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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2426/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Parte_1
Paolinelli;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_2
Rosati.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in Parte_1 Parte_2
Albania in data 18/02/2004.
2) Le condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori, nonché la questione relativa alla regolamentazione del diritto di visita paterno sono state già oggetto di decisione da parte del
Tribunale per i Minorenni delle Marche.
3) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 20 del mese, la somma complessiva di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (ossia Euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
- 1 - relative ai figli (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di ON, che le parti conoscono).
4) Va disposta la ripartizione al 50% tra le parti dell'assegno unico, come per Legge.
5) Le parti hanno espressamente convenuto che le sopra concordate condizioni hanno già validità tra le stesse alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
6) I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
7) Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, spese compensate.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 18/02/2004 e non trascritto in Italia.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 15.1.2025.
Poiché il nucleo familiare è già seguito dal Tribunale per i Minorenni delle Marche sono stati effettuati alcuni rinvii per verificare l'eventuale esito di tale procedimento, che tuttavia allo stato non è ancora stato definito dai giudici minorili per cui i difensori all'udienza del 10.12.2025 hanno chiesto di recepire l'accordo di divorzio, nel quale le parti hanno concordato che il regime di affidamento e visita seguirà quanto previsto dal Tribunale per i Minorenni.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. il quale in data 24/06/2024 ha espresso parere favorevole.
4. Va preliminarmente rilevato che il matrimonio contratto in Albania, pur non trascritto nei registri dello Stato civile, è valido ed efficacie in Italia, considerato che la trascrizione ha natura meramente certificativa e di pubblicità, ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 e dell'art. 19 L.
396/2000.
Sotto altro aspetto, la residenza di entrambi i coniugi sul territorio dello Stato e lo svolgimento, almeno in parte, della vita coniugale sempre sul territorio italiano (dove i coniugi hanno stabilito la loro abituale residenza e dunque il centro primario dei loro interessi) consentono di individuare la giurisdizione restando irrilevante la circostanza che il matrimonio non risulti trascritto nei registri italiani dello stato civile (cfr Cass. SU 5292/1985).
- 2 - Sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3 Regolamento CE
2201/2003 poiché, nonostante il matrimonio sia stato celebrato in Albania, le parti sono residenti in Italia da diversi anni e la vita matrimoniale si è svolta sul territorio italiano.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza parziale del 27/10/2021, il Tribunale di
ON ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con sentenza del 15/06/2022 ha preso atto degli accordi successivamente intervenuti tra le parti.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 18/02/2004 e non trascritto nel Registro dello Stato Civile.
6. Le parti hanno concordato che le condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori, nonché la questione relativa alla regolamentazione del diritto di visita paterno avverranno in conformità alle decisioni adottate da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Quanto previsto dalle parti può essere accolto dovendo escludersi per le questioni relative la responsabilità genitoriale la competenza per attrazione del Tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c. nel testo vigente ratione temporis.
A tal proposito va rilevato che la Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza dopo aver riportato i mutamenti normativi dell'art. 38 disp. att. c.c. ed aver ricostruito l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio, già in precedenza affermato, per cui
“In tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att.
c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l'attrazione alla competenza del Tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la
- 3 - litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all'art. 5 c.p.c.” tanto che nel decidere il regolamento di competenza ha affermato che “il procedimento per la risoluzione del conflitto circa l'affidamento e mantenimento dei figli "non matrimoniali" è stato veicolato dalla madre della minore nell'ambito di un procedimento ex art. 473 bis 40, 41 e 42 instaurato avanti al T.O. nel 2024, ben dopo quello avviato anteriormente, nel 2020, avanti al T.M. ex art. 330 -333 c.c. per iniziativa del Pubblico Ministero minorile, prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (riforma
Cartabia).
Perciò, alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata (art. 1, comma 37 della L. 26 novembre 2021, n. 206, e art 35 comma 1 L. 29 dicembre 2022, n. 197, di conversione del D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149), trova applicazione l'art.38 dip. att. cod. civ. come previgente e la precedente giurisprudenza di legittimità, di guisa che la Corte d'Appello di Messina non doveva spogliarsi della competenza (tantomeno dichiarando l'incompetenza del Tribunale per i minorenni pronunciatosi) ma trattenere la decisione, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., giacché la competenza circa i provvedimenti de potestate va individuata fino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio in capo al giudice minorile previamente adito, ovvero nel Tribunale per i Minorenni se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, o nella Corte
d'Appello in composizione specializzata, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (v. per il caso speculare, Cass. n. 16340/2021)” (cfr. Cass. n. 17697 del
30/06/2025).
Ebbene nel caso di specie il nucleo familiare è già stato attenzionato dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche, dinanzi al quale è tuttora pendente il procedimento iscritto con n.
141/2021 V.G..
Tale procedimento, dunque, è stato attivato prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia).
Perciò, alla luce della disciplina prevista dall'art. 1, comma 37 della legge 26 novembre 2021,
n. 206, e dall'art. art. 35 comma 1 legge 29 dicembre 2022, n. 197, di conversione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, trova applicazione l'art.38 dip. att. c.c. nella formulazione previgente (da ricondurre alla legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed al successivo d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) di guisa che il Tribunale Ordinario non può pronunciarsi sulle questioni relative alla
- 4 - responsabilità genitoriale, al collocamento ed alle modalità di visita dei minori, che, in nome del principio di concentrazione delle tutele dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria continueranno ad essere disciplinate dal Tribunale per i Minorenni, quale giudice specializzato preventivamente adito.
Per il resto va rilevato che le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli della coppia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Albania il 18/02/2004 e trascritto nei registri di – Pt_3 Pt_4 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2426/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Parte_1
Paolinelli;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_2
Rosati.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in Parte_1 Parte_2
Albania in data 18/02/2004.
