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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7297/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASSALLO Parte_1 C.F._1
UMBERTO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPPA ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
A seguito di pronuncia declinatoria di competenza emessa dal Giudice di Pace, ha Parte_1 riassunto dinanzi a questo Tribunale il giudizio da lui promosso per l'accertamento della sua qualità di amministratore del Condominio in Foggia e la conseguente condanna di “ad Controparte_2 CP_1 effettuare” in suo favore “il cambio di firma in ordine al conto corrente condominiale n. 102911367”, con riserva di agire per il risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto che è stato nominato amministratore del Condominio di via Lustro in Foggia in data 23.6.2015; che a seguito della nomina ha reiteratamente richiesto alla filiale di Foggia di “il cambio della firma” sul conto corrente condominiale “in CP_1 sostituzione di quella del precedente amministratore”, “fornendo ogni documentazione utile a tale adempimento”; che in particolare, preso atto del ritardo della banca nel dare riscontro alla richiesta, al fine di provare la propria legittimazione ha inviato all'istituto di credito il certificato di attribuzione del codice fiscale condominiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, recante l'indicazione del suo nominativo quale amministratore, nonchè un estratto del registro condominiale delle “nomine e revoche degli amministratori”. si è costituita anche nella fase di riassunzione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'atto di riassunzione perché depositato in forma cartacea e non in via telematica pur trattandosi di pagina 1 di 3 un atto endoprocessuale;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, deducendo di non aver potuto riscontrare positivamente la richiesta di in mancanza della trasmissione del Parte_1 verbale assembleare attestante la sua nomina quale amministratore.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della riassunzione sollevata da dovendosi al riguardo osservare in via assorbente che lo scopo dell'atto processuale, CP_1 ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto è visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti.
L'atto depositato in formato cartaceo non può essere dichiarato nullo quando ha raggiunto il proprio scopo, individuato nella messa in contatto delle parti fra loro e con l'ufficio giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772).
Le forme degli atti del processo, lungi dall'essere fini a sè stesse, intanto si concepiscono e si giustificano in quanto siano funzionali al perseguimento di un risultato, costituente l'obiettivo al quale mira la norma disciplinante la forma (così Cass., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726). L'inosservanza della prescrizione formale s'appalesa allora irrilevante, se l'atto viziato ha ugualmente raggiunto lo scopo voluto (cfr. in tema di notifica a mezzo PEC, Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665).
D'altra parte la Suprema Corte, in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dall'inosservanza di forme processuali non espressamente sanzionata in termini di nullità, ha affermato il principio secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo (conf. da ultimo Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez. Unite 4.3.2009 n. 5160).
Nel caso di specie l'atto di riassunzione depositato in forma cartacea ha comunque consentito l'instaurazione di un regolare contraddittorio processuale e dunque ha conseguito lo scopo primario perseguito.
Nel merito la domanda è infondata.
E' incontroverso e documentato che la banca non ha opposto un rifiuto arbitrario ed ingiustificato alla richiesta formulata in via stragiudiziale da , ma ha semplicemente richiesto di integrare Parte_1 la documentazione a sostegno della richiesta mediante la produzione del verbale assembleare attestante la sua nomina quale amministratore del condominio, documento mai fornito dall'attore neppure nel corso del presente giudizio.
Ora, è noto che il potere di nomina dell'amministratore spetta all'assemblea condominiale (art. 1129 co. 1 c.c.) e che la nomina deve essere formalmente accettata dal soggetto designato (art. 1129 co. 2 c.c.).
Conseguentemente, l'unico documento idoneo a valere come prova della qualità di amministratore è il verbale assembleare di nomina, che contiene la manifestazione della volontà dell'assemblea.
Il registro delle nomine e delle revoche degli amministratori previsto dall'art. 1130 co. 1 n 7 c.c., che contiene l'annotazione in ordine cronologico delle nomine e delle revoche dei vari amministratori che si susseguono nella gestione condominiale, è un documento meramente ricognitivo, una “memoria storica”, che non può sostituire il verbale assembleare ai fini della prova del valido conferimento del mandato di amministratore.
Come pure, a fortiori, non può valere come prova a detti fini il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che rileva ai soli fini fiscali nel rapporto con l'amministrazione finanziaria.
Pertanto, il rifiuto opposto da è giustificato e legittimo, avendo essa semplicemente richiesto CP_1
pagina 2 di 3 l'esibizione dell'unico documento idoneo a provare la legittimazione dell'attore ad operare sul conto corrente condominiale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7297/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASSALLO Parte_1 C.F._1
UMBERTO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPPA ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
A seguito di pronuncia declinatoria di competenza emessa dal Giudice di Pace, ha Parte_1 riassunto dinanzi a questo Tribunale il giudizio da lui promosso per l'accertamento della sua qualità di amministratore del Condominio in Foggia e la conseguente condanna di “ad Controparte_2 CP_1 effettuare” in suo favore “il cambio di firma in ordine al conto corrente condominiale n. 102911367”, con riserva di agire per il risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto che è stato nominato amministratore del Condominio di via Lustro in Foggia in data 23.6.2015; che a seguito della nomina ha reiteratamente richiesto alla filiale di Foggia di “il cambio della firma” sul conto corrente condominiale “in CP_1 sostituzione di quella del precedente amministratore”, “fornendo ogni documentazione utile a tale adempimento”; che in particolare, preso atto del ritardo della banca nel dare riscontro alla richiesta, al fine di provare la propria legittimazione ha inviato all'istituto di credito il certificato di attribuzione del codice fiscale condominiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, recante l'indicazione del suo nominativo quale amministratore, nonchè un estratto del registro condominiale delle “nomine e revoche degli amministratori”. si è costituita anche nella fase di riassunzione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'atto di riassunzione perché depositato in forma cartacea e non in via telematica pur trattandosi di pagina 1 di 3 un atto endoprocessuale;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, deducendo di non aver potuto riscontrare positivamente la richiesta di in mancanza della trasmissione del Parte_1 verbale assembleare attestante la sua nomina quale amministratore.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della riassunzione sollevata da dovendosi al riguardo osservare in via assorbente che lo scopo dell'atto processuale, CP_1 ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto è visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti.
L'atto depositato in formato cartaceo non può essere dichiarato nullo quando ha raggiunto il proprio scopo, individuato nella messa in contatto delle parti fra loro e con l'ufficio giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772).
Le forme degli atti del processo, lungi dall'essere fini a sè stesse, intanto si concepiscono e si giustificano in quanto siano funzionali al perseguimento di un risultato, costituente l'obiettivo al quale mira la norma disciplinante la forma (così Cass., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726). L'inosservanza della prescrizione formale s'appalesa allora irrilevante, se l'atto viziato ha ugualmente raggiunto lo scopo voluto (cfr. in tema di notifica a mezzo PEC, Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665).
D'altra parte la Suprema Corte, in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dall'inosservanza di forme processuali non espressamente sanzionata in termini di nullità, ha affermato il principio secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo (conf. da ultimo Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez. Unite 4.3.2009 n. 5160).
Nel caso di specie l'atto di riassunzione depositato in forma cartacea ha comunque consentito l'instaurazione di un regolare contraddittorio processuale e dunque ha conseguito lo scopo primario perseguito.
Nel merito la domanda è infondata.
E' incontroverso e documentato che la banca non ha opposto un rifiuto arbitrario ed ingiustificato alla richiesta formulata in via stragiudiziale da , ma ha semplicemente richiesto di integrare Parte_1 la documentazione a sostegno della richiesta mediante la produzione del verbale assembleare attestante la sua nomina quale amministratore del condominio, documento mai fornito dall'attore neppure nel corso del presente giudizio.
Ora, è noto che il potere di nomina dell'amministratore spetta all'assemblea condominiale (art. 1129 co. 1 c.c.) e che la nomina deve essere formalmente accettata dal soggetto designato (art. 1129 co. 2 c.c.).
Conseguentemente, l'unico documento idoneo a valere come prova della qualità di amministratore è il verbale assembleare di nomina, che contiene la manifestazione della volontà dell'assemblea.
Il registro delle nomine e delle revoche degli amministratori previsto dall'art. 1130 co. 1 n 7 c.c., che contiene l'annotazione in ordine cronologico delle nomine e delle revoche dei vari amministratori che si susseguono nella gestione condominiale, è un documento meramente ricognitivo, una “memoria storica”, che non può sostituire il verbale assembleare ai fini della prova del valido conferimento del mandato di amministratore.
Come pure, a fortiori, non può valere come prova a detti fini il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che rileva ai soli fini fiscali nel rapporto con l'amministrazione finanziaria.
Pertanto, il rifiuto opposto da è giustificato e legittimo, avendo essa semplicemente richiesto CP_1
pagina 2 di 3 l'esibizione dell'unico documento idoneo a provare la legittimazione dell'attore ad operare sul conto corrente condominiale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3