Articolo 193 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 193.
(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici).

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento.

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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