Art. 3.
Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite ne' potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.
Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite ne' potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.