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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale giudice dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 16.2.2024 da Parte_1 [...]
e nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 quello presentato il 23.9.2024 da , tutti rappresentati e difesi Parte_5 dall'avv. Stefano Massimiliano Ghio, iscritti al n. 11-1/2024 PU, e volti alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Abbate, e dei soci illimitatamente responsabili e;
Controparte_1 Controparte_1
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII, che la società debitrice, costituendosi in giudizio, non ha in alcun modo contestato i crediti vantati dai ricorrenti, complessivamente superiori ad € 30.000,00 a titolo di TFR e retribuzioni, i quali anzi sono stati espressamente riconosciuti;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito, CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla postulata liquidazione giudiziale e che la società convenuta non ha provato di non possedere i suddetti requisiti;
- rilevato che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49, co. 5, CCII (cfr. istruttoria in atti e, in particolare, l'informativa della Agenzia delle Entrate sulla esposizione debitoria della società per debiti tributari);
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti, vieppiù considerando che, nonostante i plurimi rinvii d'udienza richiesti dalle parti per trattative, la società non è stata in grado porre rimedio alla esposizione debitoria;
Pag. 1 a 3 - rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m-bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
considerato che
, ai sensi dell'art. 256 CCII, deve essere dichiarata la liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e;
Controparte_1 Controparte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 256 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
) e Controparte_1 P.IVA_1 di e Controparte_1 C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il dott. commercialista con invito ad accettare Controparte_2
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 3 giugno 2025, ore 10:00, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
Pag. 2 a 3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
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