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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2679/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 1.08.2025 da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Greta Parte_1 C.F._1
Fiamma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Deriu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 1.8.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, in data 30.08.2006, in Trinitapoli (FG), come risulta dal registro degli atti di matrimonio di
[...] detto Comune, Anno 2006, atto n. 5, parte 2, serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio.
2. Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ai genitori Persona_1 CP_1
e , con collocazione prevalente dello stesso presso la madre. I genitori, in
[...] Parte_1 maniera congiunta, assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio (ad. es. scelta del medico;
della scuola) tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Disporre che il minore potrà vedere il padre ogni volta che vorrà e viceversa, Persona_1 sempre tenuto conto prioritariamente degli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore come indicati nel piano genitoriale allegato quale Doc. 8 e previa comunicazione alla sig.ra Parte_1 con almeno 24 ore di preavviso. Il padre si impegnerà ad accompagnarlo e a riprenderlo dagli allenamenti sportivi quando lo stesso eserciterà il diritto di visita a favore del figlio.
4. Al fine di garantire continuità al rapporto tra padre e figlio, e sempre fatto salvo diverso e migliorativo accordo che tenga conto delle esigenze del minore, disporre che veda e stia Per_1 con il padre il mercoledì di ogni settimana. Le principali festività nazionali e i fine settimana saranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza. starà, inoltre, con il padre durante la festa Per_1 del papà e durante il giorno del compleanno di quest'ultimo, così come starà con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e il giorno della festa della mamma.
5. Disporre che la casa coniugale, sita in Alghero, nel Viale Sardegna n. 17, di proprietà esclusiva del sig. , sia assegnata – sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli - alla CP_1 signora , che la continuerà ad abitare unitamente ai figli e . Il sig. Parte_1 Per_2 Per_1
e la signora si sono accordati stabilendo che non potranno né frequentare né CP_1 Parte_1 ospitare l'eventuale nuova relazione nella casa coniugale.
6. La sig.ra continuerà a far fronte, in via esclusiva, al pagamento delle utenze domestiche Parte_1 mentre il sig. continuerà a provvedere, in via esclusiva, al pagamento delle rate mensili (pari CP_1 ad €544,51) del mutuo acceso per l'acquisto della abitazione.
7. Disporre che il IG. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli non CP_1 ancora autosufficienti, la somma complessiva mensile di €650,00 per dodici mensilità, da versarsi alla IG.ra , entro il 25 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli Parte_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quanto disposto dal protocollo CNF.
8. Disporre che l'assegno unico universale sia interamente percepito dalla signora , in Parte_1 ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ogni genitore e dei lunghi periodi di assenza del sig.
per ragioni lavorative. CP_1
9. Disporre che il sig. , per tutta la durata in cui sarà impegnato all'estero per le missioni CP_1 militari, corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei due figli non ancora autosufficienti e , la somma complessiva mensile di €800,00. Per_2 Per_1
10. Il box auto sito in Alghero, via G. Galilei n.1, pertinenza della casa coniugale e anch'esso di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà in uso esclusivo dello stesso. CP_1
11. Il cane, razza Springer Spaniel Inglese, chip n. 380260160261940, denominato “Argo”, intestato al sig. , fortemente voluto dai figli e , resterà nel domicilio Controparte_1 Per_2 Per_1 coniugale. Il sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese necessarie per il sostentamento CP_1 e la cura del medesimo animale. Il sig. NT se ne occuperà in via esclusiva, portandolo con sé nella sua nuova residenza, durante i fine settimana in cui avrà con sé il figlio minore.
12. La signora autorizza preventivamente, per quanto le compete, il sig. , Parte_1 Controparte_1
a prendere parte alle missioni militari (in Italia e all'estero) alle quali dovesse avere la possibilità di partecipare in ragione del ruolo/incarico dallo stesso ricoperto nella Brigata Sassari, concedendo il c.d. “nulla-osta all'espatrio”.
13. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Trinitapoli Parte_1 Controparte_1
(Fg) in data 30.08.2006 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Trinitapoli (Fg) per l'anno 2006, N.5, P. II, Serie C), dalla cui unione sono nati (09.06.2005), maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, e (30.04.2011). Per_1
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con sentenza n. cron. 53/2024 del 17.1.2024.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non
è più ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_2 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Trinitapoli (Fg) in data 30.08.2006, iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Trinitapoli (Fg) per l'anno 2006, N. 5, Serie C;
2.omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese. Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trinitapoli
(FG) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 1.08.2025 da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Greta Parte_1 C.F._1
Fiamma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Deriu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 1.8.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, in data 30.08.2006, in Trinitapoli (FG), come risulta dal registro degli atti di matrimonio di
[...] detto Comune, Anno 2006, atto n. 5, parte 2, serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio.
2. Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ai genitori Persona_1 CP_1
e , con collocazione prevalente dello stesso presso la madre. I genitori, in
[...] Parte_1 maniera congiunta, assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio (ad. es. scelta del medico;
della scuola) tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Disporre che il minore potrà vedere il padre ogni volta che vorrà e viceversa, Persona_1 sempre tenuto conto prioritariamente degli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore come indicati nel piano genitoriale allegato quale Doc. 8 e previa comunicazione alla sig.ra Parte_1 con almeno 24 ore di preavviso. Il padre si impegnerà ad accompagnarlo e a riprenderlo dagli allenamenti sportivi quando lo stesso eserciterà il diritto di visita a favore del figlio.
4. Al fine di garantire continuità al rapporto tra padre e figlio, e sempre fatto salvo diverso e migliorativo accordo che tenga conto delle esigenze del minore, disporre che veda e stia Per_1 con il padre il mercoledì di ogni settimana. Le principali festività nazionali e i fine settimana saranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza. starà, inoltre, con il padre durante la festa Per_1 del papà e durante il giorno del compleanno di quest'ultimo, così come starà con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e il giorno della festa della mamma.
5. Disporre che la casa coniugale, sita in Alghero, nel Viale Sardegna n. 17, di proprietà esclusiva del sig. , sia assegnata – sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli - alla CP_1 signora , che la continuerà ad abitare unitamente ai figli e . Il sig. Parte_1 Per_2 Per_1
e la signora si sono accordati stabilendo che non potranno né frequentare né CP_1 Parte_1 ospitare l'eventuale nuova relazione nella casa coniugale.
6. La sig.ra continuerà a far fronte, in via esclusiva, al pagamento delle utenze domestiche Parte_1 mentre il sig. continuerà a provvedere, in via esclusiva, al pagamento delle rate mensili (pari CP_1 ad €544,51) del mutuo acceso per l'acquisto della abitazione.
7. Disporre che il IG. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli non CP_1 ancora autosufficienti, la somma complessiva mensile di €650,00 per dodici mensilità, da versarsi alla IG.ra , entro il 25 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli Parte_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quanto disposto dal protocollo CNF.
8. Disporre che l'assegno unico universale sia interamente percepito dalla signora , in Parte_1 ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ogni genitore e dei lunghi periodi di assenza del sig.
per ragioni lavorative. CP_1
9. Disporre che il sig. , per tutta la durata in cui sarà impegnato all'estero per le missioni CP_1 militari, corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei due figli non ancora autosufficienti e , la somma complessiva mensile di €800,00. Per_2 Per_1
10. Il box auto sito in Alghero, via G. Galilei n.1, pertinenza della casa coniugale e anch'esso di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà in uso esclusivo dello stesso. CP_1
11. Il cane, razza Springer Spaniel Inglese, chip n. 380260160261940, denominato “Argo”, intestato al sig. , fortemente voluto dai figli e , resterà nel domicilio Controparte_1 Per_2 Per_1 coniugale. Il sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese necessarie per il sostentamento CP_1 e la cura del medesimo animale. Il sig. NT se ne occuperà in via esclusiva, portandolo con sé nella sua nuova residenza, durante i fine settimana in cui avrà con sé il figlio minore.
12. La signora autorizza preventivamente, per quanto le compete, il sig. , Parte_1 Controparte_1
a prendere parte alle missioni militari (in Italia e all'estero) alle quali dovesse avere la possibilità di partecipare in ragione del ruolo/incarico dallo stesso ricoperto nella Brigata Sassari, concedendo il c.d. “nulla-osta all'espatrio”.
13. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Trinitapoli Parte_1 Controparte_1
(Fg) in data 30.08.2006 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Trinitapoli (Fg) per l'anno 2006, N.5, P. II, Serie C), dalla cui unione sono nati (09.06.2005), maggiorenne ma Per_2 non ancora economicamente autosufficiente, e (30.04.2011). Per_1
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con sentenza n. cron. 53/2024 del 17.1.2024.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non
è più ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_2 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Trinitapoli (Fg) in data 30.08.2006, iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Trinitapoli (Fg) per l'anno 2006, N. 5, Serie C;
2.omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese. Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trinitapoli
(FG) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti