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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1151 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1151/2025 avente ad oggetto: filiazione legittima proposta da nato il [...] ad [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MACCARIO FRANCESCA come da procura allegata;
- ricorrente
CONTRO nata il [...] ad [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARPIGNANO IRENE come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1 il figlio minore sarà affidato alla cura di entrambi i Per_1 genitori – affidamento condiviso - con residenza prevalente e anagrafica presso la madre in Asti,
Viale Pilone nr. 88 e quelle successive;
2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze del bambino, almeno tre giorni a settimana con almeno un pernottamento, ed il signor si impegna a riaccompagnare presso la residenza CP_1 Per_1 materna dopo cena tra le ore 20.30 e le ore 21:30. Per permettere la miglior organizzazione delle visite, stante il fatto che entrambi i genitori svolgono il proprio lavoro su 2/3 turni, il signo CP_1 si impegna a comunicare i propri turni lavorativi alla signora ogni 15 giorni e, Pt_1 contestualmente, indicherà con una e-mail i giorni e gli orari in cui riuscirà ad occuparsi del minore nelle due settimane successive;
la signora settimanalmente, entro ogni Pt_1 giovedì/venerdì, previo raffronto con i propri turni lavorativi, comunicherà al i giorni di CP_1 permanenza del figlio presso il padre della settimana successiva;
qualora il padre non riuscisse ad occuparsi del minore per i 3 giorni di sua competenza settimanali, avrà la possibilità di recuperare il giorno perso nella settimana successiva;
3 per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, le stesse seguiranno i criteri dell'alternanza tra i genitori prevedendo ch trascorra con ciascun genitore il periodo che va dal 24/12 Per_1 al 31/12 ovvero dal 1/1 al 6/1. Si precisa che il bambino avrà comunque diritto durante il primo periodo, in un giorno da concordare preventivamente tra i genitori tra il 24, il 25 o il 26 di vedere l'altro genitore per lo scambio dei regali. Per quanto attiene le vacanze pasquali, Per_1 trascorrerà alternativamente il periodo che va dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola.
4 per quanto attiene le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ed il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza; festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà come anche il compleanno dei genitori;
5 per quanto attiene alle vacanze estive sino al compimento dei 8 anni trascorrerà con Per_1 ciascun genitore 15 giorni non consecutivi, con un massimo di 8 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
successivamente trascorrerà con ciascun genitore
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
6 si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con il figlio e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura del minore;
7 i signor onvengono che ogni sera il genitore che avrà con sé il minore effettuerà CP_1 Pt_1 una telefonata all'altro genitore al fine di scambiarsi informazioni in relazione al figlio minore e salutare il medesimo.
8 Il signo verserà mensilmente alla madre, la somma di €.250,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, fino all'indipendenza economica dello stesso. Detta somma sarà rivalutata ex ISTAT a decorrere da ottobre 2026.
9 Ciascun genitore sosterrà al 50% le documentate spese straordinarie, come identificate e suddivise dal relativo protocollo in uso presso il Tribunale di Asti 7/7/2017;
10 l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
11 il signo inoltre, sosterrà nella misura del 50% il costo dei buoni pasto occorrenti al figlio CP_1 quando inizierà le scuole (materna/elementari/medie). 12 I signor concordano sul pubblicare foto del minore sui social in modo tale però CP_1 Pt_1 che non sia riconoscibile da terzi.
13 I signori e si impegnano ad iniziare e completare un percorso psicologico CP_1 Pt_1 individuale al fine di dirimere tra loro i contrasti insorti ed insorgendi dovuti alla loro separazione, il tutto nel preminente interesse del figlio minor Per_1
14 I signori e si impegnano ad iscrivere il figlio minore alla scuola Pt_1 CP_1 Per_1 dell'Infanzia più vicina territorialmente all'attuale residenza della madre od a quelle successive, al fine di consentire al minore una corretta e sana crescita nonché di evitare spostamenti eccessivi.
15 I signor hiedono che venga continuato il monitoraggio ed il sostegno al nucleo CP_1 Pt_1 da parte dei servizi sociali competenti sino a quando sarà ritenuto necessario da questi ultimi.
Spese di lite compensate.”
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/06/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre in ordine all'affido in via esclusiva in suo favore del figlio minore (nato Persona_2 ad Asti il 05/02/2024), collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del minore e regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Il Giudice relatore nominato fissava udienza al 23/10/2025, incaricando altresì i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare.
In data 17/09/2025, si costituiva in giudizio il sig. ontestando in fatto e in diritto CP_1 le conclusioni di parte avversaria.
