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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4049/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/04/1967 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 41 20054 SEGRATE ITALIA con l'Avv. BONCIMINO ALESSANDRA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 20/07/1964 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 2 20060 TRUCAZZANO ITALIA con l'Avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cervesina (PV) in data 10.09.1994
(atto n. 45, anno 1994, Ufficio 1, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1705/2019, pubblicata il 21.02.2019 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 1705/2019, pubblicata il 21.02.2019 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. Il signor a far tempo dal mese di aprile 2025 verserà alla signora a titolo di Pt_2 Pt_3 contributo mensile al mantenimento di , l'importo di € 600,00, da corrispondersi entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
2. Le Parti concordano di suddividere le spese extra di al 50% ciascuno, secondo le linee Per_2 guida del Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere.
3. Le Parti si impegnano a cedere ai figli la propria quota del 50% del box sito in Segrate, via
Cassanese n. 43, contraddistinto dai seguenti dati catastali N.C.E.U. del Comune di Segrate, foglio
13, particella 273 sub 22 mq 18 cat. C/6, piano s1 int. 154, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni divorzili, con costi notarili a carico di entrambi.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1705/2019, pubblicata il
21.02.2019 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/04/1967 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 41 20054 SEGRATE ITALIA con l'Avv. BONCIMINO ALESSANDRA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 20/07/1964 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 2 20060 TRUCAZZANO ITALIA con l'Avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cervesina (PV) in data 10.09.1994
(atto n. 45, anno 1994, Ufficio 1, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1705/2019, pubblicata il 21.02.2019 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 1705/2019, pubblicata il 21.02.2019 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. Il signor a far tempo dal mese di aprile 2025 verserà alla signora a titolo di Pt_2 Pt_3 contributo mensile al mantenimento di , l'importo di € 600,00, da corrispondersi entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
2. Le Parti concordano di suddividere le spese extra di al 50% ciascuno, secondo le linee Per_2 guida del Tribunale di Milano che dichiarano di conoscere.
3. Le Parti si impegnano a cedere ai figli la propria quota del 50% del box sito in Segrate, via
Cassanese n. 43, contraddistinto dai seguenti dati catastali N.C.E.U. del Comune di Segrate, foglio
13, particella 273 sub 22 mq 18 cat. C/6, piano s1 int. 154, senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o altro entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni divorzili, con costi notarili a carico di entrambi.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1705/2019, pubblicata il
21.02.2019 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato