Articolo 4 della Legge 10 maggio 1970, n. 255
Articolo 3
Versione
31 maggio 1970
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 maggio 1970