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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DE MASI Parte_1
GIUSEPPE;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CALFA TERESA;
, rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA CP_2
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.4.2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'Intimazione di Pagamento
n.03420229003339783000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1)Avviso di addebito n.33420120001461265000 notificato il 26.5.2012
2)Avviso di addebito n.33420120004811386000 notificato il 25.1.2013
3) Avviso di addebito n.33420150001443826000 notificato il 9.11.2015
4) Avviso di addebito n.33420160001123662000 notificato il 16.6.2016
5)Avviso di addebito n.33420160003928929000 notificato il 9.1.2017
6) Avviso di addebito n.33420170001718845000 notificato il 7.10.2017
7) Avviso di addebito n.33420180001742175000 notificato il 3.8.2018
8) Avviso di addebito n.33420180005285374000 notificato il 2.3.2019
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi,atti presupposti, e la prescrizione.
Si costituiva l' eccependo la parziale cessata CP_2 materia del contendere per gli avvisi di addebito sgravati 33420120001461265000, 33420120004811386000,
33420150001443826000 e chiedendo nel resto il rigetto del ricorso.
Si costituiva Controparte_3 eccependo la tardività del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
Relativamente alla mancata notifica degli atti prodromici va osservato come trattasi di vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il mediante deposito presso la casa comunale in data 16/02/2023.
Decorsi i 10 giorni previsti dalla legge, ossia in data 26/02/2023, la notifica si è perfezionata automaticamente per compiuta giacenza.
Il ricorso depositato in data 12.4.2024 è dunque tardivo.
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Con riferimento agli avvisi sub 2 e 3 risultano interamente sgravati sgravati dall'ente impositore sicchè per detti avvisi va dichiarata cessata la materia del contendere.
Con riferimente ai restanti avvisi va osservato, relativamente all'avviso su 1)che, a prescindere dall'avvenuta notifica degli stessi, pure provata , è maturata la prescrizione essendo decorso il termine di legge. Non ha effetto interruttivo l'intimazione n.
Cont 03420179001362822000 atteso che si è limitata a produrre la copia del relativo avviso di ricevimento attestante la notifica di tale atto ma ha omesso di produrre l'intimazione in tal modo non consentendo di verificare se la stessa aveva ad oggetto l' avviso di addebito e quindi di verificare se abbia spiegato effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Il preavviso di fermo n. 03480201900009943000 è stato poi notificato in data 18.10.2019, quanto la prescrizione era già maturata.
Relativamente all'avviso di addebito sub 7 la cui notifica è stata provata dall' nessuna prescrizione CP_2
è maturata ove si consideri la data di notifica dell'intimazione oggi opposta. In ordine agli altri avvisi provata l'avvenuta notifica degli stessi,dalla data di notifica alla notifica della intimazione oggi opposta non è decorso il termine prescrizionale quinquennale ove si consideri l'interruzione della prescrizione con la notifica ,pure provata,del preavviso di fermo 03480201900009943000.
In definitiva va dichiarata la cessazione della materia del contendere per gli avvisi sub 2 e 3 , l'intervenuta prescrizione relativamente all'avviso n. 1 mentre il ricorso va rigettato nel resto.
Spese compensate attesa la natura della decisione.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebiti sub 2 e 3; annulla l'intimazione relativamente all'avviso n. 1 per intervenuta prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza, 24/01/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino