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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 874 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Zompì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taviano al Viale Stazione 26 appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Stefania Negro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casarano, Via Giusti n. 4 appellato
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 cpc del 15 aprile 2025
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2163/2023, pubblicata in data 14.07.2023, notificata il 20.09.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di divisione di una villetta, proposta con atto di citazione del 09.02.2018 da
[...]
nei confronti di accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale di usucapione Pt_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarava che aveva acquistato per usucapione la piena proprietà Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Gallipoli, in località “Masseria Pizzo” e di tutte le sue pertinenze e
1 accessori, distinto nel Catasto Edilizio Urbano del citato Comune al foglio 40, p.lla 471, già di sua proprietà nella misura di ½; condannava quindi alla rifusione delle spese di lite, nonché Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 3.825,00, a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ed invero.
1.2. conveniva in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione Parte_1 Controparte_1 della civile abitazione e delle sue pertinenze sita nel Comune di Gallipoli, Località “Pizzo”, censita nel
C.E.U. del predetto Comune al Fg. 40, p.lla 471. Assumeva l'attore di aver acquistato, nel 1982, in comune Persona_ con gli amici (padre del convenuto e (fratello di _1 Controparte_1 Persona_2
, una zona di terreno, facente parte del fondo “Masseria Pizzo”, in agro di Gallipoli, aggiungendo
[...] di aver poi costruito, insieme ai - ed - tre villette che venivano abitate dai P_ Per_1 Per_2 comproprietari durante i periodi estivi. Nel 1986 decideva di frazionare il bene comune, Persona_2 separando la sua proprietà dal resto, che rimenava invece in comunione fra e _1 [...]
. Deduceva l'attore che nel 1988 una delle due villette veniva sottoposta a pignoramento ed era CP_2 venduta all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Lecce n. 146/88
R.G.E., promossa ai danni, tra l'altro, di e di;
la procedura si concludeva Parte_1 _1 con l'aggiudicazione del bene in favore di (figlio della compagna dell'attore). Aggiungeva che CP_3 in data 31 maggio 2014 decedeva , il quale aveva disposto delle proprie sostanze con _1 testamento del 20 marzo 2014, pubblicato il 9 dicembre 2014, in forza del quale assegnava, tra l'altro, al figlio “1/2 dell'abitazione in Gallipoli distinta al F. 40 part. 471”. Conseguentemente, deceduto l'amico P_ ed essendo subentrato, iure successionis, nella metà indivisa della proprietà della seconda Controparte_1 villetta, domandava lo scioglimento della comunione e la divisione del bene comune, CP_2 non sussistendo più alcun interesse a mantenere la comunione.
1.3. Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava le avverse deduzioni, asserendo che, Controparte_1 dopo l'acquisto, l'appezzamento di terreno in questione era stato di fatto diviso bonariamente tra i comproprietari in parti uguali, mediante apposizione di ideali confini, tant'è che , Parte_1
e avevano poi realizzato, ciascuno con propri denari e sulla propria _1 Persona_2 parte, una casa di abitazione, recintata con giardino e completamente indipendente dalle villette degli altri.
Aggiungeva che nel 1986 aveva staccato, mediante frazionamento, e intestato a sé, la Persona_2 sua parte, mentre l'attore e avevano scelto di rimanere in comunione, lasciando la _1 situazione formale della loro proprietà inalterata. Sosteneva il convenuto che tale situazione di fatto non aveva subito modifiche nemmeno in seguito alla vendita all'asta della villetta di in seno Parte_1 alla procedura esecutiva 146/88 RGE. L'operazione di acquisto nel bene pignorato, aggiudicato ad
, era stata interamente finanziata dalla Finanziaria Agricola S.p.A., della quale CP_3 _1
era socio ed amministratore, e precisava che quest'ultimo, una volta conclusa la vendita, aveva
[...]
2 percepito solo fittiziamente la propria quota parte del 50% del ricavato, in quanto l'aveva prontamente restituita all'amico . Specificava il convenuto, in merito al testamento redatto dal padre, Parte_1 che gli aveva trasferito solo metà dell'abitazione di Lido Pizzo perché di tanto poteva _1 legalmente disporre, facendosi promettere dall'amico che avrebbe provveduto a trasferire Parte_1 al figlio anche l'altra metà dell'immobile. Affermava che, invece, il aveva preteso, a fronte P_ Pt_1 del trasferimento del 50% della villetta, la somma di € 150.000,00, un'autovettura e altro immobile ereditato dall'odierno convenuto. Ad ogni buon conto, rilevava il che l'attore non aveva mai P_ avuto il possesso del bene, nemmeno temporaneamente, oltre al fatto che i tributi erano stati pagati, anche per la quota intestata all'attore, solo da , e, dopo la morte di questi, da _1 P_
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in accoglimento della spiegata
[...] riconvenzionale, dichiararsi il proprio diritto di proprietà sul bene per cui è causa per intervenuta usucapione.
1.4. All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e documentale, il primo giudice esaminava dapprima la domanda di usucapione, formulata in riconvenzionale dal convenuto, ritenendola preliminare rispetto a quella di divisione.
Sulla scorta delle evidenze probatorie, nonché in conformità con i principi di diritto in subiecta materia, il
Tribunale riteneva raggiunta la prova relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per l'acquisto dell'immobile indiviso per usucapione, da parte di uno dei comproprietari, a nulla rilevando, a tal fine, le vicende esecutive che avevano riguardato l'altra delle due villette, al finanziamento della Finanziaria
Agricola S.p.A. per l'acquisto del bene pignorato, oltre alla presunta restituzione, da parte di _1
, della quota di sua spettanza al . In particolare, osservava il giudice di prima istanza, quanto
[...] Pt_1 al requisito del possesso ventennale, che le dichiarazioni dei testi escussi avevano confermato che l'immobile di che trattasi era sempre stato, sin dal 1983, nella disponibilità esclusiva di _1
e, dopo la morte del dante causa, di adibito ad abitazione personale della famiglia Controparte_1
la quale ne aveva goduto in maniera esclusiva fin dalla sua edificazione, mentre P_ Parte_1 non aveva mai abitato, nemmeno temporaneamente, detta abitazione, godendo, invece, in maniera esclusiva della villetta attigua a quella oggetto di causa.
Il primo giudice considerava quindi che la situazione di comproprietà era solo formale e che la proprietà del bene in questione era sempre stata riconosciuta in capo al solo tant'è che il de cuius aveva P_ provveduto a rimborsare al i costi dell'IMU sostenuti dall'attore in qualità di comproprietario Pt_1
“formale” del bene. Conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il Tribunale dichiarava l'intervenuta usucapione, per il 50% del predetto bene, in favore di che già Controparte_1 era proprietario dell'altra metà .
Alla luce, infine, delle registrazioni delle conversazioni intercorse tra le parti, prodotte in lite, emergeva la malafede di nell'agire, sicché il Tribunale reputava dimostrata la temerarietà della lite Parte_1
3 intentata dal nei confronti del e, in accoglimento della relativa domanda, condannava Pt_1 P_
l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, c. 3 c.p.c., in favore di liquidato nella somma Controparte_1 di € 3.825,00 oltre accessori.
Le spese del giudizio seguivano la soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 18.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Errata applicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali in tema di usucapione. Errata valutazione delle prove: il deducente lamenta che il primo giudice abbia accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, in spregio ai più recenti arresti giurisprudenziali in materia di usucapione di un bene indiviso, nonché sulla scorta di un malgoverno delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe – a detta dell'appellante
- erroneamente valorizzato evidenze probatorie in realtà irrilevanti, e di contro trascurato altre di maggior rilievo, quali a) il testamento;
b) il frazionamento della quota di c) Persona_2 la distribuzione del ricavato dalla vendita all'asta di una delle due villette, atte a confermare l'assunto attoreo.
a) Quanto al testamento del 20 marzo 2014 con cui disponeva delle proprie _1 sostanze, l'appellante precisa che la circostanza che il de cuius abbia traferito solo ½ dell'abitazione di Gallipoli al figlio sia sintomatica della consapevolezza del testatore di P_ non essere l'esclusivo proprietario del bene oggetto di causa, ma di esserne solo un comproprietario al 50%.
b) Dal frazionamento della sola quota di nel 1986 emergerebbe, a parere del Persona_2 deducente, la volontà degli altri comproprietari, e , di _1 Parte_1 mantenere il bene indiviso, elemento soggettivo incompatibile con l'intenzione, da parte di uno dei due, di esserne proprietario esclusivo per acquistare per usucapione la quota del bene comune.
c) Quanto poi alla vendita all'asta di una delle due villette conseguente alla procedura esecutiva esperita nel 1988 anche contro , in qualità di comproprietario, il deducente _1 rileva che il ricavato della vendita è stato attribuito al nella misura del 50%, e da P_ questi incassato, aggiungendo che tale circostanza dimostrerebbe come ancora alla data di ripartizione del ricavato della vendita (2003), era e si comportava come _1 comproprietario, a tutti gli effetti, sia del bene venduto all'asta, che conseguentemente dell'altra abitazione. Le versioni fornite dal convenuto per giustificare l'incasso delle somme da parte del padre erano contraddittorie e quindi non vere: invero, dapprima Controparte_1 aveva affermato che aveva restituito la propria quota a , _1 Parte_1
4 salvo poi affermare, nel corso dell'istruttoria, che la ricezione del ricavato della vendita era modo di estinzione del debito contratto col dal per la partecipazione alla P_ Pt_1 gara. In ogni caso, specifica l'istante, l'incasso della metà del ricavato è incompatibile con la sussistenza dell'animus domini.
Lamenta, infine, il deducente che il primo giudice, trascurando tali riscontri probatori, avrebbe attribuito rilevanza ad altre emergenze processuali, quali le dichiarazioni testimoniali afferenti al pagamento delle tasse da parte del che, siccome tutte _1 proveniente da amici, parenti e cugini dell'appellato, sarebbero di dubbia attendibilità; inoltre anche dalle conversazioni tra le parti – poste a base della condanna per lite temeraria - emergerebbe, invece, la prova della consapevolezza del della comproprietà del P_
, tant'è che i cugini erano pronti ad acquistare la quota del . Pt_1 P_ Pt_1
2. Errata valutazione dei presupposti legittimanti l'acquisto per usucapione.
Contraddittorietà della sentenza. Indeterminatezza del termine a quo. Mancata valutazione dell'interversione dell'animus: il deducente contesta che il primo giudice abbia dichiarato l'acquisto per usucapione di sulla base una errata valutazione dei Controparte_1 relativi presupposti. Invero, difetterebbe il requisito essenziale dell'originaria appartenenza del bene ad altro soggetto, mancando la prova che lo stesso, anche per un solo momento, sia appartenuto anche a . A parere del deducente, il convenuto avrebbe omesso di Parte_1 comprovare l'interversione dell'elemento soggettivo da comproprietario a proprietario esclusivo.
Parimenti, non si evince alcun dato da cui sia ricavabile il tempo in cui tale interversione sarebbe avvenuta, con la conseguenza che risulterebbe indeterminato il dies a quo necessario per il decorso termine ventennale utile perché si possa ritenere concretizzato l'acquisto per usucapione, considerato che il primo giudice ha ritenuto proprietario esclusivo del bene sin _1 dal primo momento, ossia sin dall'acquisto dell'11 marzo 1982.
2.1 Ritualmente costituitosi in giudizio, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza delle doglianze esposte in gravame, alla luce della condanna per lite temeraria;
rilevando, comunque, nel merito, l'infondatezza delle censure avanzate da , il quale avrebbe omesso di fornire la prova contraria rispetto Parte_1 ai fatti e alle circostanze posti alla base della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
Chiede quindi la conferma dell'impugnata sentenza.
2.2. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
5 All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Eccezioni preliminari.
3.1 L'appellato deduce, invero, che l'atto di appello sia stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, tale da violare il principio di specificità ex art. 342 cpc .
L'eccezione però non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito – con arresto applicabile anche dopo la Riforma Cartabia -che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
3.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis cpc va disattesa. In primo luogo, le prove assunte a base della condanna ex art. 96 co 3 cpc non possono incidere a tal punto sul merito della controversia, da renderne manifesta la infondatezza perché da queste emerge soltanto una volontà di vendetta che soccorre l'agire in giudizio, che trova adeguata soluzione nella condanna al risarcimento, disposto in primo grado;
l'assunto, che è alla base della eccezione, non è quindi condivisibile;
in secondo luogo va evidenziato che l'eccezione rimane comunque assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 352 c.p.c.
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4. L'appello è però nel merito del tutto privo di pregio.
Quanto al primo motivo di gravame rileva il collegio che effetto dirimente ai fini della definizione della lite assumono, anche nell'ottica di una ragione liquida, le dichiarazioni rese con piena valenza confessoria del in sede di interpello. L'appellante infatti dichiara che dopo l'acquisito del terreno e la Parte_1 realizzazione delle villette da adibire a residenza estiva, << io sono andato ad abitare una ( villetta) con la mia
6 famiglia e ( l'altra ( che corrisponde a quella oggetto del presente giudizio ) con la sua famiglia. Ciò Per_1 P_ avveniva nel 1983 e così ci siamo comportati fino alla morte di > precisando poi che < entrambi avevamo Per_1 le chiavi di entrambe le abitazioni, e ciò sino alla morte di .ma nessuno di noi si è mai permesso di entrare nella Pt_2 casa dell'altro a sua insaputa>>.
Posto che è pacificamente dedotto in atti che le villette – in origine tre - sono state realizzate sul terreno comune, ciascuna di esse da ciascuno dei comproprietari del terreno, in piena autonomia e secondo i gusti e le esigenze di ciascuno, è evidente che l'affermazione resa dal integra piena confessione Pt_1 che ciascuno ha utilizzato il bene di sua pertinenza come proprietario esclusivo sin dall'origine, e nonostante la comunione, sussisteva una sostanziale, se pure ideale ed informale, divisione dei beni fra i comproprietari, tale che ciascuno avrebbe costruito, sulla sua quota ideale di terreno, un immobile, con la convinzione di esserne l'esclusivo proprietario ab origine.
Tanto è sufficiente a confermare la correttezza di quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la situazione di comproprietà fosse solo formale e che la proprietà del bene in questione fosse sempre stata riconosciuta in capo al solo La ammissione di dette circostanze da parte del , P_ Pt_1 riconoscendo l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi aventi causa a titolo di proprietà esclusiva, sin da all'epoca in cui il assume di avere iniziato a possedere, è affermazione resa P_ contra sé da , in quanto in contrasto con quanto egli assume in atti: la evidente valenza Parte_1 confessoria di tali asserzioni rende ragione pertanto della correttezza della valutazione operata dal tribunale, secondo cui al di là della formale intestazione del terreno e delle costruzioni ivi insistenti, effettivamente ciascuno dei due comproprietari ha da sempre avuto il possesso pieno ed esclusivo solo della sua quota –1/3 dell'originario bene comune, comportandosi da sempre su tale quota come pieno ed esclusivo proprietario. L'ammissione del secondo cui la comproprietà delle villette era dato Pt_1 meramente formale, giacché nessuno dei due “comproprietari” si sarebbe mai introdotto nell'abitazione dell'altro senza il permesso di questi, pur avendone le chiavi, corrobora tale ricostruzione.
E tanto sin dal 1983, ossia sin dalla data di realizzazione delle tre villette.
Ad ulteriore sostegno di tale ricostruzione milita il fatto che nel 1986 abbia Persona_2 unilateralmente deciso di porre fine alla comunione della sua quota, staccando dall'intero il terzo del bene, quale parte di sua pertinenza, su cui aveva realizzato l'immobile, che intendeva sanare ( utilizzando il condono del 1985) e che riteneva essere di sua esclusiva proprietà, laddove e _1 [...]
avevano, invece, deciso di mantenere lo status quo senza procedere ad alcuna sanatoria degli Pt_1 immobili, abusivamente realizzati.
Vi è prova quindi che abbia sin dal 1983 abitato ed utilizzato in modo pieno ed esclusivo la P_ villetta oggetto del presente giudizio, sicché ha senza dubbio posseduto "animo proprio" detto bene;
se un soggetto, già possiede "animo proprio" a titolo di comproprietà, può estendere tale possesso in
7 termini di esclusività, se gode del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus",
Conseguentemente le circostanze che l'appellante ritiene trascurate dal tribunale effettivamente sono ininfluenti ai fini del decidere, perché giustificate unicamente in base alla situazione meramente formale ed apparente della proprietà, che non incide sull'animus necessario ai fini della usucapione: così la scheda testamentaria non poteva che trasferire all'erede – al di là della sua consapevolezza di esserne il proprietario esclusivo - solo la metà dell'immobile, quale unica quota intestata al de cuius di cui poteva disporre, anche perché, ove avesse trasferito l'intera villetta in luogo della metà di cui era formalmente intestatario e proprietario, la disposizione sarebbe stata invalida;
così le vicende della vendita giudiziaria, che hanno coinvolto sia che e la moglie, solo in quanto tutti _1 Parte_1 formalmente cointestatari dell'immobile in comunione pro indiviso, sicché tale vendita giudiziaria – che riguarda la villetta del – neppure può essere assunta come dato di valutazione per escludere l'animus Pt_1 del con riferimento alla proprietà dell'altra villetta ( quella realizzata secondo i suoi _1 gusti e le esigenze sue e della sua famiglia e in cui aveva sempre abitato in modo esclusivo sin dal 1983).
In conclusione, vanno tenuti distinti due piani: a) quello formale- che vede e _1 [...]
comproprietari delle due villette costruite sul terreno comune;
b) quello sostanziale, che vede Pt_1 ciascuno di essi utilizzare una delle due villette come bene di sua esclusiva proprietà, sorretto tale utilizzo
– per effetto di un tacito accordo - dall'animus ossia dalla convinzione di esserne proprietario esclusivo.
È solo questo piano sostanziale, che dev'essere oggetto di disamina, ai fini della decisione sulla domanda di usucapione, sicché evidenziare circostanze, che si pongono, invece, sul differente piano formale, per inferirne dati di valutazione da utilizzare sul piano sostanziale è operazione errata e non convincente.
La soluzione adottata dal tribunale, quindi, che ha ritenuto tutte le circostanze, di cui in gravame si lamenta la pretermissione, come estranee al thema decidendum e comunque ininfluenti, è corretta, posto che la domanda di usucapione impone di valutare unicamente le circostanze che si pongono sul piano sostanziale dei rapporti con la res in capo a colui che ne rivendica la piena proprietà.
Il motivo va disatteso.
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5. Infondato è anche il secondo motivo di gravame
Anche qui appare dirimente nell'ottica della ragione più liquida ricordare che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. e ss. è possibile acquistare a titolo originario la proprietà di un bene per mezzo del possesso continuo, ininterrotto, pacifico. È necessario tenere un comportamento cd. uti dominus, cioè porre in essere atti ed agire come se fosse il proprietario, in modo che ai terzi appaia come tale. Eccezione
a tale istituto è disposta dall'art. 1164 c.c., secondo il quale chi possiede un bene e vi esercita sopra un
8 diritto reale non può usucapire la proprietà. Questo in quanto il possesso che viene esercitato sul bene corrisponde ad un titolo o ad una fonte che gli attribuisce la facoltà di possedere ed agire sul bene, senza però far venire meno il diritto di proprietà esistente.
La recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 1741, in materia di usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività (circostanza compatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus
e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006,
Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n.
24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439).
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, quindi, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso ( Così Cass. Ord. 19/10/2017, n.
24781). E parimenti anche “il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". ( Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 35067 del 29/11/2022)
La sentenza che ha escluso la necessità di una interversio per l'acquisito della quota parte dell'immobile in comunione è dunque corretta e condivisibile. La qualificazione del possesso e il calcolo del tempo necessario per l'usucapione sono supportati da una motivazione coerente e logica, che non merita censure.
Il motivo va disatteso.
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6. L'appello, siccome infondato, va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente, anche con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata, la cui statuizione peraltro non è stata oggetto di alcuna specifica censura, divenendo incontrovertibile.
6.1. Pur in difetto di domanda, la Corte ritiene di dover comunque provvedere alla condanna per lite temeraria del anche con riferimento al presente giudizio, sussistendo per le medesime ragioni già Pt_1 espresse dal tribunale i presupposti per applicare l'articolo 96, comma 3, Cpc, anche alla impugnazione.
9 La condanna per responsabilità aggravata può infatti essere pronunciata 'ex officio'. La giurisprudenza afferma infatti che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021).
Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato sulla pretestuosità della domanda del , connessa Pt_1 in particolare al contenuto delle registrazioni di conversazioni intercorse fra le parti, dalle quali emergeva un fortissimo risentimento da parte del ed un forte desiderio di ripicca e vendetta nei confronti Pt_1 della famiglia ( pag. 6 della sentenza di primo grado). Tale scopo puramente vendicativo P_ evidenziato dal tribunale e mai contestato dall'appellante, sorregge logicamente anche la presente impugnazione, che si inquadra nel medesimo disegno ed è quindi pure essa finalizzata a perseguire intenti di vendetta per le ingiurie ricevute ( pag. 2 e 5 del file audio 1 trascritto). La evidente inconferenza delle ragioni di censura esposte in gravame rende ancora più evidente che tale è la finalità della azione in scrutinio, essendo anche tale fase del giudizio sorretta unicamente da una volontà di ripicca.
va condannato pertanto al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc anche per Parte_1 questo grado di giudizio, in misura equitativamente determinata pari alla metà delle spese di lite che saranno liquidate. La liquidazione in concreto della somma in via equitativa, infatti, può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali, con l'unico limite della ragionevolezza (Cassazione civile sez.
II, 10/04/2024, n.9679) L'importo va maggiorato degli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo, nonché di una ulteriore somma di denaro (non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 ex art. 96 quarto comma, cpc ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»), risultando in tal modo, codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria (così anche Cassazione civile sez.
I, 02/02/2025, n.2454).
Consegue quindi la condanna della parte appellante al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 4 cpc., anche di una somma che il Collegio liquida equitativamente in € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 18.10.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 2163/2023, pubblicata in data 14.07.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3. Condanna al pagamento in favore di della somma di € 3.750,00 Parte_1 Controparte_1 oltre accessori come in motivazione, a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, cpc;
4. Condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende ex Parte_1 art 96, comma 4, cpc;
5. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 874 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Zompì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taviano al Viale Stazione 26 appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Stefania Negro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casarano, Via Giusti n. 4 appellato
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 cpc del 15 aprile 2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2163/2023, pubblicata in data 14.07.2023, notificata il 20.09.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di divisione di una villetta, proposta con atto di citazione del 09.02.2018 da
[...]
nei confronti di accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale di usucapione Pt_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarava che aveva acquistato per usucapione la piena proprietà Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Gallipoli, in località “Masseria Pizzo” e di tutte le sue pertinenze e
1 accessori, distinto nel Catasto Edilizio Urbano del citato Comune al foglio 40, p.lla 471, già di sua proprietà nella misura di ½; condannava quindi alla rifusione delle spese di lite, nonché Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 3.825,00, a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ed invero.
1.2. conveniva in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione Parte_1 Controparte_1 della civile abitazione e delle sue pertinenze sita nel Comune di Gallipoli, Località “Pizzo”, censita nel
C.E.U. del predetto Comune al Fg. 40, p.lla 471. Assumeva l'attore di aver acquistato, nel 1982, in comune Persona_ con gli amici (padre del convenuto e (fratello di _1 Controparte_1 Persona_2
, una zona di terreno, facente parte del fondo “Masseria Pizzo”, in agro di Gallipoli, aggiungendo
[...] di aver poi costruito, insieme ai - ed - tre villette che venivano abitate dai P_ Per_1 Per_2 comproprietari durante i periodi estivi. Nel 1986 decideva di frazionare il bene comune, Persona_2 separando la sua proprietà dal resto, che rimenava invece in comunione fra e _1 [...]
. Deduceva l'attore che nel 1988 una delle due villette veniva sottoposta a pignoramento ed era CP_2 venduta all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Lecce n. 146/88
R.G.E., promossa ai danni, tra l'altro, di e di;
la procedura si concludeva Parte_1 _1 con l'aggiudicazione del bene in favore di (figlio della compagna dell'attore). Aggiungeva che CP_3 in data 31 maggio 2014 decedeva , il quale aveva disposto delle proprie sostanze con _1 testamento del 20 marzo 2014, pubblicato il 9 dicembre 2014, in forza del quale assegnava, tra l'altro, al figlio “1/2 dell'abitazione in Gallipoli distinta al F. 40 part. 471”. Conseguentemente, deceduto l'amico P_ ed essendo subentrato, iure successionis, nella metà indivisa della proprietà della seconda Controparte_1 villetta, domandava lo scioglimento della comunione e la divisione del bene comune, CP_2 non sussistendo più alcun interesse a mantenere la comunione.
1.3. Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava le avverse deduzioni, asserendo che, Controparte_1 dopo l'acquisto, l'appezzamento di terreno in questione era stato di fatto diviso bonariamente tra i comproprietari in parti uguali, mediante apposizione di ideali confini, tant'è che , Parte_1
e avevano poi realizzato, ciascuno con propri denari e sulla propria _1 Persona_2 parte, una casa di abitazione, recintata con giardino e completamente indipendente dalle villette degli altri.
Aggiungeva che nel 1986 aveva staccato, mediante frazionamento, e intestato a sé, la Persona_2 sua parte, mentre l'attore e avevano scelto di rimanere in comunione, lasciando la _1 situazione formale della loro proprietà inalterata. Sosteneva il convenuto che tale situazione di fatto non aveva subito modifiche nemmeno in seguito alla vendita all'asta della villetta di in seno Parte_1 alla procedura esecutiva 146/88 RGE. L'operazione di acquisto nel bene pignorato, aggiudicato ad
, era stata interamente finanziata dalla Finanziaria Agricola S.p.A., della quale CP_3 _1
era socio ed amministratore, e precisava che quest'ultimo, una volta conclusa la vendita, aveva
[...]
2 percepito solo fittiziamente la propria quota parte del 50% del ricavato, in quanto l'aveva prontamente restituita all'amico . Specificava il convenuto, in merito al testamento redatto dal padre, Parte_1 che gli aveva trasferito solo metà dell'abitazione di Lido Pizzo perché di tanto poteva _1 legalmente disporre, facendosi promettere dall'amico che avrebbe provveduto a trasferire Parte_1 al figlio anche l'altra metà dell'immobile. Affermava che, invece, il aveva preteso, a fronte P_ Pt_1 del trasferimento del 50% della villetta, la somma di € 150.000,00, un'autovettura e altro immobile ereditato dall'odierno convenuto. Ad ogni buon conto, rilevava il che l'attore non aveva mai P_ avuto il possesso del bene, nemmeno temporaneamente, oltre al fatto che i tributi erano stati pagati, anche per la quota intestata all'attore, solo da , e, dopo la morte di questi, da _1 P_
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in accoglimento della spiegata
[...] riconvenzionale, dichiararsi il proprio diritto di proprietà sul bene per cui è causa per intervenuta usucapione.
1.4. All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e documentale, il primo giudice esaminava dapprima la domanda di usucapione, formulata in riconvenzionale dal convenuto, ritenendola preliminare rispetto a quella di divisione.
Sulla scorta delle evidenze probatorie, nonché in conformità con i principi di diritto in subiecta materia, il
Tribunale riteneva raggiunta la prova relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per l'acquisto dell'immobile indiviso per usucapione, da parte di uno dei comproprietari, a nulla rilevando, a tal fine, le vicende esecutive che avevano riguardato l'altra delle due villette, al finanziamento della Finanziaria
Agricola S.p.A. per l'acquisto del bene pignorato, oltre alla presunta restituzione, da parte di _1
, della quota di sua spettanza al . In particolare, osservava il giudice di prima istanza, quanto
[...] Pt_1 al requisito del possesso ventennale, che le dichiarazioni dei testi escussi avevano confermato che l'immobile di che trattasi era sempre stato, sin dal 1983, nella disponibilità esclusiva di _1
e, dopo la morte del dante causa, di adibito ad abitazione personale della famiglia Controparte_1
la quale ne aveva goduto in maniera esclusiva fin dalla sua edificazione, mentre P_ Parte_1 non aveva mai abitato, nemmeno temporaneamente, detta abitazione, godendo, invece, in maniera esclusiva della villetta attigua a quella oggetto di causa.
Il primo giudice considerava quindi che la situazione di comproprietà era solo formale e che la proprietà del bene in questione era sempre stata riconosciuta in capo al solo tant'è che il de cuius aveva P_ provveduto a rimborsare al i costi dell'IMU sostenuti dall'attore in qualità di comproprietario Pt_1
“formale” del bene. Conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il Tribunale dichiarava l'intervenuta usucapione, per il 50% del predetto bene, in favore di che già Controparte_1 era proprietario dell'altra metà .
Alla luce, infine, delle registrazioni delle conversazioni intercorse tra le parti, prodotte in lite, emergeva la malafede di nell'agire, sicché il Tribunale reputava dimostrata la temerarietà della lite Parte_1
3 intentata dal nei confronti del e, in accoglimento della relativa domanda, condannava Pt_1 P_
l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, c. 3 c.p.c., in favore di liquidato nella somma Controparte_1 di € 3.825,00 oltre accessori.
Le spese del giudizio seguivano la soccombenza.
>>>>
2. Con atto di citazione notificato il 18.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Errata applicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali in tema di usucapione. Errata valutazione delle prove: il deducente lamenta che il primo giudice abbia accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, in spregio ai più recenti arresti giurisprudenziali in materia di usucapione di un bene indiviso, nonché sulla scorta di un malgoverno delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe – a detta dell'appellante
- erroneamente valorizzato evidenze probatorie in realtà irrilevanti, e di contro trascurato altre di maggior rilievo, quali a) il testamento;
b) il frazionamento della quota di c) Persona_2 la distribuzione del ricavato dalla vendita all'asta di una delle due villette, atte a confermare l'assunto attoreo.
a) Quanto al testamento del 20 marzo 2014 con cui disponeva delle proprie _1 sostanze, l'appellante precisa che la circostanza che il de cuius abbia traferito solo ½ dell'abitazione di Gallipoli al figlio sia sintomatica della consapevolezza del testatore di P_ non essere l'esclusivo proprietario del bene oggetto di causa, ma di esserne solo un comproprietario al 50%.
b) Dal frazionamento della sola quota di nel 1986 emergerebbe, a parere del Persona_2 deducente, la volontà degli altri comproprietari, e , di _1 Parte_1 mantenere il bene indiviso, elemento soggettivo incompatibile con l'intenzione, da parte di uno dei due, di esserne proprietario esclusivo per acquistare per usucapione la quota del bene comune.
c) Quanto poi alla vendita all'asta di una delle due villette conseguente alla procedura esecutiva esperita nel 1988 anche contro , in qualità di comproprietario, il deducente _1 rileva che il ricavato della vendita è stato attribuito al nella misura del 50%, e da P_ questi incassato, aggiungendo che tale circostanza dimostrerebbe come ancora alla data di ripartizione del ricavato della vendita (2003), era e si comportava come _1 comproprietario, a tutti gli effetti, sia del bene venduto all'asta, che conseguentemente dell'altra abitazione. Le versioni fornite dal convenuto per giustificare l'incasso delle somme da parte del padre erano contraddittorie e quindi non vere: invero, dapprima Controparte_1 aveva affermato che aveva restituito la propria quota a , _1 Parte_1
4 salvo poi affermare, nel corso dell'istruttoria, che la ricezione del ricavato della vendita era modo di estinzione del debito contratto col dal per la partecipazione alla P_ Pt_1 gara. In ogni caso, specifica l'istante, l'incasso della metà del ricavato è incompatibile con la sussistenza dell'animus domini.
Lamenta, infine, il deducente che il primo giudice, trascurando tali riscontri probatori, avrebbe attribuito rilevanza ad altre emergenze processuali, quali le dichiarazioni testimoniali afferenti al pagamento delle tasse da parte del che, siccome tutte _1 proveniente da amici, parenti e cugini dell'appellato, sarebbero di dubbia attendibilità; inoltre anche dalle conversazioni tra le parti – poste a base della condanna per lite temeraria - emergerebbe, invece, la prova della consapevolezza del della comproprietà del P_
, tant'è che i cugini erano pronti ad acquistare la quota del . Pt_1 P_ Pt_1
2. Errata valutazione dei presupposti legittimanti l'acquisto per usucapione.
Contraddittorietà della sentenza. Indeterminatezza del termine a quo. Mancata valutazione dell'interversione dell'animus: il deducente contesta che il primo giudice abbia dichiarato l'acquisto per usucapione di sulla base una errata valutazione dei Controparte_1 relativi presupposti. Invero, difetterebbe il requisito essenziale dell'originaria appartenenza del bene ad altro soggetto, mancando la prova che lo stesso, anche per un solo momento, sia appartenuto anche a . A parere del deducente, il convenuto avrebbe omesso di Parte_1 comprovare l'interversione dell'elemento soggettivo da comproprietario a proprietario esclusivo.
Parimenti, non si evince alcun dato da cui sia ricavabile il tempo in cui tale interversione sarebbe avvenuta, con la conseguenza che risulterebbe indeterminato il dies a quo necessario per il decorso termine ventennale utile perché si possa ritenere concretizzato l'acquisto per usucapione, considerato che il primo giudice ha ritenuto proprietario esclusivo del bene sin _1 dal primo momento, ossia sin dall'acquisto dell'11 marzo 1982.
2.1 Ritualmente costituitosi in giudizio, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza delle doglianze esposte in gravame, alla luce della condanna per lite temeraria;
rilevando, comunque, nel merito, l'infondatezza delle censure avanzate da , il quale avrebbe omesso di fornire la prova contraria rispetto Parte_1 ai fatti e alle circostanze posti alla base della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
Chiede quindi la conferma dell'impugnata sentenza.
2.2. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
5 All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
>>>
3. Eccezioni preliminari.
3.1 L'appellato deduce, invero, che l'atto di appello sia stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, tale da violare il principio di specificità ex art. 342 cpc .
L'eccezione però non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito – con arresto applicabile anche dopo la Riforma Cartabia -che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
3.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis cpc va disattesa. In primo luogo, le prove assunte a base della condanna ex art. 96 co 3 cpc non possono incidere a tal punto sul merito della controversia, da renderne manifesta la infondatezza perché da queste emerge soltanto una volontà di vendetta che soccorre l'agire in giudizio, che trova adeguata soluzione nella condanna al risarcimento, disposto in primo grado;
l'assunto, che è alla base della eccezione, non è quindi condivisibile;
in secondo luogo va evidenziato che l'eccezione rimane comunque assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 352 c.p.c.
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4. L'appello è però nel merito del tutto privo di pregio.
Quanto al primo motivo di gravame rileva il collegio che effetto dirimente ai fini della definizione della lite assumono, anche nell'ottica di una ragione liquida, le dichiarazioni rese con piena valenza confessoria del in sede di interpello. L'appellante infatti dichiara che dopo l'acquisito del terreno e la Parte_1 realizzazione delle villette da adibire a residenza estiva, << io sono andato ad abitare una ( villetta) con la mia
6 famiglia e ( l'altra ( che corrisponde a quella oggetto del presente giudizio ) con la sua famiglia. Ciò Per_1 P_ avveniva nel 1983 e così ci siamo comportati fino alla morte di > precisando poi che < entrambi avevamo Per_1 le chiavi di entrambe le abitazioni, e ciò sino alla morte di .ma nessuno di noi si è mai permesso di entrare nella Pt_2 casa dell'altro a sua insaputa>>.
Posto che è pacificamente dedotto in atti che le villette – in origine tre - sono state realizzate sul terreno comune, ciascuna di esse da ciascuno dei comproprietari del terreno, in piena autonomia e secondo i gusti e le esigenze di ciascuno, è evidente che l'affermazione resa dal integra piena confessione Pt_1 che ciascuno ha utilizzato il bene di sua pertinenza come proprietario esclusivo sin dall'origine, e nonostante la comunione, sussisteva una sostanziale, se pure ideale ed informale, divisione dei beni fra i comproprietari, tale che ciascuno avrebbe costruito, sulla sua quota ideale di terreno, un immobile, con la convinzione di esserne l'esclusivo proprietario ab origine.
Tanto è sufficiente a confermare la correttezza di quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la situazione di comproprietà fosse solo formale e che la proprietà del bene in questione fosse sempre stata riconosciuta in capo al solo La ammissione di dette circostanze da parte del , P_ Pt_1 riconoscendo l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi aventi causa a titolo di proprietà esclusiva, sin da all'epoca in cui il assume di avere iniziato a possedere, è affermazione resa P_ contra sé da , in quanto in contrasto con quanto egli assume in atti: la evidente valenza Parte_1 confessoria di tali asserzioni rende ragione pertanto della correttezza della valutazione operata dal tribunale, secondo cui al di là della formale intestazione del terreno e delle costruzioni ivi insistenti, effettivamente ciascuno dei due comproprietari ha da sempre avuto il possesso pieno ed esclusivo solo della sua quota –1/3 dell'originario bene comune, comportandosi da sempre su tale quota come pieno ed esclusivo proprietario. L'ammissione del secondo cui la comproprietà delle villette era dato Pt_1 meramente formale, giacché nessuno dei due “comproprietari” si sarebbe mai introdotto nell'abitazione dell'altro senza il permesso di questi, pur avendone le chiavi, corrobora tale ricostruzione.
E tanto sin dal 1983, ossia sin dalla data di realizzazione delle tre villette.
Ad ulteriore sostegno di tale ricostruzione milita il fatto che nel 1986 abbia Persona_2 unilateralmente deciso di porre fine alla comunione della sua quota, staccando dall'intero il terzo del bene, quale parte di sua pertinenza, su cui aveva realizzato l'immobile, che intendeva sanare ( utilizzando il condono del 1985) e che riteneva essere di sua esclusiva proprietà, laddove e _1 [...]
avevano, invece, deciso di mantenere lo status quo senza procedere ad alcuna sanatoria degli Pt_1 immobili, abusivamente realizzati.
Vi è prova quindi che abbia sin dal 1983 abitato ed utilizzato in modo pieno ed esclusivo la P_ villetta oggetto del presente giudizio, sicché ha senza dubbio posseduto "animo proprio" detto bene;
se un soggetto, già possiede "animo proprio" a titolo di comproprietà, può estendere tale possesso in
7 termini di esclusività, se gode del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus",
Conseguentemente le circostanze che l'appellante ritiene trascurate dal tribunale effettivamente sono ininfluenti ai fini del decidere, perché giustificate unicamente in base alla situazione meramente formale ed apparente della proprietà, che non incide sull'animus necessario ai fini della usucapione: così la scheda testamentaria non poteva che trasferire all'erede – al di là della sua consapevolezza di esserne il proprietario esclusivo - solo la metà dell'immobile, quale unica quota intestata al de cuius di cui poteva disporre, anche perché, ove avesse trasferito l'intera villetta in luogo della metà di cui era formalmente intestatario e proprietario, la disposizione sarebbe stata invalida;
così le vicende della vendita giudiziaria, che hanno coinvolto sia che e la moglie, solo in quanto tutti _1 Parte_1 formalmente cointestatari dell'immobile in comunione pro indiviso, sicché tale vendita giudiziaria – che riguarda la villetta del – neppure può essere assunta come dato di valutazione per escludere l'animus Pt_1 del con riferimento alla proprietà dell'altra villetta ( quella realizzata secondo i suoi _1 gusti e le esigenze sue e della sua famiglia e in cui aveva sempre abitato in modo esclusivo sin dal 1983).
In conclusione, vanno tenuti distinti due piani: a) quello formale- che vede e _1 [...]
comproprietari delle due villette costruite sul terreno comune;
b) quello sostanziale, che vede Pt_1 ciascuno di essi utilizzare una delle due villette come bene di sua esclusiva proprietà, sorretto tale utilizzo
– per effetto di un tacito accordo - dall'animus ossia dalla convinzione di esserne proprietario esclusivo.
È solo questo piano sostanziale, che dev'essere oggetto di disamina, ai fini della decisione sulla domanda di usucapione, sicché evidenziare circostanze, che si pongono, invece, sul differente piano formale, per inferirne dati di valutazione da utilizzare sul piano sostanziale è operazione errata e non convincente.
La soluzione adottata dal tribunale, quindi, che ha ritenuto tutte le circostanze, di cui in gravame si lamenta la pretermissione, come estranee al thema decidendum e comunque ininfluenti, è corretta, posto che la domanda di usucapione impone di valutare unicamente le circostanze che si pongono sul piano sostanziale dei rapporti con la res in capo a colui che ne rivendica la piena proprietà.
Il motivo va disatteso.
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5. Infondato è anche il secondo motivo di gravame
Anche qui appare dirimente nell'ottica della ragione più liquida ricordare che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. e ss. è possibile acquistare a titolo originario la proprietà di un bene per mezzo del possesso continuo, ininterrotto, pacifico. È necessario tenere un comportamento cd. uti dominus, cioè porre in essere atti ed agire come se fosse il proprietario, in modo che ai terzi appaia come tale. Eccezione
a tale istituto è disposta dall'art. 1164 c.c., secondo il quale chi possiede un bene e vi esercita sopra un
8 diritto reale non può usucapire la proprietà. Questo in quanto il possesso che viene esercitato sul bene corrisponde ad un titolo o ad una fonte che gli attribuisce la facoltà di possedere ed agire sul bene, senza però far venire meno il diritto di proprietà esistente.
La recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 1741, in materia di usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività (circostanza compatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus
e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006,
Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n.
24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439).
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, quindi, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso ( Così Cass. Ord. 19/10/2017, n.
24781). E parimenti anche “il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". ( Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 35067 del 29/11/2022)
La sentenza che ha escluso la necessità di una interversio per l'acquisito della quota parte dell'immobile in comunione è dunque corretta e condivisibile. La qualificazione del possesso e il calcolo del tempo necessario per l'usucapione sono supportati da una motivazione coerente e logica, che non merita censure.
Il motivo va disatteso.
->>
6. L'appello, siccome infondato, va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente, anche con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata, la cui statuizione peraltro non è stata oggetto di alcuna specifica censura, divenendo incontrovertibile.
6.1. Pur in difetto di domanda, la Corte ritiene di dover comunque provvedere alla condanna per lite temeraria del anche con riferimento al presente giudizio, sussistendo per le medesime ragioni già Pt_1 espresse dal tribunale i presupposti per applicare l'articolo 96, comma 3, Cpc, anche alla impugnazione.
9 La condanna per responsabilità aggravata può infatti essere pronunciata 'ex officio'. La giurisprudenza afferma infatti che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021).
Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato sulla pretestuosità della domanda del , connessa Pt_1 in particolare al contenuto delle registrazioni di conversazioni intercorse fra le parti, dalle quali emergeva un fortissimo risentimento da parte del ed un forte desiderio di ripicca e vendetta nei confronti Pt_1 della famiglia ( pag. 6 della sentenza di primo grado). Tale scopo puramente vendicativo P_ evidenziato dal tribunale e mai contestato dall'appellante, sorregge logicamente anche la presente impugnazione, che si inquadra nel medesimo disegno ed è quindi pure essa finalizzata a perseguire intenti di vendetta per le ingiurie ricevute ( pag. 2 e 5 del file audio 1 trascritto). La evidente inconferenza delle ragioni di censura esposte in gravame rende ancora più evidente che tale è la finalità della azione in scrutinio, essendo anche tale fase del giudizio sorretta unicamente da una volontà di ripicca.
va condannato pertanto al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc anche per Parte_1 questo grado di giudizio, in misura equitativamente determinata pari alla metà delle spese di lite che saranno liquidate. La liquidazione in concreto della somma in via equitativa, infatti, può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali, con l'unico limite della ragionevolezza (Cassazione civile sez.
II, 10/04/2024, n.9679) L'importo va maggiorato degli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo, nonché di una ulteriore somma di denaro (non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 ex art. 96 quarto comma, cpc ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»), risultando in tal modo, codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria (così anche Cassazione civile sez.
I, 02/02/2025, n.2454).
Consegue quindi la condanna della parte appellante al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 4 cpc., anche di una somma che il Collegio liquida equitativamente in € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 18.10.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 2163/2023, pubblicata in data 14.07.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3. Condanna al pagamento in favore di della somma di € 3.750,00 Parte_1 Controparte_1 oltre accessori come in motivazione, a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, cpc;
4. Condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende ex Parte_1 art 96, comma 4, cpc;
5. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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