Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2025, proposto da IS Imperia, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cartella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la IC, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 410/2024, pubblicata il 16.10.2024, emessa dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Lavoro, in esito al giudizio n. 1043/2023 R.G.L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la IC;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato il giorno 30 aprile 2024, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale è stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su una sentenza definitiva del Tribunale di Caltanissetta il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 29 aprile 2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 16 ottobre 2024.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pignataro, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Anna Pignataro |
IL SEGRETARIO