2) Le condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori, nonché la questione relativa alla regolamentazione del diritto di visita paterno sono state già oggetto di decisione da parte del
Tribunale per i Minorenni delle Marche.
3) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 20 del mese, la somma complessiva di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (ossia Euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
- 1 - relative ai figli (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di ON, che le parti conoscono).
4) Va disposta la ripartizione al 50% tra le parti dell'assegno unico, come per Legge.
5) Le parti hanno espressamente convenuto che le sopra concordate condizioni hanno già validità tra le stesse alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
6) I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
7) Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, spese compensate.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 18/02/2004 e non trascritto in Italia.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 15.1.2025.
Poiché il nucleo familiare è già seguito dal Tribunale per i Minorenni delle Marche sono stati effettuati alcuni rinvii per verificare l'eventuale esito di tale procedimento, che tuttavia allo stato non è ancora stato definito dai giudici minorili per cui i difensori all'udienza del 10.12.2025 hanno chiesto di recepire l'accordo di divorzio, nel quale le parti hanno concordato che il regime di affidamento e visita seguirà quanto previsto dal Tribunale per i Minorenni.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. il quale in data 24/06/2024 ha espresso parere favorevole.
4. Va preliminarmente rilevato che il matrimonio contratto in Albania, pur non trascritto nei registri dello Stato civile, è valido ed efficacie in Italia, considerato che la trascrizione ha natura meramente certificativa e di pubblicità, ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 e dell'art. 19 L.
396/2000.
Sotto altro aspetto, la residenza di entrambi i coniugi sul territorio dello Stato e lo svolgimento, almeno in parte, della vita coniugale sempre sul territorio italiano (dove i coniugi hanno stabilito la loro abituale residenza e dunque il centro primario dei loro interessi) consentono di individuare la giurisdizione restando irrilevante la circostanza che il matrimonio non risulti trascritto nei registri italiani dello stato civile (cfr Cass. SU 5292/1985).
- 2 - Sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3 Regolamento CE
2201/2003 poiché, nonostante il matrimonio sia stato celebrato in Albania, le parti sono residenti in Italia da diversi anni e la vita matrimoniale si è svolta sul territorio italiano.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza parziale del 27/10/2021, il Tribunale di
ON ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con sentenza del 15/06/2022 ha preso atto degli accordi successivamente intervenuti tra le parti.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 18/02/2004 e non trascritto nel Registro dello Stato Civile.
6. Le parti hanno concordato che le condizioni di affidamento e collocamento dei figli minori, nonché la questione relativa alla regolamentazione del diritto di visita paterno avverranno in conformità alle decisioni adottate da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Quanto previsto dalle parti può essere accolto dovendo escludersi per le questioni relative la responsabilità genitoriale la competenza per attrazione del Tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c. nel testo vigente ratione temporis.
A tal proposito va rilevato che la Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza dopo aver riportato i mutamenti normativi dell'art. 38 disp. att. c.c. ed aver ricostruito l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio, già in precedenza affermato, per cui
“In tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att.
c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l'attrazione alla competenza del Tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la
- 3 - litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all'art. 5 c.p.c.” tanto che nel decidere il regolamento di competenza ha affermato che “il procedimento per la risoluzione del conflitto circa l'affidamento e mantenimento dei figli "non matrimoniali" è stato veicolato dalla madre della minore nell'ambito di un procedimento ex art. 473 bis 40, 41 e 42 instaurato avanti al T.O. nel 2024, ben dopo quello avviato anteriormente, nel 2020, avanti al T.M. ex art. 330 -333 c.c. per iniziativa del Pubblico Ministero minorile, prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (riforma
Cartabia).
Perciò, alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata (art. 1, comma 37 della L. 26 novembre 2021, n. 206, e art 35 comma 1 L. 29 dicembre 2022, n. 197, di conversione del D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149), trova applicazione l'art.38 dip. att. cod. civ. come previgente e la precedente giurisprudenza di legittimità, di guisa che la Corte d'Appello di Messina non doveva spogliarsi della competenza (tantomeno dichiarando l'incompetenza del Tribunale per i minorenni pronunciatosi) ma trattenere la decisione, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., giacché la competenza circa i provvedimenti de potestate va individuata fino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio in capo al giudice minorile previamente adito, ovvero nel Tribunale per i Minorenni se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, o nella Corte
d'Appello in composizione specializzata, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (v. per il caso speculare, Cass. n. 16340/2021)” (cfr. Cass. n. 17697 del
30/06/2025).
Ebbene nel caso di specie il nucleo familiare è già stato attenzionato dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche, dinanzi al quale è tuttora pendente il procedimento iscritto con n.
141/2021 V.G..
Tale procedimento, dunque, è stato attivato prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia).
Perciò, alla luce della disciplina prevista dall'art. 1, comma 37 della legge 26 novembre 2021,
n. 206, e dall'art. art. 35 comma 1 legge 29 dicembre 2022, n. 197, di conversione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, trova applicazione l'art.38 dip. att. c.c. nella formulazione previgente (da ricondurre alla legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed al successivo d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) di guisa che il Tribunale Ordinario non può pronunciarsi sulle questioni relative alla
- 4 - responsabilità genitoriale, al collocamento ed alle modalità di visita dei minori, che, in nome del principio di concentrazione delle tutele dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria continueranno ad essere disciplinate dal Tribunale per i Minorenni, quale giudice specializzato preventivamente adito.
Per il resto va rilevato che le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli della coppia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Albania il 18/02/2004 e trascritto nei registri di – Pt_3 Pt_4 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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