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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6094 2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. ed est.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
Con l'Avv. FAVOTTO DAVIDE
C.f. C.F._1
e
Parte_2
Con l'Avv. BALATRONI MARIA CARLOTTA
C.f. C.F._2
FATTO E DIRITTO Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore , nata a [...] il [...], dalla Persona_1
relazione more uxorio intrattenuta dalle parti e ormai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - affidamento congiunto ai genitori della minore con residenza Persona_1
presso l'abitazione materna;
2 - collocamento paritario di presso ciascun genitore, collocamento Persona_1
che prevede l'alternanza tra i due genitori delle domeniche;
di competenza paterna i giorni del lunedi, martedì e mercoledì con pernotto;
di competenza materna legiornate del giovedi, venerdi e sabato con pernotto nella sola settimana in cui le compete anche la domenica;
festività natalizie al 50% tra o due genitori che avranno cura di alternare annualmente il giorno di natale e quello dell'ultimo dell'anno; due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra i due genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno con precedenza di scelta alternativamente di anno in anno dell'uno e dell'altra (per il prossimo anno la precedenza andrà alla madre); gli ulteriori giorni di vacanza scolastica di compresi quelli delle pasquali seguiranno il calendario ordinario;
Per_1 Qualora i genitori non possano occuparsi della figlia nelle giornate di loro competenza prima di affidarla a terzi avranno cura di interpellarsi vicendevolmente;
I genitori si danno reciprocamente atto che in base alle loro esigenze ed a quelle della figlia minore i tempi come sopra stabiliti, ma sempre nel rispetto del collocamento paritario, potranno subire delle modifiche che, chiaramente, andranno preventivamente concordate.
3- entrami i genitori si faranno carico del mantenimento diretto di nei Persona_1
periodi/giorni di rispettiva alternanza ed il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo perequativo, un assegno di euro 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente ISTAT comprensivo della spesa dei buoni pasto;
le spese di natura straordinarie di , così come precisate dal Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Treviso, verranno suddivise al 50% tra i due genitori e l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
eventuali bonus statali per spese riguardanti andranno a vantaggio di entrambi i genitori, indipendentemente da quello dei Per_1
due che ne ha fatto richiesta;
4- Il signor corrisponderà alla signora entro 5 giorni Parte_2 Parte_1
dall'emananda sentenza che definirà il presente procedimento, a saldo e stralciodi qualsivoglia eventuale somma pregressa dovuta dal padre alla madre per il mantenimento della figlia, la somma di euro 2.000,00 e con tale corresponsione la signora si riterrà pienamente soddisfatta, riconoscendo di nulla più avere Parte_1
più a pretendere dal padre a detto titolo sino alla data odierna.
5- Si dà atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio.
6- Spese di lite compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 02/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6094 2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. ed est.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
Con l'Avv. FAVOTTO DAVIDE
C.f. C.F._1
e
Parte_2
Con l'Avv. BALATRONI MARIA CARLOTTA
C.f. C.F._2
FATTO E DIRITTO Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore , nata a [...] il [...], dalla Persona_1
relazione more uxorio intrattenuta dalle parti e ormai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - affidamento congiunto ai genitori della minore con residenza Persona_1
presso l'abitazione materna;
2 - collocamento paritario di presso ciascun genitore, collocamento Persona_1
che prevede l'alternanza tra i due genitori delle domeniche;
di competenza paterna i giorni del lunedi, martedì e mercoledì con pernotto;
di competenza materna legiornate del giovedi, venerdi e sabato con pernotto nella sola settimana in cui le compete anche la domenica;
festività natalizie al 50% tra o due genitori che avranno cura di alternare annualmente il giorno di natale e quello dell'ultimo dell'anno; due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra i due genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno con precedenza di scelta alternativamente di anno in anno dell'uno e dell'altra (per il prossimo anno la precedenza andrà alla madre); gli ulteriori giorni di vacanza scolastica di compresi quelli delle pasquali seguiranno il calendario ordinario;
Per_1 Qualora i genitori non possano occuparsi della figlia nelle giornate di loro competenza prima di affidarla a terzi avranno cura di interpellarsi vicendevolmente;
I genitori si danno reciprocamente atto che in base alle loro esigenze ed a quelle della figlia minore i tempi come sopra stabiliti, ma sempre nel rispetto del collocamento paritario, potranno subire delle modifiche che, chiaramente, andranno preventivamente concordate.
3- entrami i genitori si faranno carico del mantenimento diretto di nei Persona_1
periodi/giorni di rispettiva alternanza ed il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo perequativo, un assegno di euro 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente ISTAT comprensivo della spesa dei buoni pasto;
le spese di natura straordinarie di , così come precisate dal Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Treviso, verranno suddivise al 50% tra i due genitori e l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
eventuali bonus statali per spese riguardanti andranno a vantaggio di entrambi i genitori, indipendentemente da quello dei Per_1
due che ne ha fatto richiesta;
4- Il signor corrisponderà alla signora entro 5 giorni Parte_2 Parte_1
dall'emananda sentenza che definirà il presente procedimento, a saldo e stralciodi qualsivoglia eventuale somma pregressa dovuta dal padre alla madre per il mantenimento della figlia, la somma di euro 2.000,00 e con tale corresponsione la signora si riterrà pienamente soddisfatta, riconoscendo di nulla più avere Parte_1
più a pretendere dal padre a detto titolo sino alla data odierna.
5- Si dà atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio.
6- Spese di lite compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 02/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Daniela Ronzani