Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.