In data 18/09/2025, i servizi sociali relazionavano specificando che non vi erano motivi ostativi al raggiungimento di un accordo tra le parti, non ravvisando problematiche di incapacità genitoriale.
All'udienza del 23/10/2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come in epigrafe trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
---
I servizi sociali incaricati hanno riferito che la situazione attuale appare nettamente migliorata rispetto a quella risocntrata in passato, pur rappresentando l'opportunità di continuare il monitoraggio del nucleo al fine di poter valutare la tenuta della situazione di equilibrio raggiunta.
Alla luce di ciò, le conclusioni congiunte formulate dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico. In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
---
P.Q.M.
---
Il Tribunale di Asti definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione o istanza respinta, dispone che:
1 il figlio minore è affidato alla cura di entrambi i genitori – affidamento condiviso - con Per_1 residenza prevalente e anagrafica presso la madre in Asti, Viale Pilone nr. 88 e quelle successive;
2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze del bambino, almeno tre giorni a settimana con almeno un pernottamento, ed il signor si impegna a riaccompagnare presso la residenza CP_1 Per_1 materna dopo cena tra le ore 20.30 e le ore 21:30. Per permettere la miglior organizzazione delle visite, stante il fatto che entrambi i genitori svolgono il proprio lavoro su 2/3 turni, il signor CP_1 si impegna a comunicare i propri turni lavorativi alla signora ogni 15 giorni e, Pt_1 contestualmente, indicherà con una e-mail i giorni e gli orari in cui riuscirà ad occuparsi del minore nelle due settimane successive;
la signora settimanalmente, entro ogni Pt_1 giovedì/venerdì, previo raffronto con i propri turni lavorativi, comunicherà al i giorni di CP_1 permanenza del figlio presso il padre della settimana successiva;
qualora il padre non riuscisse ad occuparsi del minore per i 3 giorni di sua competenza settimanali, avrà la possibilità di recuperare il giorno perso nella settimana successiva;
3 per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, le stesse seguiranno i criteri dell'alternanza tra i genitori prevedendo che trascorra con ciascun genitore il periodo che va dal 24/12 Per_1 al 31/12 ovvero dal 1/1 al 6/1. Si precisa che il bambino avrà comunque diritto durante il primo periodo, in un giorno da concordare preventivamente tra i genitori tra il 24, il 25 o il 26 di vedere l'altro genitore per lo scambio dei regali. Per quanto attiene le vacanze pasquali, Per_1 trascorrerà alternativamente il periodo che va dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola.
4 per quanto attiene le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ed il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza; festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà come anche il compleanno dei genitori;
5 per quanto attiene alle vacanze estive, sino al compimento dei 8 anni trascorrerà con Per_1 ciascun genitore 15 giorni non consecutivi, con un massimo di 8 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
successivamente trascorrerà con ciascun genitore
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
6 si rimanda al piano genitoriale per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con il figlio e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura del minore;
7 i signori e onvengono che ogni sera il genitore che avrà con sé il minore effettuerà CP_1 Pt_1 una telefonata all'altro genitore al fine di scambiarsi informazioni in relazione al figlio minore e salutare il medesimo.
8 Il signor verserà mensilmente alla madre, la somma di € 250,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, fino all'indipendenza economica dello stesso. Detta somma sarà rivalutata ex ISTAT a decorrere da ottobre 2026.
9 Ciascun genitore sosterrà al 50% le documentate spese straordinarie, come identificate e suddivise dal relativo protocollo in uso presso il Tribunale di Asti 17/7/2017;
10 l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno tra i genitori;
11 il signor inoltre, sosterrà nella misura del 50% il costo dei buoni pasto occorrenti al figlio CP_1 quando inizierà le scuole (materna/elementari/medie).
12 I signori e concordano sul pubblicare foto del minore sui social in modo tale però CP_1 Pt_1 che non sia riconoscibile da terzi.
13 I signori e si impegnano ad iniziare e completare un percorso psicologico CP_1 Pt_1 individuale al fine di dirimere tra loro i contrasti insorti ed insorgendi dovuti alla loro separazione, il tutto nel preminente interesse del figlio minore Per_1
14 I signori e si impegnano ad iscrivere il figlio minore alla scuola Pt_1 CP_1 Per_1 dell'Infanzia più vicina territorialmente all'attuale residenza della madre od a quelle successive, al fine di consentire al minore una corretta e sana crescita nonché di evitare spostamenti eccessivi.
Dispone la continuazione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di monitoraggio e sostegno sino a quando sarà ritenuto necessario da questi ultimi.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per territorio ai fini della prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare. Così deciso in Asti, in data 6 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1151/2025 avente ad oggetto: filiazione legittima proposta da nato il [...] ad [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MACCARIO FRANCESCA come da procura allegata;
- ricorrente
CONTRO nata il [...] ad [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARPIGNANO IRENE come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1 il figlio minore sarà affidato alla cura di entrambi i Per_1 genitori – affidamento condiviso - con residenza prevalente e anagrafica presso la madre in Asti,
Viale Pilone nr. 88 e quelle successive;
2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze del bambino, almeno tre giorni a settimana con almeno un pernottamento, ed il signor si impegna a riaccompagnare presso la residenza CP_1 Per_1 materna dopo cena tra le ore 20.30 e le ore 21:30. Per permettere la miglior organizzazione delle visite, stante il fatto che entrambi i genitori svolgono il proprio lavoro su 2/3 turni, il signo CP_1 si impegna a comunicare i propri turni lavorativi alla signora ogni 15 giorni e, Pt_1 contestualmente, indicherà con una e-mail i giorni e gli orari in cui riuscirà ad occuparsi del minore nelle due settimane successive;
la signora settimanalmente, entro ogni Pt_1 giovedì/venerdì, previo raffronto con i propri turni lavorativi, comunicherà al i giorni di CP_1 permanenza del figlio presso il padre della settimana successiva;
qualora il padre non riuscisse ad occuparsi del minore per i 3 giorni di sua competenza settimanali, avrà la possibilità di recuperare il giorno perso nella settimana successiva;
3 per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, le stesse seguiranno i criteri dell'alternanza tra i genitori prevedendo ch trascorra con ciascun genitore il periodo che va dal 24/12 Per_1 al 31/12 ovvero dal 1/1 al 6/1. Si precisa che il bambino avrà comunque diritto durante il primo periodo, in un giorno da concordare preventivamente tra i genitori tra il 24, il 25 o il 26 di vedere l'altro genitore per lo scambio dei regali. Per quanto attiene le vacanze pasquali, Per_1 trascorrerà alternativamente il periodo che va dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola.
4 per quanto attiene le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ed il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza; festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà come anche il compleanno dei genitori;
5 per quanto attiene alle vacanze estive sino al compimento dei 8 anni trascorrerà con Per_1 ciascun genitore 15 giorni non consecutivi, con un massimo di 8 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
successivamente trascorrerà con ciascun genitore
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
6 si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con il figlio e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura del minore;
7 i signor onvengono che ogni sera il genitore che avrà con sé il minore effettuerà CP_1 Pt_1 una telefonata all'altro genitore al fine di scambiarsi informazioni in relazione al figlio minore e salutare il medesimo.
8 Il signo verserà mensilmente alla madre, la somma di €.250,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, fino all'indipendenza economica dello stesso. Detta somma sarà rivalutata ex ISTAT a decorrere da ottobre 2026.
9 Ciascun genitore sosterrà al 50% le documentate spese straordinarie, come identificate e suddivise dal relativo protocollo in uso presso il Tribunale di Asti 7/7/2017;
10 l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
11 il signo inoltre, sosterrà nella misura del 50% il costo dei buoni pasto occorrenti al figlio CP_1 quando inizierà le scuole (materna/elementari/medie). 12 I signor concordano sul pubblicare foto del minore sui social in modo tale però CP_1 Pt_1 che non sia riconoscibile da terzi.
13 I signori e si impegnano ad iniziare e completare un percorso psicologico CP_1 Pt_1 individuale al fine di dirimere tra loro i contrasti insorti ed insorgendi dovuti alla loro separazione, il tutto nel preminente interesse del figlio minor Per_1
14 I signori e si impegnano ad iscrivere il figlio minore alla scuola Pt_1 CP_1 Per_1 dell'Infanzia più vicina territorialmente all'attuale residenza della madre od a quelle successive, al fine di consentire al minore una corretta e sana crescita nonché di evitare spostamenti eccessivi.
15 I signor hiedono che venga continuato il monitoraggio ed il sostegno al nucleo CP_1 Pt_1 da parte dei servizi sociali competenti sino a quando sarà ritenuto necessario da questi ultimi.
Spese di lite compensate.”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/06/2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre in ordine all'affido in via esclusiva in suo favore del figlio minore (nato Persona_2 ad Asti il 05/02/2024), collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del minore e regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Il Giudice relatore nominato fissava udienza al 23/10/2025, incaricando altresì i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare.
In data 17/09/2025, si costituiva in giudizio il sig. ontestando in fatto e in diritto CP_1 le conclusioni di parte avversaria.
In data 18/09/2025, i servizi sociali relazionavano specificando che non vi erano motivi ostativi al raggiungimento di un accordo tra le parti, non ravvisando problematiche di incapacità genitoriale.
All'udienza del 23/10/2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come in epigrafe trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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I servizi sociali incaricati hanno riferito che la situazione attuale appare nettamente migliorata rispetto a quella risocntrata in passato, pur rappresentando l'opportunità di continuare il monitoraggio del nucleo al fine di poter valutare la tenuta della situazione di equilibrio raggiunta.
Alla luce di ciò, le conclusioni congiunte formulate dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico. In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Asti definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione o istanza respinta, dispone che:
1 il figlio minore è affidato alla cura di entrambi i genitori – affidamento condiviso - con Per_1 residenza prevalente e anagrafica presso la madre in Asti, Viale Pilone nr. 88 e quelle successive;
2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori nonché delle esigenze del bambino, almeno tre giorni a settimana con almeno un pernottamento, ed il signor si impegna a riaccompagnare presso la residenza CP_1 Per_1 materna dopo cena tra le ore 20.30 e le ore 21:30. Per permettere la miglior organizzazione delle visite, stante il fatto che entrambi i genitori svolgono il proprio lavoro su 2/3 turni, il signor CP_1 si impegna a comunicare i propri turni lavorativi alla signora ogni 15 giorni e, Pt_1 contestualmente, indicherà con una e-mail i giorni e gli orari in cui riuscirà ad occuparsi del minore nelle due settimane successive;
la signora settimanalmente, entro ogni Pt_1 giovedì/venerdì, previo raffronto con i propri turni lavorativi, comunicherà al i giorni di CP_1 permanenza del figlio presso il padre della settimana successiva;
qualora il padre non riuscisse ad occuparsi del minore per i 3 giorni di sua competenza settimanali, avrà la possibilità di recuperare il giorno perso nella settimana successiva;
3 per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, le stesse seguiranno i criteri dell'alternanza tra i genitori prevedendo che trascorra con ciascun genitore il periodo che va dal 24/12 Per_1 al 31/12 ovvero dal 1/1 al 6/1. Si precisa che il bambino avrà comunque diritto durante il primo periodo, in un giorno da concordare preventivamente tra i genitori tra il 24, il 25 o il 26 di vedere l'altro genitore per lo scambio dei regali. Per quanto attiene le vacanze pasquali, Per_1 trascorrerà alternativamente il periodo che va dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola.
4 per quanto attiene le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ed il giorno del compleanno del minore varrà il criterio dell'alternanza; festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà come anche il compleanno dei genitori;
5 per quanto attiene alle vacanze estive, sino al compimento dei 8 anni trascorrerà con Per_1 ciascun genitore 15 giorni non consecutivi, con un massimo di 8 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
successivamente trascorrerà con ciascun genitore
15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
6 si rimanda al piano genitoriale per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con il figlio e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura del minore;
7 i signori e onvengono che ogni sera il genitore che avrà con sé il minore effettuerà CP_1 Pt_1 una telefonata all'altro genitore al fine di scambiarsi informazioni in relazione al figlio minore e salutare il medesimo.
8 Il signor verserà mensilmente alla madre, la somma di € 250,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, fino all'indipendenza economica dello stesso. Detta somma sarà rivalutata ex ISTAT a decorrere da ottobre 2026.
9 Ciascun genitore sosterrà al 50% le documentate spese straordinarie, come identificate e suddivise dal relativo protocollo in uso presso il Tribunale di Asti 17/7/2017;
10 l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno tra i genitori;
11 il signor inoltre, sosterrà nella misura del 50% il costo dei buoni pasto occorrenti al figlio CP_1 quando inizierà le scuole (materna/elementari/medie).
12 I signori e concordano sul pubblicare foto del minore sui social in modo tale però CP_1 Pt_1 che non sia riconoscibile da terzi.
13 I signori e si impegnano ad iniziare e completare un percorso psicologico CP_1 Pt_1 individuale al fine di dirimere tra loro i contrasti insorti ed insorgendi dovuti alla loro separazione, il tutto nel preminente interesse del figlio minore Per_1
14 I signori e si impegnano ad iscrivere il figlio minore alla scuola Pt_1 CP_1 Per_1 dell'Infanzia più vicina territorialmente all'attuale residenza della madre od a quelle successive, al fine di consentire al minore una corretta e sana crescita nonché di evitare spostamenti eccessivi.
Dispone la continuazione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di monitoraggio e sostegno sino a quando sarà ritenuto necessario da questi ultimi.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per territorio ai fini della prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare. Così deciso in Asti, in data 6 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli