Versione
29 agosto 1982
29 agosto 1982
Art. 8.
Dopo l' articolo 263-bis del codice di procedura penale e aggiunto il seguente:
"Art. 263-ter - Provvedimenti del giudice competente per il riesame. - Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.
Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia".
Dopo l' articolo 263-bis del codice di procedura penale e aggiunto il seguente:
"Art. 263-ter - Provvedimenti del giudice competente per il riesame. - Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento.
L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.
Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione.
Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 08/03/1985, n. 56Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale (Provvedimenti del giudice competente per il riesame), introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla custodia cautelare), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1982 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di riesame avverso il decreto di convalida del fermo emanato nei confronti di AP MM, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno 1983.Leggi di più...
- asserita inapplicabilita' agli imputati minorenni·
- infondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.·
- sent. 56/85 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- operativita' del nuovo istituto nel processo innanzi al tribunale per i minorenni·
- sent. 56/85 b. liberta' personale dell'imputato·
- valore ed efficacia.·
- provvedimenti restrittivi·
- richiesta di riesame (c.d. "tribunale della liberta'")·
- insussistenza·
- interpretazione della norma impugnata·
- diritto vivente