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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice Daniela Bracci All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G.n. 44972/2024 da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1
Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 25.10.2022 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento sia del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 sia della condizione di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n. 104/1992. La domanda non
è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur riconoscendo l'istante portatrice di handicap grave da aprile 2024.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di CP_ Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. CP_ L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur affermando la sussistenza di una invalidità assoluta e di un quadro clinico oggettivamente compromesso.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente, infatti, ha rilevato che le patologie riscontrate limitano la funzione deambulatoria, la quale, tuttavia, avviene autonomamente con l'ausilio di un bastone e ad andatura cauta ma sicura;
il deficit deambulatorio riscontrato non mina, quindi, l'autonomia della ricorrente negli spostamenti né in ambito familiare né in ambito extrafamiliare. Residua a parere del consulente l'autonomia nelle operazioni quotidiane quali vestizione, igiene personale e uso dei servizi igienici;
le facoltà cognitive risultano conservate con capacità di usare il telefono, assumere farmaci, maneggiare denaro, approvvigionarsi e preparare i pasti.
Il consulente di ufficio ha confermato tale valutazione anche all'esito delle note critiche pervenute dal consulente di parte.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Non risulta peraltro allegata la relazione delle dimissioni ospedaliere del 27.09.2024 indicata nell'indice del ricorso. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Sussiste la condizione di portatore di handicap grave da aprile 2024; rigetta il ricorso;
Roma, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice Daniela Bracci All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G.n. 44972/2024 da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1
Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 25.10.2022 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento sia del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 sia della condizione di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n. 104/1992. La domanda non
è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur riconoscendo l'istante portatrice di handicap grave da aprile 2024.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di CP_ Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. CP_ L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur affermando la sussistenza di una invalidità assoluta e di un quadro clinico oggettivamente compromesso.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente, infatti, ha rilevato che le patologie riscontrate limitano la funzione deambulatoria, la quale, tuttavia, avviene autonomamente con l'ausilio di un bastone e ad andatura cauta ma sicura;
il deficit deambulatorio riscontrato non mina, quindi, l'autonomia della ricorrente negli spostamenti né in ambito familiare né in ambito extrafamiliare. Residua a parere del consulente l'autonomia nelle operazioni quotidiane quali vestizione, igiene personale e uso dei servizi igienici;
le facoltà cognitive risultano conservate con capacità di usare il telefono, assumere farmaci, maneggiare denaro, approvvigionarsi e preparare i pasti.
Il consulente di ufficio ha confermato tale valutazione anche all'esito delle note critiche pervenute dal consulente di parte.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Non risulta peraltro allegata la relazione delle dimissioni ospedaliere del 27.09.2024 indicata nell'indice del ricorso. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Sussiste la condizione di portatore di handicap grave da aprile 2024; rigetta il ricorso;
Roma, 26 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci