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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2889/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10:00, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2889/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. PATTUMELLI Parte_1 C.F._1
DAMASO parte attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO
[...] P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio esponendo in ricorso: Parte_1
- di aver lavorato come operaia agricola alle dipendenze della società agricola CP_2
dal 1.1.2015 al 3.1.2021 e di essere rimasta vittima di c.d. incidente sul lavoro in data
15.4.2020, allorquando cadeva durante lo svolgimento delle proprie mansioni riportando una frattura del malleolo peroneale sinistro, trattata successivamente con osteosintesi con applicazione di placca e viti;
- che l' ha riconosciuto la sussistenza di una malattia di origine professionale con CP_1
un grado di invalidità dapprima dell'8% e poi, in seguito al ricorso amministrativo dell'assicurata, del 10%, e ciò in data 16.3.2022;
pagina 2 di 7 - che il proprio Consulente avrebbe accertato, successivamente, un aggravamento dei postumi invalidanti del sinistro, che sarebbero oggi valutabili in una percentuale del
16%;
- che, pertanto, sussisterebbe il diritto ad ottenere dall' le provvidenze CP_1
corrispondenti all'aggravamento verificatosi.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio sul lavoro subito il 19-04-2020, ha subito una lesione Parte_1
dell'integrità psicofisica e che, pertanto, il relativo grado di menomazione, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 16%, ovvero la misura maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal 15-04-2020, ovvero dalla data che sarà
accertata in corso di causa e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a CP_1
parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i relativi ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo
alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio sul lavoro subito il 19-04-2020, ha subito una lesione Parte_1
dell'integrità psicofisica e che, pertanto, il relativo grado di menomazione, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 15%, ovvero la misura minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore all'11% a decorrere dal 15-04-
2020, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre CP_1
agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo
alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali pagina 3 di 7 (15%), I.V.A. e C.P.A.”.
Dichiara l'iniziale contumacia dell' , la causa è stata istruita disponendo apposita CP_1
CTU, depositata dal dr. in data 1.8.2025. Persona_1
L' si è tardivamente costituito in data 7.11.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
Il ricorso va rigettato.
È pacifico che in relazione alla malattia professionale patìta dalla ricorrente sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 10%.
Il Consulente d'ufficio nominato ha dal canto suo appurato che la ricorrente risulta affetta da: Esiti algofunzionali di pregressa frattura scomposta malleolo peroneale sin (cod.
291=3%; cod. 293= 3%), trattata con osteosintesi con placca e viti (cod. rif. 306=2%),
lieve sofferenza n. surale e fibre distali n. SPE di sin. EMG accertata (cod. 171=2%) ed esiti cicatriziali cm 11 al 1/3 distale di gamba sin (cod. 36 =2%). Nella perizianda sono presenti segni clinici di impegno funzionale a carico del 1/3 distale di gamba e caviglia
sinistra, con limitazione dei movimenti di pronosupinazione di oltre 1/4, lieve deficit della dorsi-flessione del piede/dita, dolorabilità alla digitopressione malleolare esterno, parestesie 1/3 distale di gamba e dorso piede, eccedenza perimetrica gamba e
perimalleolare, ed esiti cicatriziali, iatrogeni, di cm. È stata rilevata discreta difficoltà alla deambulazione e mantenimento della posizione sulle punte”.
Ha confermato l'origine professionale della malattia e del ritenuto aggravamento, ed ha concluso affermando che “Le menomazioni in atto rilevate (già riconosciute di natura professionale dall' con valutazione DB=10%), generano un peggioramento delle CP_1
condizioni generali della periziata rispetto a quelle preesistenti ed incidono negativamente
sulla complessiva attività psico-fisica della stessa, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 ( codici di riferimento : 291, 293, 306, 171, 36) CP_1
pagina 4 di 7 un danno biologico del 11% (undici per cento), ritenute tali a decorrere dal 09.06.2025, data di inizio delle operazioni peritali”.
Alcuna osservazione è stata formulata da parte ricorrente alle conclusioni della perizia, nonostante quest'ultima stimi il preteso aggravamento in misura proporzionalmente e consistentemente inferiore a quanto allegato dalla parte in ricorso.
Diversamente, , costituendosi tardivamente, ha formulato osservazioni alla perizia CP_1
che, quali mere difese che non allegano né introducono fatti nuovi rispetto a quelli tempestivamente resi oggetto di allegazione in giudizio, devono ritenersi ammissibili e tempestive, anche alla luce del chiaro orientamento fatto proprio dalle sezioni unite della
Cassazione con la nota pronuncia del 21.2.2022 n. 5624.
Ebbene, (i) se il tempo del ritenuto aggravamento è stato motivatamente ricondotto al momento delle operazioni peritali, e dunque al 9.6.2025, e (ii) se il Consulente giunge ad una stima della invalidità riconosciuta – ciò che rientra pur sempre nella sua discrezionalità valutativa, in ragione dell'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni siccome apprezzata in sede di OP – in misura appena superiore a quella già in precedenza riconosciuta (11% contro 10%), attribuendo a tutti i deficit riscontrati un determinato punteggio sulla base delle tabelle di legge, non può che condividersi l'osservazione critica del ctp di parte convenuta , che evidenzia come CP_1
“se trattasi di modifica intervenuta a far data dalle OP, la valutazione dei mezzi di sintesi dovrebbe essere esclusa. Questo poiché la RM caviglia e piede SX del 07/11/2022 ne
indica l'avvenuta rimozione”.
A prescindere, cioè, dalle ulteriori osservazioni critiche formulate alla Consulenza, appare evidente e conforme alla logica che (1) se si giunge ad una stima della invalidità
complessiva in misura pari al 11% attribuendo proprio all'elemento dell'avvenuto trattamento della frattura riportata in conseguenza al sinistro con placca e viti una incidenza limitativa della integrità psicofisica pari al 2%; (2) se l'aggravamento è
pagina 5 di 7 cronologicamente ricondotto al 9.6.2025; (3) se i mezzi di riduzione risultano rimossi sin dal 7.11.2022 (ctu. pag. 7), allora la presenza dei mezzi di riduzione della frattura non possa più essere considerato come elemento determinante l'invalidità complessiva in un momento – qual è quello rilevante nel presente giudizio per verificare la sussistenza dell'aggravamento preteso dalla ricorrente – successivo a quello in cui tali mezzi di riduzione risultano essere stati rimossi.
Tutto ciò, considerata l'entità della percentuale di invalidità assegnata alla presenza dei mezzi di riduzione della frattura (2%), l'esiguità della stima dell'invalidità in aggravamento proposta dal CTU, rispetto a quella già riconosciuta dall' (11% contro CP_1
10%, con una differenza di un solo punto percentuale), e quindi il fatto che l'incidenza dei mezzi di riduzione oggi assenti supera la differenza di invalidità in aggravamento stimata
(2% > 1%), impedisce di ritenere provata in giudizio la sussistenza dell'aggravamento siccome preteso dalla ricorrente.
Le spese del giudizio vanno compensate, considerandone gli esiti e la tardiva costituzione di . CP_1
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale e per l'intero tra loro, pur dandosi atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in base al disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese;
3. pone le spese di ctu definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale e per l'intero tra loro, pur dandosi atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in base al disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2889/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 10:00, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2889/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. PATTUMELLI Parte_1 C.F._1
DAMASO parte attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO
[...] P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio esponendo in ricorso: Parte_1
- di aver lavorato come operaia agricola alle dipendenze della società agricola CP_2
dal 1.1.2015 al 3.1.2021 e di essere rimasta vittima di c.d. incidente sul lavoro in data
15.4.2020, allorquando cadeva durante lo svolgimento delle proprie mansioni riportando una frattura del malleolo peroneale sinistro, trattata successivamente con osteosintesi con applicazione di placca e viti;
- che l' ha riconosciuto la sussistenza di una malattia di origine professionale con CP_1
un grado di invalidità dapprima dell'8% e poi, in seguito al ricorso amministrativo dell'assicurata, del 10%, e ciò in data 16.3.2022;
pagina 2 di 7 - che il proprio Consulente avrebbe accertato, successivamente, un aggravamento dei postumi invalidanti del sinistro, che sarebbero oggi valutabili in una percentuale del
16%;
- che, pertanto, sussisterebbe il diritto ad ottenere dall' le provvidenze CP_1
corrispondenti all'aggravamento verificatosi.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio sul lavoro subito il 19-04-2020, ha subito una lesione Parte_1
dell'integrità psicofisica e che, pertanto, il relativo grado di menomazione, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 16%, ovvero la misura maggiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal 15-04-2020, ovvero dalla data che sarà
accertata in corso di causa e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a CP_1
parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i relativi ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo
alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'infortunio sul lavoro subito il 19-04-2020, ha subito una lesione Parte_1
dell'integrità psicofisica e che, pertanto, il relativo grado di menomazione, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000, è pari al 15%, ovvero la misura minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore all'11% a decorrere dal 15-04-
2020, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre CP_1
agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo
alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali pagina 3 di 7 (15%), I.V.A. e C.P.A.”.
Dichiara l'iniziale contumacia dell' , la causa è stata istruita disponendo apposita CP_1
CTU, depositata dal dr. in data 1.8.2025. Persona_1
L' si è tardivamente costituito in data 7.11.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
Il ricorso va rigettato.
È pacifico che in relazione alla malattia professionale patìta dalla ricorrente sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 10%.
Il Consulente d'ufficio nominato ha dal canto suo appurato che la ricorrente risulta affetta da: Esiti algofunzionali di pregressa frattura scomposta malleolo peroneale sin (cod.
291=3%; cod. 293= 3%), trattata con osteosintesi con placca e viti (cod. rif. 306=2%),
lieve sofferenza n. surale e fibre distali n. SPE di sin. EMG accertata (cod. 171=2%) ed esiti cicatriziali cm 11 al 1/3 distale di gamba sin (cod. 36 =2%). Nella perizianda sono presenti segni clinici di impegno funzionale a carico del 1/3 distale di gamba e caviglia
sinistra, con limitazione dei movimenti di pronosupinazione di oltre 1/4, lieve deficit della dorsi-flessione del piede/dita, dolorabilità alla digitopressione malleolare esterno, parestesie 1/3 distale di gamba e dorso piede, eccedenza perimetrica gamba e
perimalleolare, ed esiti cicatriziali, iatrogeni, di cm. È stata rilevata discreta difficoltà alla deambulazione e mantenimento della posizione sulle punte”.
Ha confermato l'origine professionale della malattia e del ritenuto aggravamento, ed ha concluso affermando che “Le menomazioni in atto rilevate (già riconosciute di natura professionale dall' con valutazione DB=10%), generano un peggioramento delle CP_1
condizioni generali della periziata rispetto a quelle preesistenti ed incidono negativamente
sulla complessiva attività psico-fisica della stessa, determinando, in riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 ( codici di riferimento : 291, 293, 306, 171, 36) CP_1
pagina 4 di 7 un danno biologico del 11% (undici per cento), ritenute tali a decorrere dal 09.06.2025, data di inizio delle operazioni peritali”.
Alcuna osservazione è stata formulata da parte ricorrente alle conclusioni della perizia, nonostante quest'ultima stimi il preteso aggravamento in misura proporzionalmente e consistentemente inferiore a quanto allegato dalla parte in ricorso.
Diversamente, , costituendosi tardivamente, ha formulato osservazioni alla perizia CP_1
che, quali mere difese che non allegano né introducono fatti nuovi rispetto a quelli tempestivamente resi oggetto di allegazione in giudizio, devono ritenersi ammissibili e tempestive, anche alla luce del chiaro orientamento fatto proprio dalle sezioni unite della
Cassazione con la nota pronuncia del 21.2.2022 n. 5624.
Ebbene, (i) se il tempo del ritenuto aggravamento è stato motivatamente ricondotto al momento delle operazioni peritali, e dunque al 9.6.2025, e (ii) se il Consulente giunge ad una stima della invalidità riconosciuta – ciò che rientra pur sempre nella sua discrezionalità valutativa, in ragione dell'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni siccome apprezzata in sede di OP – in misura appena superiore a quella già in precedenza riconosciuta (11% contro 10%), attribuendo a tutti i deficit riscontrati un determinato punteggio sulla base delle tabelle di legge, non può che condividersi l'osservazione critica del ctp di parte convenuta , che evidenzia come CP_1
“se trattasi di modifica intervenuta a far data dalle OP, la valutazione dei mezzi di sintesi dovrebbe essere esclusa. Questo poiché la RM caviglia e piede SX del 07/11/2022 ne
indica l'avvenuta rimozione”.
A prescindere, cioè, dalle ulteriori osservazioni critiche formulate alla Consulenza, appare evidente e conforme alla logica che (1) se si giunge ad una stima della invalidità
complessiva in misura pari al 11% attribuendo proprio all'elemento dell'avvenuto trattamento della frattura riportata in conseguenza al sinistro con placca e viti una incidenza limitativa della integrità psicofisica pari al 2%; (2) se l'aggravamento è
pagina 5 di 7 cronologicamente ricondotto al 9.6.2025; (3) se i mezzi di riduzione risultano rimossi sin dal 7.11.2022 (ctu. pag. 7), allora la presenza dei mezzi di riduzione della frattura non possa più essere considerato come elemento determinante l'invalidità complessiva in un momento – qual è quello rilevante nel presente giudizio per verificare la sussistenza dell'aggravamento preteso dalla ricorrente – successivo a quello in cui tali mezzi di riduzione risultano essere stati rimossi.
Tutto ciò, considerata l'entità della percentuale di invalidità assegnata alla presenza dei mezzi di riduzione della frattura (2%), l'esiguità della stima dell'invalidità in aggravamento proposta dal CTU, rispetto a quella già riconosciuta dall' (11% contro CP_1
10%, con una differenza di un solo punto percentuale), e quindi il fatto che l'incidenza dei mezzi di riduzione oggi assenti supera la differenza di invalidità in aggravamento stimata
(2% > 1%), impedisce di ritenere provata in giudizio la sussistenza dell'aggravamento siccome preteso dalla ricorrente.
Le spese del giudizio vanno compensate, considerandone gli esiti e la tardiva costituzione di . CP_1
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale e per l'intero tra loro, pur dandosi atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in base al disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese;
3. pone le spese di ctu definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale e per l'intero tra loro, pur dandosi atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in base al disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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