Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6358/2020 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Viti Gianfranco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Recchia Andrea e Di Giovanni Francesco per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.4012/2020 pubblicata in data 24.2.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è descritta nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_2
l'attrice allegava che in data 20/7/2016 aveva acquistato dalla Parte_1 convenuta, titolare di tre distinte attività di affittacamere, un ramo di azienda costituito dall'esercizio della suddetta attività, a Roma, in via Domenico Fontana n° 12, piano V, int. 16, per il corrispettivo complessivo di € 115.000,00, di cui € 30.000,00 per le attrezzature, stigliature ed arredi e € 85.000,00 per l'avviamento commerciale, 1
che la cessione del ramo di azienda era stata formalizzata, su pressante richiesta di parte cedente, prima che essa attrice avesse acquisito i titoli abilitativi per l'esercizio della predetta attività; che pertanto si era convenuto che la cedente avrebbe continuato a gestire, per conto di essa attrice, l'attività in questione, come invero avvenuto dal 20 luglio al 20 novembre 2016, quando era stati conseguiti i titoli abilitativi per consentire la gestione dell'attività da parte del figlio di essa attrice;
che, stante anche il tipo di attività svolta, era evidente che fosse necessario, per acquisire prenotazioni e nuova clientela, un costante e continuativo rapporto con organizzazioni internazionali, come Booking.com, Expedia, Trip Advisor, ecc.; che, come emergeva dalla documentazione fornita dalla cedente nel periodo della gestione per conto di essa attrice, risultava fuori di dubbio che praticamente tutta la clientela era stata veicolata appunto attraverso dette piattaforme;
che il pieno ed ottimale mantenimento dei rapporti con dette strutture internazionali, oltre a costituire un elemento essenziale e costituente del valore del ramo di azienda ceduto quale avviamento dello stesso, era un ben preciso ed esplicito obbligo della cedente, come emergeva dallo scambio epistolare;
che viceversa, terminato il ricordato periodo di gestione da parte della cedente nei confronti di essa cessionaria, alcuna prenotazione era pervenuta, atteso che, come accertato, la nuova 'gestione', precisamente la
, non era operativa per Booking.com; che era stata prontamente Controparte_3 contestata la mancata sussistenza dell'avviamento commerciale del ramo di azienda acquistato;
che pertanto l'attività di affittacamere non aveva avuto, dal novembre 2016 all'attualità, alcun cliente, in piena contraddizione con la cessione dell'avviamento commerciale, invero chiaramente mai trasferito unitamente al ramo di azienda ceduto e ciò in totale inadempimento dell'obbligazione assunta con il contratto del 20/7/2016; che infatti l'avviamento commerciale, per la sua sussistenza, necessitava di continuità della partecipazione in Bookinmg.com ed Expedia, prima nella titolarità della cedente e poi, senza soluzione di continuità e contestualmente alla cessione, nella titolarità della , acquisita da essa attrice;
che Controparte_3 inoltre nel periodo di gestione proseguita dalla cedente, per conto di essa cessionaria, erano stati conseguiti ricavi mensili nettamente inferiori rispetto a quelli ottenuti nell'anno precedente negli stessi mesi (luglio-novembre). Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: preliminarmente accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che la contrariamente a quanto convenuto Controparte_1
e dichiarato nella scrittura autenticata nelle firme dal notaio n data Persona_1
20 luglio 2016, ha trasferito alla RA il ramo d'azienda Parte_1 costituito dalla attività di affitta camere, svolta in Roma alla Via Domenico Fontana
2 12, piano V, int. 16, senza trasferire alcun avviamento commerciale e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire alla istante la somma di € 85.000,00, pari al valore attribuito dalle parti all'avviamento commerciale non sussistente nel ramo di azienda trasferito,
o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In via alternativa accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che la
[...]
nel corso delle trattative finalizzate alla cessione / acquisto del ramo di CP azienda costituito dall'esercizio di attività di affitta camere in Roma alla Via Domenico Fontana 12, piano V, int. 16, ha prodotto della documentazione non corrispondente alla realtà contabile del ramo di azienda da cedere, presentando una situazione di ricavi di molto superiore a quelli effettivamente conseguiti e dei risultati del bilancio chiuso al 31/12/2015 che evidenziavano un utile di esercizio totalmente fittizio e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di cessione del ramo di azienda intercorso tra la e la RA in data 20 luglio 2016 per Controparte_1 Parte_1 notaio con ogni relativa conseguenza. In via del tutto subordinata, Persona_1
e nella denegata ipotesi che la dimostri che la documentazione Controparte_1 prodotta, afferente i risultati del bilancio chiuso al 31/12/2015 ed il prospetto dei ricavi relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, è reale ed effettiva, accertare e dichiarare che la ha mal gestito, per conto della Controparte_1 cessionaria, la struttura di Via Domenico Fontana 12, int. 16, nel periodo dal 20 luglio
2016 al 18 novembre 2016 e, per l'effetto, condannarla a risarcire l'attrice del danno conseguente nella misura di € 20.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla restituzione dell'importo relativo al mancato trasferimento dell'avviamento commerciale”: nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. non sono state modificate né integrate le su riportate conclusioni. Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_2 sollevate alcune eccezioni e contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito, richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande formulate dall'attrice ai primi due paragrafi delle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché all'ultimo periodo della terza domanda delle conclusioni dove si chiede la “restituzione dell'importo relativo al mancato trasferimento dell'avviamento commerciale”, per le ragioni indicate in narrativa;
accertare e dichiarare la decadenza delle azioni avviate dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarando inammissibili le domande svolte dall'attrice; dichiarare inammissibili, ovvero rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla sig.ra nei confronti Parte_1 della perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e Controparte_2 diritto, non provata e strumentalmente speculativa per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via gradata, accertare e dichiarare il concorso dell'attrice nella determinazione del danno, ovvero l'evitabilità di esso, in tutto o in parte, mediante
3 l'ordinaria diligenza;
conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., non riconoscere e/o diminuire il risarcimento dei danni in favore dell'attrice; in via estremamente subordinata, decurtare da ogni e qualsivoglia importo riconosciuto all'attrice quanto ancora non corrisposto da quest'ultima in forza del contratto, pari ad € 40.800,00, ovvero dichiarare la compensazione sino a concorrenza. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge”.
§ 2.- All'esito di un'istruttoria puramente documentale il tribunale respingeva tutte le domande e condannava l'attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate per compensi in € 4015,00 oltre accessori di legge. Il tribunale ha motivato la decisione rilevando, in rito, l'inammissibilità delle conclusioni di parte attrice di cui alle pagg.4 e 5 della comparsa conclusionale - perché diverse in parte da quelle formulate con l'atto di citazione, confermate nel primo termine ex art.183 comma 6 c.p.c. e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni - e interpretando la proposizione, nell'atto introduttivo, della domanda di risoluzione contrattuale “in via alternativa” come proposizione in via subordinata rispetto alla prima domanda, proposta “in via preliminare”. Ha, poi, accertato l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni in quanto, pur presupponendo la perdurante vigenza del contratto, era proposta in via di mero subordine rispetto alla domanda di risoluzione. Nel merito il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda di condanna alla restituzione del controvalore dell'avviamento dell'azienda osservando che l'avviamento non è un bene a sé stante, autonomamente individuabile e cedibile, ma una qualità dell'azienda, sicché la eventuale sua mancanza attribuisce all'acquirente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, non la restituzione del prezzo dell'avviamento in quanto tale. Ha aggiunto che la domanda di restituzione del controvalore dell'avviamento non sarebbe accoglibile nemmeno se interpretata come azione di riduzione del prezzo di vendita del ramo di azienda, perché la riduzione del prezzo non è prevista nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse. Sulla domanda subordinata di risoluzione del contratto, ha osservato che le deduzioni dell'attrice circa la non rispondenza al vero della documentazione contabile sottopostale dalla controparte nel corso delle trattative deponevano nel senso di un vizio nella formazione della volontà contrattuale dell'acquirente, da far valere con l'azione di annullamento del contratto per errore o per dolo, mentre la domanda di risoluzione presuppone una condotta della parte venditrice che abbia inciso nella fase di esecuzione del contratto. Infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno nel periodo in cui l'azienda era stata gestita dalla venditrice, ha evidenziato il difetto di specifiche allegazioni dell'attrice circa la cattiva gestione di cui si sarebbe resa responsabile la venditrice e il nesso causale tra la condotta e il danno.
4 § 3. – La sentenza è stata impugnata dall'attrice con un atto di appello articolato in cinque motivi e volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti ed in riforma dell'appellata sentenza n.4012/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 24/02/2020, la mancata consegna alla RA dell'avviamento commerciale Parte_1 unitamente alla cessione del ramo di azienda per atto del notaio di Persona_1
Roma o successivamente, in data 19/11/2017, al termine della gestione dell'azienda eseguita tra il 20 luglio 2016 ed il 19 novembre 2016 dalla per Controparte_4 conto della cessionaria e, per l'effetto, atteso il carattere di autonoma rilevanza attribuito dalle parti all'avviamento commerciale, condannare la Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale pro tempore, a restituire alla RA
[...]
l'importo di € 85.000,00, pari alla entità del corrispettivo pagato per Parte_1
l'avviamento commerciale.
– In subordine, qualora fosse disattesa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per l'avviamento commerciale, accertare e dichiarare che la RA
[...]
è pervenuta alla decisione di acquistare il ramo di azienda per atto del Parte_1 notaio di Roma per induzione in errore circa le capacità reddituarie Persona_1 del ramo di azienda medesimo, come falsamente prospettatele dalla promittente cedente in sede di trattative preliminari e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1 nullo l'atto di acquisto del ramo di azienda medesimo per atto del notaio Per_1 di Roma.
[...]
– In via subordinata e nella ipotesi che vengano disattese le domande di restituzione del corrispettivo pagato per l'avviamento commerciale o di annullamento dell'atto di acquisto per vizio della volontà capziosamente indotto dalla promittente cedente, attesa l'abnorme differenza dei risultati economici conseguiti dal ramo di azienda ceduto dalla gestione operata dalla per conto della cessionaria RA CP
nel periodo 20 luglio – 19 novembre 2016 ed i risultati economici Parte_1 conseguiti nel medesimo periodo dell'anno 2015 dalla allora proprietaria CP
, accertare e dichiarare la mala gestio addebitabile alla e, per
[...] CP
l'effetto, condannarla a risarcire ala RA nella misura di € Parte_1
13.197,87 o nella misura maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia.
– Ancora, in via subordinata, accertare e dichiarare la mala gestio della Controparte_1 per aver consegnato, al termine della gestione del ramo di azienda di Via
[...]
Domenico Fontana 12, da lei operata per conto della cessionaria, l'attività stessa priva di qualsiasi prenotazione per il periodo successivo al 19 novembre 2016 e, per l'effetto, condannarla a risarcire la RA nella misura di € 30.000,00 o Parte_1 in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
5 Resiste all'appello che ne ha eccepito la inammissibilità ex Controparte_1 artt.342, 345 e 348 bis c.p.c., e nel merito ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, formulando le seguenti conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra CP_5 ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni dedotte in premessa;
[...]
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra ex Pt_1 art. 342 c.p.c., per le ragioni dedotte in premessa;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e tardività delle domande nuove proposte solo in sede di gravame dalla Sig.ra ex art. 345 c.p.c., per le ragioni dedotte in Pt_1 premessa;
nel merito
4) anche ove occorra previo accertamento della decadenza dell'azione, rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto e diritto e, per Pt_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, per tutte le ragioni in premessa;
5) in via gradata, accertare e dichiarare il concorso dell'appellante nella determinazione del danno, ovvero l'evitabilità di esso, in tutto o in parte, mediante l'ordinaria diligenza;
conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 cod. civ., non riconoscere e/o diminuire il risarcimento dei danni in favore dell'appellante;
6) in via estremamente subordinata, decurtare da ogni e qualsivoglia importo riconosciuto all'appellante quanto ancora non corrisposto da quest'ultima in forza del contratto, ovvero dichiarare la compensazione sino a concorrenza.
7) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario ed accessori come per legge”. La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 4. – Va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., che prevede che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, dato che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che richiedono un approfondimento motivazionale non compatibile con una pronuncia in mero rito.
L'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. delle nuove domande proposte con l'atto di appello è fondata - come emerge dal raffronto tra le conclusioni precisate dalla nei due gradi di giudizio - relativamente alla domanda proposta in via di Pt_1 primo subordine dall'appellante in questo grado, volta alla declaratoria della nullità del contratto di vendita del ramo di azienda perché frutto dell'induzione in errore
6 dell'acquirente sulla redditività dell'azienda. Tale domanda, oltre a essere mal formulata – andrebbe eventualmente interpretata come domanda di annullamento del contratto per dolo, dato che i vizi del consenso non determinano la nullità del contratto – è diversa dalla domanda di risoluzione del contratto proposta in primo grado, diverso essendo il provvedimento richiesto pur in costanza di allegazioni in punto di fatto.
L'eccezione è fondata, inoltre, con riferimento alla domanda di condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 85.000,00, pari al controvalore dell'avviamento commerciale del ramo azienda, come si vedrà nella disamina del primo motivo di appello.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, proposta dall'appellante in via di estremo subordine, la più elevata somma indicata in questo grado - sempre facendo salva, come nel grado precedente, la diversa quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia - non viola il divieto di cui all'art.345 c.p.c., dato che la liquidazione del danno compete comunque al giudice e la quantificazione compiuta dalla parte ha valore puramente indicativo.
Infine l'eccezione ex art.342 c.p.c. verrà esaminata con riferimento a ciascun motivo di appello.
§ 4.1. – Con il primo motivo (“della richiesta di condanna della Controparte_1 alla restituzione dell'importo di € 85.000,00 quale corrispettivo dell'avviamento commerciale non trasferito in sede di cessione del ramo di azienda”) la Pt_1 impugna il rigetto della domanda di condanna della alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 85.000,00 quale corrispettivo dell'avviamento commerciale non trasferito in sede di cessione del ramo di azienda. Osserva l'appellante che nel contratto le parti avevano stabilito quale parte del prezzo di cessione dell'azienda andava a remunerare il valore dell'avviamento commerciale e quale parte il valore il valore delle attrezzature, stigliature e arredi. Afferma che
“Appare quindi riduttivo e violativo della libera determinazione contrattuale delle parti, considerare l'avviamento commerciale quale entità non autonoma nel complesso aziendale e non suscettibile di specifica determinazione del suo valore, obbligando quindi le parti, nella ipotesi di un suo omesso trasferimento in uno con l'azienda ceduta, ad una risoluzione contrattuale in luogo della più ovvia e pratica liquidazione del danno detraendo, dal corrispettivo convenuto per la cessione, il valore concordemente attribuito all'avviamento commerciale. Appare infatti opportuno precisare come nel caso specifico la risoluzione del contratto appariva ed era la soluzione meno percorribile considerando che la cessionaria, per le ragioni già dette, ha intrapreso la gestione diretta del ramo di azienda acquistato solo dopo 4 mesi dal suo acquisto, ponendo nel frattempo in essere azioni ed attività che mal si potevano conciliare con una risoluzione contrattuale”.
