- la somma di € 900 oltre a IVA e CPA e 12,50 % per spese generali al titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n. 1421/2011;
- non spettano invece alla ricorrente, in esecuzione del giudicato, ulteriori somme relative a costi sostenuti dalla predetta per il precetto notificato all'Amministrazione nel giugno 2012, che è estraneo alla procedura oggetto del presente giudizio.
Al Ministero della Salute va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza per provvedere alla corresponsione alla ricorrente delle somme sopraindicate.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Firenze (o in un funzionario da lui delegato) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente sentenza nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e sono liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP (e oltre al rimborso del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per l’ottemperanza indicato in epigrafe e conseguentemente:
a) ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, a quanto stabilito dal Giudice del Lavoro di Firenze nella sentenza 16 giugno 2009 n. 699 e dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 1421 del 29 novembre 2011, corrispondendo alla ricorrente le somme precisate in motivazione al punto 3);
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero della Salute, alla corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Firenze (o in un funzionario da lui delegato).
Condanna il Ministero della Salute alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio (oltre al rimborso del contributo unificato).
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione resistente ed al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO