Articolo 3 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 dicembre 1971
Art. 3.
Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite ne' potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1971