7 Il motivo è inammissibile ex art.342 c.p.c. per difetto di specificità, avendo l'appellante evidentemente frainteso il significato della motivazione del rigetto, dovuto non certo al fatto che l'avviamento non sia suscettibile di autonoma valutazione, quanto al fatto che esso costituisce una qualità dell'azienda e non è uno dei tanti beni organizzati per l'esercizio dell'impresa in cui l'azienda stessa consiste. L'appellante non si confronta con la sentenza nella parte in cui il primo giudice nega che l'avviamento costituisca un bene autonomamente individuabile e cedibile, e nemmeno nella parte in cui nega che sia possibile accogliere la domanda di restituzione, anche se riqualificata come domanda di riduzione del prezzo di cessione del ramo di azienda, perché il rimedio della riduzione del prezzo non è contemplato dall'art.1497 c.c., che disciplina la mancanza di qualità promesse. Occorre dare atto che l'appellante cerca di superare la motivazione del rigetto configurando la somma richiesta come un risarcimento del danno, da liquidare
“detraendo, dal corrispettivo convenuto per la cessione, il valore concordemente attribuito all'avviamento commerciale”. Senonché tale deduzione, oltre a essere incompatibile con il provvedimento richiesto, che non è una condanna al risarcimento del danno liquidato come sopra, ma alla “restituzione” della somma di € 85.000,00, introduce surrettiziamente una domanda risarcitoria, inammissibile ex art.345 c.p.c. perché non proposta nel giudizio di primo grado, il che esime dal vagliarne la proponibilità ai sensi dell'art.1497 c.c..
§ 4.2. – Con il secondo motivo (“della richiesta, in subordine, risoluzione del contratto per la prospettazione in fase precontrattuale di dati contabili relativi alla gestione antecedente la cessione del ramo di azienda ceduto, falsi e riportando ricavi ed utili di gestione molto superiori a quelli effettivamente conseguiti”), l'appellante modifica la domanda originaria, da domanda di risoluzione del contratto a domanda di annullamento per vizio del consenso, poi precisata nella parte conclusiva dell'atto come domanda di “nullità” del contratto. Sulla inammissibilità di tale domanda ex art.345 c.p.c., e quindi del secondo motivo di appello, si è detto sopra.
§ 4.3. – Con il terzo motivo, (“della mala gestio addebitata alla Controparte_1 per la gestione del ramo di azienda ceduto eseguita per conto della cessionaria RA
nel periodo 20 luglio – 19 novembre 2016”), l'appellante si limita a Parte_1 riproporre la domanda respinta dal Tribunale, senza menzionare né criticare la motivazione del rigetto, sicché il motivo è inammissibile per difetto di specifica formulazione ex art.342 c.p.c..
§ 4.4. – Con il quarto motivo (“In ulteriore subordine, della domanda di risarcimento del danno per mala gestio in relazione alla consegna alla RA , in data 18 Pt_1 novembre 2016, della gestione del ramo di azienda ceduto senza alcuna prenotazione di pernottamenti per periodi successivi allo stesso 18 novembre 2016”), l'appellante
8 lamenta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di prenotazioni per il periodo successivo alla cessazione della gestione provvisoria dell'azienda da parte della cedente, basata sull'assunto che quest'ultima avesse reindirizzato su altre strutture di sua proprietà le prenotazioni ricevute mentre gestiva l'azienda per conto della cessionaria. Il passaggio di motivazione censurato dall'appellante è il seguente: “In ogni caso non rileverebbe neanche quanto allegato dall'attrice sul fatto che al termine della gestione da luglio a novembre 2016 la cedente avrebbe inteso trasferire le prenotazioni ad altre sue strutture ricettizie, in quanto la contestazione di mala gestio riguarda appunto il periodo da luglio a novembre 2016 e non quanto possa essere avvenuto successivamente al novembre 2016.”. La censura è basata sul rilievo di un presunto fraintendimento della domanda da parte del primo giudice, che non avrebbe considerato che le prenotazioni perdute, se pur riguardanti il periodo successivo al 20.11.2016, erano state reindirizzate dalla cedente precedentemente.
Il motivo è inammissibile ex art.342 c.p.c., perché non si confronta con la premessa del rigetto, ossia l'inammissibilità delle allegazioni in fatto contenute nella comparsa conclusionale, nuove rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione, con cui la aveva tentato di supportare la domanda di risarcimento danni. Pt_1
In particolare, il Tribunale ha evidenziato la inammissibilità delle deduzioni riferite alla mancanza di collegamento dell'azienda con i siti Booking.com ed Expedia, alla mancanza di prenotazioni per il periodo successivo al 20.11.2016 e al presunto trasferimento su altre strutture delle prenotazioni ricevute, e ha ribadito che la domanda di risarcimento danni da mala gestio, da tenere distinta dalla domanda basata sulla mancanza di avviamento commerciale, sarebbe stata esaminata solo con riferimento ai fatti allegati nell'atto di citazione e alle conclusioni ivi contenute. Nell'atto di citazione, infatti, la domanda di risarcimento danni derivanti dalla cattiva gestione dell'azienda da parte della cedente nel periodo dal 20 luglio al 20 novembre 2016 era riferita unicamente ai risultati della gestione per tale periodo, che evidenziavano perdite, invece dei guadagni attesi dalla cessionaria in ragione della contabilità aziendale precedente. Tutte le deduzioni relative alla interruzione del collegamento ai siti di prenotazioni online e al presunto reindirizzamento su altre strutture di proprietà della cedente delle prenotazioni ricevute da quest'ultima – pur rinvenibili nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. – riguardavano l'esistenza e il valore dell'avviamento commerciale, non la cattiva gestione dell'azienda da parte della cedente. Infatti, nella prima memoria ex art.183 c.p.c. le domande formulate con l'atto introduttivo non sono state precisate, né modificate. Il passaggio motivazionale impugnato è quindi coerente con tali premesse, ossia con la limitazione del danno oggetto della domanda risarcitoria al risultato della gestione fino al 20.11.2016.
9 § 4.5. – L'ultimo motivo (“In subordine, della domanda di risarcimento per mala gestio della correlata alla sottrazione dal ramo di azienda dell'attrice Controparte_1 dell'avviamento commerciale consistente nell'inserimento nei portali di Booking Com ed Expedia”) lamenta l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno commisurato al valore dell'avviamento commerciale sottratto all'azienda contestualmente al trasferimento della gestione. Osserva l'appellante che la domanda, sebbene proposta con la comparsa conclusionale, “non costituisce domanda nuova ma solo una diversa indicazione della modalità operativa della società convenuta in ordine alla denunciata omissione del trasferimento dell'avviamento commerciale.
La domanda di restituzione del corrispettivo convenuto e pagato per la cessione dell'avviamento commerciale, mai trasferito alla RA , è la domanda Pt_1 fondante la petizione attorea, affermare che il mancato trasferimento dell'avviamento abbia avuto luogo in sede di atto pubblico di acquisto del ramo di azienda o abbia avuto luogo in un momento successivo, ma sempre ad opera della convenuta , è solo una diversa qualificazione delle modalità del mancato CP trasferimento e non può in alcun modo essere intesa quale domanda nuova. Quindi pienamente ammissibile. In alternativa la sottrazione dell'avviamento commerciale al ramo di azienda acquistato dalla cessionaria al termine della gestione operata per suo conto dalla
, costituisce comunque un atto di mala gestio, anch'essa CP tempestivamente addebitata alla convenuta società e quindi, come tale, non costituente domanda nuova”.
Il motivo è infondato. La questione non è se la domanda sia nuova o se costituisca un semplice sviluppo della domanda proposta in via principale con l'atto di citazione. L'appellante sembra confondere l'inammissibilità per scadenza del termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 c.p.c., entro il quale le domande formulate nell'atto introduttivo possono essere precisate o modificate, con l'inammissibilità delle deduzioni difensive contenute negli scritti conclusionali che travalichino la funzione di tali atti. Se anche le diverse deduzioni riguardanti la mancanza o il minor valore dell'avviamento commerciale, la responsabilità della cedente a riguardo, e la correlata domanda di risarcimento danni potessero essere apprezzate come mere modificazioni dell'originaria domanda principale, ammissibili entro il primo termine di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., non possono essere più ammesse dopo la scadenza di tale termine, che delimita definitivamente l'oggetto del contendere, e tantomeno dopo la precisazione delle conclusioni, dato che gli scritti conclusionali sono deputati esclusivamente a illustrare le difese precedentemente svolte.
10 § 5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase istruttoria che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 12.154,00 per tutte le fasi, oltre accessori di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4012/2020 , pubblicata in data 24/02/2020 , così decide:
- Rigetta l'appello e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado che liquida in € 12.154,00, oltre spese generali
[...] ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 17/01/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
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