CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 20565/20 proposto da: -) UN ER e GESTIMM società semplice, quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato AR Del Debbio in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro -) TO LA, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato David Zappelli in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 2 aprile 2020 n. 723; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. AR Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SL De MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2006 TO LA chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società Cocò s.a.s. di SI AU & C.. Lo stesso anno la società Cocò s.a.s. vendette alla Gestimm s.s. la nuda proprietà di alcuni immobili. Civile Sent. Sez. 3 Num. 6124 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 01/03/2023 R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 Assumendo che tale atto dispositivo fu compiuto in frode delle proprie ragioni creditorie, TO LA convenne dinanzi al Tribunale di Lucca le società Cocò s.a.s. e Gestimm s.s. nonché i rispettivi amministratori, e cioè AR PO e UN ER, chiedendo che il suddetto atto fosse dichiarato inefficace nei propri confronti ex articolo 2901 c.c.. 2. Con sentenza 16 dicembre 2014 n. 1926 il Tribunale di Lucca accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Gestimm s.s. e da UN ER in proprio. 3. Con sentenza 2 aprile 2020 n. 723 la Corte d'appello di Firenze rigettò il gravame e condannò i due appellanti al pagamento in favore di TO LA della somma di euro 2.000, equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c.. 4. La sentenza d'appello è impugnata per cassazione da UN ER e dalla Gestimm s.s., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il ricorso, fissato per la trattazione nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., con ordinanza 9 marzo 2022 n. 7628 è stato rinviato alla pubblica udienza, sul presupposto dell'esistenza di un contrasto in seno a questa Corte circa l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.. TO LA ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2232, 2233, 2237 e 2901 c.c. Nella illustrazione del motivo si formula una tesi così riassumibile: - ) il credito che TO LA intese garantire attraverso la proposizione dell'azione pauliana era un credito per onorari professionali;
-) il credito per onorari professionali sorge quando la prestazione professionale è conclusa;
R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) TO LA, già commercialista di fiducia della Cocò s.a.s., recedette dal rapporto professionale intrattenuto con quest'ultima società con lettera del 15 maggio 2006, pervenuta al destinatario il successivo 17 maggio;
-) l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria era stato invece concluso il 21 aprile 2016, e quindi in data anteriore al sorgere del credito;
-) di conseguenza, per accogliere l'azione revocatoria, sarebbe stato necessario accertare la cosiddetta participatio fraudis del terzo, accertamento che invece era mancato. 1.1. Il motivo è inammissibile per la sua novità. Né può ritenersi, come pretenderebbero i ricorrenti, che lo stabilire il momento in cui sia sorto un credito costituisca soltanto una "questione di diritto". Tale accertamento richiede infatti l'acquisizione di circostanze di fatto la cui valutazione è riservata al giudice di merito, quale è lo stabilire in cosa sia consistita la prestazione professionale, quando si sia esaurita, in che modo le parti avevano regolato il pagamento degli onorari. 2. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d'appello avrebbe trascurato di attribuire il giusto peso ad una visura catastale, la quale - se adeguatamente valutata, eventualmente anche per mezzo dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio - avrebbe consentito di appurare la congruità del prezzo di vendita, e di conseguenza avrebbe dovuto condurre ad un diverso giudizio circa la sussistenza della scientia damni. 2.1. Il motivo è, innanzitutto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., essendovi state nei gradi di merito due decisioni conformi in punto di fatto. In ogni caso sarebbe comunque inammissibile perché censura la valutazione delle prove. R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 96 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che: -) in primo luogo non ricorrevano nella specie i presupposti né della malafede, né della colpa grave, necessari ai fini della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.; - ) in secondo luogo, la motivazione posta dalla Corte d'appello a fondamento della condanna ex articolo 96 c.p.c. era contraddittoria, perché la Corte fiorentina da un lato ha affermato che uno dei motivi di appello "poteva astrattamente presentare un minimo di fondatezza", e dall'altro ha ritenuto temeraria la proposizione del gravame. 3.1. Il motivo è infondato. Va premesso che sull'interpretazione dell'art. 96 c.p.c. il Collegio non ravvisa contrasti nella giurisprudenza di questa Corte. Non vi è, in particolare, contraddizione tra le decisioni che hanno subordinato la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., all'accertamento d'un "abuso del processo", e quelle che l'hanno subordinata all'accertamento d'una condotta colposa. Infatti qualsiasi "abuso del processo" esige pur sempre una condotta colposa: un "abuso incolpevole" non sarebbe né un abuso, né una condotta sanzionabile. Pertanto sostenere che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., presuppone un abuso del processo, equivale a sostenere che la suddetta condanna presupponga una condotta colposa. E' doveroso aggiungere che i due gruppi di sentenze ritenuti "contrastanti" dall'ordinanza interlocutoria di rimessione alla pubblica udienza, ed ivi indicati ai §§ 3.2 e 3.3, se esaminati nelle motivazioni, piuttosto che nelle sole massime, non contengono alcun contrasto: - ) nel primo gruppo delle suddette decisioni (Cass. 3830/21; Cass. 20018/20; Cass. 29812/19), infatti, si afferma che la condanna ex art. 96, comma terzo, presuppone un "abuso del processo", e che costituisce abuso l'avere agito o resistito pretestuosamente;
R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) nel secondo gruppo (Cass. 17814/19; 28658/17; Cass. 19285/16) si dice che la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., presuppone un "abuso del processo", e costituisce abuso il proporre una impugnazione basata su motivi manifestamente infondati. In conclusione, l'art. 96, comma terzo, c.p.c., presuppone un abuso del processo, ed è abuso ogni domanda o eccezione ictu ()cui/ infondata (ex permultis, in tal senso, (Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021, Rv. 662248 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 15017 del 21/07/2016, Rv. 641449 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014, Rv. 633289 - 01). 3.2. Ciò posto in linea generale, rileva il Collegio che nel caso di specie non sussiste nella sentenza impugnata la contraddizione censurata dai ricorrenti. La lettura che essi danno della sentenza impugnata, infatti, è parziale e frutto dell'estrapolazione di passi avulsi dal contesto. La Corte fiorentina non ha infatti mai affermato quel che i ricorrenti pretendono di farle dire: l'avere, cioè, da un lato ritenuto un motivo di appello "astrattamente fondato", e dall'altro l'avere condannato per lite temeraria l'appellante. La Corte d'appello ha affermato una cosa ben diversa, e cioè che l'appellante aveva proposto un gravame in parte manifestamente infondato, ed in parte basato su documenti neanche prodotti in causa, e comunque non depositati in appello, e ciò costituiva una colpa grave. Dunque l'inciso secondo cui i suddetti documenti, se prodotti, avrebbero potuto "astrattamente presentare un minimo di fondatezza" costituisce un mero obiter ininfluente sulla correttezza della motivazione. Lo stabilire, poi, se la suddetta condotta integri o meno gli estremi della colpa grave è un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna UN ER e la Gestimm s.s., in solido, alla rifusione in favore di TO Nicola' delle spese del presente giudizio di legittimità, che sì liquidano nella somma di euro 1.850, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.12014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 novembre 2022.
- ricorrenti -
contro -) TO LA, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato David Zappelli in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 2 aprile 2020 n. 723; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. AR Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SL De MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2006 TO LA chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società Cocò s.a.s. di SI AU & C.. Lo stesso anno la società Cocò s.a.s. vendette alla Gestimm s.s. la nuda proprietà di alcuni immobili. Civile Sent. Sez. 3 Num. 6124 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 01/03/2023 R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 Assumendo che tale atto dispositivo fu compiuto in frode delle proprie ragioni creditorie, TO LA convenne dinanzi al Tribunale di Lucca le società Cocò s.a.s. e Gestimm s.s. nonché i rispettivi amministratori, e cioè AR PO e UN ER, chiedendo che il suddetto atto fosse dichiarato inefficace nei propri confronti ex articolo 2901 c.c.. 2. Con sentenza 16 dicembre 2014 n. 1926 il Tribunale di Lucca accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Gestimm s.s. e da UN ER in proprio. 3. Con sentenza 2 aprile 2020 n. 723 la Corte d'appello di Firenze rigettò il gravame e condannò i due appellanti al pagamento in favore di TO LA della somma di euro 2.000, equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c.. 4. La sentenza d'appello è impugnata per cassazione da UN ER e dalla Gestimm s.s., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il ricorso, fissato per la trattazione nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., con ordinanza 9 marzo 2022 n. 7628 è stato rinviato alla pubblica udienza, sul presupposto dell'esistenza di un contrasto in seno a questa Corte circa l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.. TO LA ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2232, 2233, 2237 e 2901 c.c. Nella illustrazione del motivo si formula una tesi così riassumibile: - ) il credito che TO LA intese garantire attraverso la proposizione dell'azione pauliana era un credito per onorari professionali;
-) il credito per onorari professionali sorge quando la prestazione professionale è conclusa;
R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) TO LA, già commercialista di fiducia della Cocò s.a.s., recedette dal rapporto professionale intrattenuto con quest'ultima società con lettera del 15 maggio 2006, pervenuta al destinatario il successivo 17 maggio;
-) l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria era stato invece concluso il 21 aprile 2016, e quindi in data anteriore al sorgere del credito;
-) di conseguenza, per accogliere l'azione revocatoria, sarebbe stato necessario accertare la cosiddetta participatio fraudis del terzo, accertamento che invece era mancato. 1.1. Il motivo è inammissibile per la sua novità. Né può ritenersi, come pretenderebbero i ricorrenti, che lo stabilire il momento in cui sia sorto un credito costituisca soltanto una "questione di diritto". Tale accertamento richiede infatti l'acquisizione di circostanze di fatto la cui valutazione è riservata al giudice di merito, quale è lo stabilire in cosa sia consistita la prestazione professionale, quando si sia esaurita, in che modo le parti avevano regolato il pagamento degli onorari. 2. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d'appello avrebbe trascurato di attribuire il giusto peso ad una visura catastale, la quale - se adeguatamente valutata, eventualmente anche per mezzo dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio - avrebbe consentito di appurare la congruità del prezzo di vendita, e di conseguenza avrebbe dovuto condurre ad un diverso giudizio circa la sussistenza della scientia damni. 2.1. Il motivo è, innanzitutto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., essendovi state nei gradi di merito due decisioni conformi in punto di fatto. In ogni caso sarebbe comunque inammissibile perché censura la valutazione delle prove. R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 96 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che: -) in primo luogo non ricorrevano nella specie i presupposti né della malafede, né della colpa grave, necessari ai fini della condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.; - ) in secondo luogo, la motivazione posta dalla Corte d'appello a fondamento della condanna ex articolo 96 c.p.c. era contraddittoria, perché la Corte fiorentina da un lato ha affermato che uno dei motivi di appello "poteva astrattamente presentare un minimo di fondatezza", e dall'altro ha ritenuto temeraria la proposizione del gravame. 3.1. Il motivo è infondato. Va premesso che sull'interpretazione dell'art. 96 c.p.c. il Collegio non ravvisa contrasti nella giurisprudenza di questa Corte. Non vi è, in particolare, contraddizione tra le decisioni che hanno subordinato la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., all'accertamento d'un "abuso del processo", e quelle che l'hanno subordinata all'accertamento d'una condotta colposa. Infatti qualsiasi "abuso del processo" esige pur sempre una condotta colposa: un "abuso incolpevole" non sarebbe né un abuso, né una condotta sanzionabile. Pertanto sostenere che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., presuppone un abuso del processo, equivale a sostenere che la suddetta condanna presupponga una condotta colposa. E' doveroso aggiungere che i due gruppi di sentenze ritenuti "contrastanti" dall'ordinanza interlocutoria di rimessione alla pubblica udienza, ed ivi indicati ai §§ 3.2 e 3.3, se esaminati nelle motivazioni, piuttosto che nelle sole massime, non contengono alcun contrasto: - ) nel primo gruppo delle suddette decisioni (Cass. 3830/21; Cass. 20018/20; Cass. 29812/19), infatti, si afferma che la condanna ex art. 96, comma terzo, presuppone un "abuso del processo", e che costituisce abuso l'avere agito o resistito pretestuosamente;
R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) nel secondo gruppo (Cass. 17814/19; 28658/17; Cass. 19285/16) si dice che la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., presuppone un "abuso del processo", e costituisce abuso il proporre una impugnazione basata su motivi manifestamente infondati. In conclusione, l'art. 96, comma terzo, c.p.c., presuppone un abuso del processo, ed è abuso ogni domanda o eccezione ictu ()cui/ infondata (ex permultis, in tal senso, (Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021, Rv. 662248 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 15017 del 21/07/2016, Rv. 641449 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014, Rv. 633289 - 01). 3.2. Ciò posto in linea generale, rileva il Collegio che nel caso di specie non sussiste nella sentenza impugnata la contraddizione censurata dai ricorrenti. La lettura che essi danno della sentenza impugnata, infatti, è parziale e frutto dell'estrapolazione di passi avulsi dal contesto. La Corte fiorentina non ha infatti mai affermato quel che i ricorrenti pretendono di farle dire: l'avere, cioè, da un lato ritenuto un motivo di appello "astrattamente fondato", e dall'altro l'avere condannato per lite temeraria l'appellante. La Corte d'appello ha affermato una cosa ben diversa, e cioè che l'appellante aveva proposto un gravame in parte manifestamente infondato, ed in parte basato su documenti neanche prodotti in causa, e comunque non depositati in appello, e ciò costituiva una colpa grave. Dunque l'inciso secondo cui i suddetti documenti, se prodotti, avrebbero potuto "astrattamente presentare un minimo di fondatezza" costituisce un mero obiter ininfluente sulla correttezza della motivazione. Lo stabilire, poi, se la suddetta condotta integri o meno gli estremi della colpa grave è un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
R.G.N. 20565/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna UN ER e la Gestimm s.s., in solido, alla rifusione in favore di TO Nicola' delle spese del presente giudizio di legittimità, che sì liquidano nella somma di euro 1.850, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.12014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 novembre 2022.