TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9928 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 1 luglio 2025 alle ore 12,30 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna G.
Bisceglie è stata chiamata la causa iscritta al numero 7864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024.
È presente per la parte opponente l'Avv. Sergio D'Acuti, il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede la decisione.
Per la parte opposta è presente l'Avv. Fabio Messana, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e parimenti chiede la decisione.
Il Giudice dato atto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 17:40, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7864 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– C.F.: – nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma (RM) alla via Cola di Rienzo, n. 265 presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti che la difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice opponente -
E
– C.F.: – in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via Eugenio Checchi n. 60 presso lo studio dell'avv. Fabio Messana, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti;
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2024, a mezzo posta elettronica certificata Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 18.01.2024 ad istanza del per il pagamento Controparte_1
dell'importo complessivo di Euro 37.375,55, oltre interessi e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10274/2023 emesso in data 7.6.2023 dal Tribunale Civile di
Roma e notificato in data 07.07.2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo il seguente unico motivo che si riassume sinteticamente: «Nullità ed inesistenza della notifica dell'atto di precetto e dell'ingiunzione di pagamento
eseguita ex art. 140 c.p.c. ad un errato indirizzo».
Ha concluso, pertanto, come segue: «
1. Accertare e dichiarare la nullità della notificazione del precetto e
degli atti ad esso prodromici (decreto ingiuntivo) e per l'effetto dichiarare l'estinzione di eventuali
procedure esecutive intraprese.
3. Sospendere l'esecuzione del precetto con consequenziale adozione di
tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
L'opposto , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata CP_1
opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 01.10.2024 parte opponente ha rinunciato all'istanza cautelare.
In seguito, disatteso l'invito alle parti a comparire per il tentativo di conciliazione, il giudizio è stato rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata per quanto qui di seguito esposto.
In ordine alla distinzione tra nullità e inesistenza della notifica la Suprema Corte di legittimità a Sezioni
Unite ̶ con le sentenze gemelle n. 14916 e 14917 del 20.07.2016 ̶ ha chiarito che la categoria dell'inesistenza della notificazione va delimitata ai soli casi in cui l'atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, requisiti consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato.
3 La Corte, inoltre, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla questione chiarendo che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo - anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario - non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della proposizione dell'opposizione; la notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorché privo di astratto collegamento con il destinatario (nel caso in esame invece sussiste!!) è dunque affetta da nullità e non da inesistenza e, come tale, è sanata dalla costituzione dell'intimato.
Nella specie, pertanto, la doglianza di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, consente esclusivamente la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mentre non può dedotta mediante l'opposizione a precetto ex art. 615 o 617 c.p.c.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi,
nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi in considerazione dell'attività
svolta e dell'unica questione giuridica trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida per compensi in complessivi Euro 3.800,00, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, all'udienza del 1 luglio 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
4