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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/09/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2798/2024 di R.G. avente ad oggetto: Sfratto morosità locazione commerciale
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASAMASSIMA ENRICA, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in DI MA;
OPPOSTA INTIMANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. DINOI MAURIZIO, in virtù di mandato in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in DI MA .
OPPONENTE INTIMATO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità premesso di essere proprietaria di un immobile Parte_1 situato in TO (TA) TO (TA) alla Via Papa Giovanni XXIII, n.18 e censito in catasto cat. C2, classe 2; che tale immobile era stato concesso in locazione ad uso diverso e, segnatamente, ad uso commerciale al sig. titolare della ditta individuale “Il buon gusto di Sasso Cosimo” il quale subentrava nella CP_1 conduzione del detto immobile, originariamente concesso in locazione ad altro soggetto, giusta del
14.08.2007, registrato in Taranto al n. 3958- serie 2; che detto contratto della durata di anni sei, decorrenti dal
1 01.08.2007, con rinnovo tacito per un uguale periodo, prevedeva il pagamento canone annuo di € 15.600,00; che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento delle mensilità da febbraio a maggio 2024 per un importo complessivo di € 5.200,00 nonché nel pagamento della complessiva somma di € 1.789,51 per oneri e spese condominiali come di seguito specificati: € 447,33 per consuntivo 2021, € 459,32 spese amm.ne, €
112,32 per Enel e manutenzione autoclave ed € 770,54 per spese acqua, intimava al sig. CP_1 sfratto per morosità;
Si costituiva parte intimata opponendosi ed eccepiva: a) Insussistenza della morosità. Insussistenza dell'inadempimento. Scarsa importanza dell'inadempimento per avere provveduto, successivamente alla data di notifica dell'intimazione e nelle more dell'udienza fissata per la convalida, al saldo dei canoni scaduti ed impagati, nonché degli oneri e spese condominiali di cui all'atto di intimazione e del canone per la mensilità di giugno 2024; b) ritardo nella prestazione per causa non imputabile al debitore;
c) inadempimento del locatore per mancata manutenzione straordinaria ex art 1576 e 1575 c. 2 c.c.
All'esito della prima udienza di intimazione di sfratto per morosità, il giudice non emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito, rinviava la causa all'udienza del 21.11.2024 ed assegnava alle parti termine per avviare la mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Esperito inutilmente il procedimento di mediazione il successivo giudizio, iscritto al n. 2798/2024, proseguiva nel merito.
Depositate le memorie integrative ed istruita la causa con deposito di note difensive istruttorie e documenti ed assunte le prove per interpello ammesse, la causa veniva rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante inerente la declaratoria di inadempimento grave imputabile al conduttore, idoneo alla risoluzione contrattuale, è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Invero, il soggetto che agisce per l'inadempimento contrattuale dell'altra parte deve fornire prova, prioritariamente, della fonte del proprio diritto. Fonte del proprio diritto di rivendicare il pagamento dei canoni di locazione, data dal contratto di locazione concluso tra le parti e debitamente prodotto in giudizio. In forza di tale negozio giuridico, parte intimante ha dedotto il mancato pagamento delle mensilità da febbraio a maggio
2024 per un importo complessivo di € 5.200,00 nonché nel pagamento della complessiva somma di €
1.789,51 per oneri e spese condominiali. Mancato pagamento del canone di locazione indicato in atto di
2 citazione per intimazione di sfratto per morosità che parte conduttrice / opponente non ha affatto contestato, rilevando, anzi, l'avvenuto versamento successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto per morosità.
Orbene, è insegnamento cristallizzato della Suprema Corte di Cassazione quello per cui “Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale” (Cassazione civile, sez. III, 29/09/2006, n. 21242).
Pagamento del canone di locazione che va rapportato al momento dell'esecuzione dello stesso che, allorquando eseguito successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto, non spiega effetto elusivo dello stato di morosità. Infatti, “è irrilevante che il conduttore, dopo la notifica dell'atto di intimazione per morosità, abbia pagato tutti i canoni dovuti, atteso che tale comportamento non incide sulla valutazione della gravità dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento” (Cassazione civile, sez. III, 17/09/2013, n. 21156).
Ed è al momento della notifica dell'intimazione di sfratto che deve farsi riferimento in ordine al mancato versamento dei canoni di locazione e, quindi, alla valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria della risoluzione per inadempimento del conduttore.
Orbene, dall'esame degli atti prodotti in giudizio, emerge inequivocabilmente che parte conduttrice, seppur per le giustificazioni addotte che non possono rilevare in quanto ai fini della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, a nulla rileva la circostanza che, prima della intimazione di sfratto, il locatore non abbia mai chiesto né sollecitato l'adempimento, giacché “…tale inerzia non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità…” (Cass. Civ. III sez. Ord. n. 27955/20) non ha adempiuto all'obbligazione primaria sullo stesso gravante, rendendosi appunto moroso.
Ed allora, è indubbio affermare che il conduttore è da ritenersi gravemente inadempiente alla propria obbligazione, per il periodo indicato in atto di intimazione di sfratto per morosità, a nulla rilevando i periodi successivi alla notifica dell'atto. Inadempimento da cui, inevitabilmente, non può non derivare la declaratoria di risoluzione contrattuale imputabile ad esso conduttore.
Ne consegue che, la domanda di risoluzione contrattuale, per inadempimento imputabile al conduttore derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione primaria inerente la corresponsione del canone di locazione, deve essere accolta.
3 Consegue altresì, la condanna del sig. al rilascio dell'immobile locato in favore della sig.ra CP_1
entro il 16.10.2025. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dr.ssa Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del si. Parte_1
, così dispone: CP_1
1) Dichiara risolto il contratto di locazione tra la sig.ra ed il sig. per grave Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultimo relativo all'immobile sito in TO (TA) alla Via Papa Giovanni XXIII,
n.18 e censito in catasto cat. C2, classe 2;
2) Per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile locato in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
entro il 16.10.2025;
[...]
3) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.628,00, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 76,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CAP, come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 16/09/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2798/2024 di R.G. avente ad oggetto: Sfratto morosità locazione commerciale
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASAMASSIMA ENRICA, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in DI MA;
OPPOSTA INTIMANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. DINOI MAURIZIO, in virtù di mandato in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in DI MA .
OPPONENTE INTIMATO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità premesso di essere proprietaria di un immobile Parte_1 situato in TO (TA) TO (TA) alla Via Papa Giovanni XXIII, n.18 e censito in catasto cat. C2, classe 2; che tale immobile era stato concesso in locazione ad uso diverso e, segnatamente, ad uso commerciale al sig. titolare della ditta individuale “Il buon gusto di Sasso Cosimo” il quale subentrava nella CP_1 conduzione del detto immobile, originariamente concesso in locazione ad altro soggetto, giusta del
14.08.2007, registrato in Taranto al n. 3958- serie 2; che detto contratto della durata di anni sei, decorrenti dal
1 01.08.2007, con rinnovo tacito per un uguale periodo, prevedeva il pagamento canone annuo di € 15.600,00; che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento delle mensilità da febbraio a maggio 2024 per un importo complessivo di € 5.200,00 nonché nel pagamento della complessiva somma di € 1.789,51 per oneri e spese condominiali come di seguito specificati: € 447,33 per consuntivo 2021, € 459,32 spese amm.ne, €
112,32 per Enel e manutenzione autoclave ed € 770,54 per spese acqua, intimava al sig. CP_1 sfratto per morosità;
Si costituiva parte intimata opponendosi ed eccepiva: a) Insussistenza della morosità. Insussistenza dell'inadempimento. Scarsa importanza dell'inadempimento per avere provveduto, successivamente alla data di notifica dell'intimazione e nelle more dell'udienza fissata per la convalida, al saldo dei canoni scaduti ed impagati, nonché degli oneri e spese condominiali di cui all'atto di intimazione e del canone per la mensilità di giugno 2024; b) ritardo nella prestazione per causa non imputabile al debitore;
c) inadempimento del locatore per mancata manutenzione straordinaria ex art 1576 e 1575 c. 2 c.c.
All'esito della prima udienza di intimazione di sfratto per morosità, il giudice non emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito, rinviava la causa all'udienza del 21.11.2024 ed assegnava alle parti termine per avviare la mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Esperito inutilmente il procedimento di mediazione il successivo giudizio, iscritto al n. 2798/2024, proseguiva nel merito.
Depositate le memorie integrative ed istruita la causa con deposito di note difensive istruttorie e documenti ed assunte le prove per interpello ammesse, la causa veniva rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante inerente la declaratoria di inadempimento grave imputabile al conduttore, idoneo alla risoluzione contrattuale, è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Invero, il soggetto che agisce per l'inadempimento contrattuale dell'altra parte deve fornire prova, prioritariamente, della fonte del proprio diritto. Fonte del proprio diritto di rivendicare il pagamento dei canoni di locazione, data dal contratto di locazione concluso tra le parti e debitamente prodotto in giudizio. In forza di tale negozio giuridico, parte intimante ha dedotto il mancato pagamento delle mensilità da febbraio a maggio
2024 per un importo complessivo di € 5.200,00 nonché nel pagamento della complessiva somma di €
1.789,51 per oneri e spese condominiali. Mancato pagamento del canone di locazione indicato in atto di
2 citazione per intimazione di sfratto per morosità che parte conduttrice / opponente non ha affatto contestato, rilevando, anzi, l'avvenuto versamento successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto per morosità.
Orbene, è insegnamento cristallizzato della Suprema Corte di Cassazione quello per cui “Il mancato pagamento del canone di locazione costituisce grave inadempimento per la inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale” (Cassazione civile, sez. III, 29/09/2006, n. 21242).
Pagamento del canone di locazione che va rapportato al momento dell'esecuzione dello stesso che, allorquando eseguito successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto, non spiega effetto elusivo dello stato di morosità. Infatti, “è irrilevante che il conduttore, dopo la notifica dell'atto di intimazione per morosità, abbia pagato tutti i canoni dovuti, atteso che tale comportamento non incide sulla valutazione della gravità dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento” (Cassazione civile, sez. III, 17/09/2013, n. 21156).
Ed è al momento della notifica dell'intimazione di sfratto che deve farsi riferimento in ordine al mancato versamento dei canoni di locazione e, quindi, alla valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria della risoluzione per inadempimento del conduttore.
Orbene, dall'esame degli atti prodotti in giudizio, emerge inequivocabilmente che parte conduttrice, seppur per le giustificazioni addotte che non possono rilevare in quanto ai fini della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, a nulla rileva la circostanza che, prima della intimazione di sfratto, il locatore non abbia mai chiesto né sollecitato l'adempimento, giacché “…tale inerzia non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità…” (Cass. Civ. III sez. Ord. n. 27955/20) non ha adempiuto all'obbligazione primaria sullo stesso gravante, rendendosi appunto moroso.
Ed allora, è indubbio affermare che il conduttore è da ritenersi gravemente inadempiente alla propria obbligazione, per il periodo indicato in atto di intimazione di sfratto per morosità, a nulla rilevando i periodi successivi alla notifica dell'atto. Inadempimento da cui, inevitabilmente, non può non derivare la declaratoria di risoluzione contrattuale imputabile ad esso conduttore.
Ne consegue che, la domanda di risoluzione contrattuale, per inadempimento imputabile al conduttore derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione primaria inerente la corresponsione del canone di locazione, deve essere accolta.
3 Consegue altresì, la condanna del sig. al rilascio dell'immobile locato in favore della sig.ra CP_1
entro il 16.10.2025. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dr.ssa Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del si. Parte_1
, così dispone: CP_1
1) Dichiara risolto il contratto di locazione tra la sig.ra ed il sig. per grave Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultimo relativo all'immobile sito in TO (TA) alla Via Papa Giovanni XXIII,
n.18 e censito in catasto cat. C2, classe 2;
2) Per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile locato in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
entro il 16.10.2025;
[...]
3) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.628,00, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 76,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CAP, come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 16/09/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
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