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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8398 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA PE Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. LF LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 52703/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Luca
Carbone giusta procura poste in calce all'atto di citazione, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Emilia n.88;
ATTORE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Cervone,
NA OS Di IO, VI ER, UC AO ed LI NK, iscritti nell'Elenco Speciale
e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Monzambano n.10, presso il loro CP_1 studio, giusta procure posta in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OGGETTO: appalto pubblico.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12 settembre 2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio l' chiedendo, come precisato Parte_1 CP_1 nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c.: previo accertamento del grave inadempimento, da parte di alle proprie obbligazioni, CP_1 di legge e convenzionali, relative al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 8 gennaio 2007
e/o, in ogni caso, previo accertamento della fondatezza delle domande contenute nelle riserve formulate da essa impresa appaltatrice ed oggetto di trattazione in citazione, di condannare l'
[...] al pagamento in favore di essa attrice delle somme come indicate nelle conclusioni, oltre CP_1 rivalutazione ed interessi, in conseguenza dei fatti denunciati di cui alle riserve 11, 12, 13, da 15 a
18, da 20 a 28, da 31 a 44; 46, da 48 a 59; da 61 a 68; da 72 a 75; da 78 a 84; 86, 87, 90, 91, da 93 a
97; da 101 a 104, il tutto per un importo complessivo di € 54.468.208,88 o per la diversa somma accertata o che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
di accertare e dichiarare, altresì:
l'inefficacia delle prescrizioni impartite con l'Ordine di servizio n. 45 del 5 agosto 2010 per tutte le ragioni esposte in narrativa con riferimento alla riserva n. 30; la fondatezza delle contestazioni e richieste svolte da essa impresa nell'ambito delle riserve n. 14 (a sostegno della riserva n. 78), n. 45 (a sostegno della riserva n. 46), nn. 85 e 88 (a sostegno della riserva n. 44), n.
77 (a sostegno delle riserve nn. 56 e 57), nn. 98 e 99 (a sostegno delle riserve nn. 78, 79, 80, 81, 83,
84, 85, 86, 87 e 97) e, anche per effetto di ciò, di condannare l' al pagamento della somma CP_1 richiesta al precedente punto o del diverso importo accertato o che sarà ritenuto di giustizia, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo.
L si costituiva in giudizio nel procedimento chiedendo di dichiarare: CP_1 l'inammissibilità delle riserve 14, 30, 50, 59, 62, 68, 77, 98 e 99 per assoluta mancanza di quantificazione;
l'inammissibilità delle riserve 11, 12, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46,
48, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 75, 78, 79, 81 per iscrizione o quantificazione tardiva;
il difetto di giurisdizione con riferimento alla riserva 62; nonché, comunque, di rigettare nel merito le domande attoree.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed esperita perizia (con successivi chiarimenti ed integrazione); preliminarmente il Tribunale conferma le ordinanze istruttorie già emesse per i motivi ivi indicati a cui integralmente ci si riporta.
Nel merito, va osservato che oggetto del procedimento è il documentato e non contestato contratto di appalto, intercorso tra le parti, in data 08/01/2007, concernente i lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR dell'autostrada SA-RC-TRONCO 1-Tratto 5-
Lotto 4 dal Km.47+800 al Km.53+800”, in base al progetto esecutivo n.5008 del 27/09/2004 redatto dall'ATI (mandataria)- il tracciato si Controparte_2 Controparte_3 sviluppava tra le Progressive chilometriche 47+800 e 53+800 dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria parte in variante e parte sul tracciato esistente seguendo due assi con tracciati indipendenti.
Le opere principali previste nel progetto a base di gara sono state: la Galleria Naturale
Sant'Angelo, la Galleria Naturale San Michele, il Viadotto Farneta ed il Viadotto NO.
Sinteticamente, va rilevato che la parte attrice rappresentava come già nel periodo iniziale dei lavori erano state approvate due perizie di variante e sottolineava che, sin dall'avvio delle attività, la commessa era stata contraddistinta da una serie di gravi problematiche e disagi operativi riconducibili alla responsabilità della stazione appaltante.
Sottolineava che al primo ottobre 2008, data dell'emissione del quarto s.a.l. erano state già iscritte nella contabilità dieci riserve che erano state sottoposte, prima, all'esame di Commissione nominata ex art.240 D.Lgs. 163/2006 e, poi, oggetto di sentenza irrevocabile con condanna della
Stazione Appaltante al pagamento dell'importo di euro 84.915.094,73 per le riserve 1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10 (2 e 4 erano state rinunciate) (doc.249 ter).
Rilevava, quindi, che la riserva più importante era la n.5 che in parte era stata risolta con l'approvazione di una terza perizia di variante ed esponeva le diverse problematiche oggetto delle riserve azionate apposte successivamente al quarto s.a.l. e non oggetto della suddetta sentenza.
Sinteticamente va osservato che l' ripercorrendo l'andamento dell'esecuzione dei lavori CP_1 oggetto del contratto di appalto, lamentava una non corretta organizzazione del cantiere ad opera della società appaltatrice, deducendo che i danni lamentati da parte attrice erano imputabili alle inadempienze poste in essere dalla stessa, la quale, a causa della sua perdurante inerzia, aveva condotto le lavorazioni con tempi spropositati secondo le proprie convenienze.
Lamentava, altresì, che anche i ritardi relativi alla redazione dello stato finale e del certificato di collaudo erano stati conseguenza dell'inerzia dell'impresa nella rimozione dei vizi e non conformità rilevate dalla a causa della mancata tempestiva trasmissione dei disegni contabili, CP_4 posti convenzionalmente a carico dell'appaltatrice.
Ai fini di dare un rapido quadro dell'andamento del contratto, va osservato che, come emerge dalla perizia, in base alla documentazione allegata è risultato che:
i lavori erano stati consegnati il 13.2.2007 con verbale redatto in pari data e firmato con riserva da parte dell'impresa; l'ultimazione dei lavori era stata fissata per il giorno 3.11.2008; vi erano state sette perizie di variante, di cui le più rilevanti erano la seconda approvata il 15-
12-2008 con diminuzione di spesa che aveva ridotto l'importo a € 140.027.738,82; la terza perizia di variante tecnica che aveva riguardato un aumento di spesa di € 26.814.581,95, e con un maggior tempo per l'ultimazione con nuova scadenza contrattuale al 20.5.2010; la quinta perizia variante tecnica - approvazione 28.1.2011- riguardante maggiori lavori con un incremento dell'importo contrattuale di € 15.337.995,72 e con la nuova scadenza contrattuale al 29.11.2011;
i s.a.l. emessi sono stati ventisei e, con la proroga concessa da ultimo in data 7.3.2012, la fissazione della nuova e definitiva scadenza contrattuale dei lavori era al 15.3.2012.
Riguardo l'ultimazione dei lavori è risultato che: il direttore dei lavori emetteva certificato di ultimazione dei lavori in data 27.3.2012, attesa l'avvenuta sostanziale ultimazione al 15.3.2012, assegnando ulteriori 60 gg -cioè, entro il
14.5.2012- per il completamento delle lavorazioni residuali, marginali;
con verbale di constatazione del 22.5.2012, il direttore dei lavori, avendo verificato che le lavorazioni marginali non erano state completate, emetteva nuovo certificato di ultimazione dei lavori del 13.11.2012, accertando che i lavori erano stati definitivamente ultimati in data 7.11.2012
e, dunque, con 237 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale, comminando la corrispondente penale contrattuale, applicata in sede di conto finale;
l'opera è stata collaudata in data 16.10.2015, giusto verbale di collaudo finale, datato
15/10/2015, sul quale sono state apposte dall'impresa ulteriori 4 riserve, dal nr.101 al nr104.
Ciò detto, prima di passare all'esame le singole riserve, in ordine alle questioni di ammissibilità
e tempestività delle stesse e della decadenza dell'appaltatore da avanzare le medesime (ex art.165
D.P.R. 554/1999) , va osservato innanzitutto che la maggior parte delle contestazioni avanzate al riguardo dall' riguardano la mancata quantificazione della riserva una volta formulata e la CP_1 distanza temporale intercorsa tra la formulazione e la quantificazione, avvenuta in molti casi al s.a.l. 26; inoltre, in alcuni casi è contestata la tardività dell'iscrizione in relazione al momento di emergenza dell'evento lesivo.
Va considerato, al riguardo, che, come evincibile dall'orientamento della Corte di Cassazione
(cfr. tra le altre, Cass. n.10949/2014 e n.7479/2017, ordin. 11188/2018), seppur la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, il "quantum" può essere successivamente indicato nel caso in cui la sua determinazione non sia concretamente possibile contestualmente alla percepibilità della dannosità dell'evento contestato;
tale quantificazione va, comunque, tempestivamente effettuata al momento in cui l'appaltatrice abbia gli elementi per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il denunciato fatto dannoso comporterebbe a fronte delle ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica.
Nei casi rilevati in sede di perizia, come condivisibilmente evidenziato dal c.t.u., la ritardata quantificazione delle riserve (come si vedrà nello specifico analizzando le singole riserve) non è mai stata giustificata né la parte attrice ha fornito un'adeguata e comprovata motivazione degli eccepiti ritardi, se non con una generica affermazione di stile.
Sul punto, va considerato come si ritenga che sia onere dell'appaltatore dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di avanzare tempestivamente le riserve, sia riguardo all'individuazione dell'evento lesivo che alla sua quantificazione, con la conseguenza che tutte le riserve che sono incorse in tale vizio per le quali è stata eccepita l'intempestività devono ritenersi inammissibili.
In base a detti criteri devono ritenersi inammissibili le seguenti riserve.
Deve ritenersi inammissibile la riserva 26, apposta all'O.d.S. 38 18.2.2010 e trascritta al s.a.l.
11 per non congruità e remuneratività dei prezzi ivi imposti rispetto alla reale consistenza dei lavori, in quanto tardivamente quantificata dopo due anni e fornendo solo un importo complessivo privo di qualsiasi specificazione.
Ugualmente deve dirsi per la riserva 33, iscritta al s.a.l. 16, per maggiori corrispettivi dovuti in dipendenza della posa in opera di segnaletica e presidi aggiuntivi rispetto alle previsioni convenzionali, effettuata su richiesta D.L. con nota 18.11.2010.
L'Impresa, come anche per la riserva precedente, ha motivato la ritardata quantificazion con la circostanza di averla quantificata non appena in possesso di tutti gli elementi giustificativi senza spiegare la causa per cui, per oneri inerenti a disposizioni del 2010, la quantificazione sia stata trascritta solo dopo due anni (nell'ultimo s.a.l.).
Altrettanto deve dirsi per la riserva 43, inerente ai maggiori oneri progettuali in relazione all'O.d.S. 53 del giorno 1/3/2011, in considerazione del lungo tempo trascorso tra formulazione e quantificazione. Infatti, trattasi di un onere di progettazione esecutiva sostenuto nel febbraio 2011, iscritto nel s.a.l. 18 con quantificazione all'ultimo s.a.l. 26 al 07/11/ 2012, risultando incomprensibile perché il maggiore onere progettuale sia diventato quantificabile dopo un anno dal fatto e non a conclusione della specifica vicenda.
Devono, poi, ritenersi inammissibili sempre per ingiustificata tardiva quantificazione: la riserve 44, iscritta al s.a.l. 18, supportata dalle riserve 85 ed 88 e quantificata all'ultimo s.a.l., inerente alla richiesta di maggiori oneri per l'attività di progettazione ed esecuzione in ripristino conseguente al diffuso fenomeno di instabilità superficiale che aveva interessato alcune scarpate;
la riserva 52, iscritta al s.a.l. 20 e quantificata nel s.a.l. 26, inerente agli oneri per i servizi di polizia stradale diretti a regolare il traffico;
la riserva 66, inerente ad oneri per lavorazioni rallentate a causa della loro esecuzione in presenza di traffico a seguito della chiusura al traffico della carreggiata per un tempo inferiore a quello ritenuto necessario, per cui vi è stata la mancata registrazione della domanda negli atti contabili.
Riguardo le riserve 81 e 86 le stesse devono ritenersi inammissibili, in quanto tardivamente quantificate, rispettivamente nel conto finale e nell'atto di costituzione.
In particolare, la riserva 86, relativa alla lavorazione di ripristino a norma di legge della barriera tipo H3, ordinata dopo la fine dei lavori ma prima della stesura del conto finale è stata iscritta su detto conto ma quantificata ingiustificatamente con la domanda giudiziale.
La riserva 81, relativa a maggiori oneri richiesti per le recinzioni al di sotto dei viadotti Pt_2
e NO oltre ad essere iscritta al s.a.l. di pertinenza (il 26) doveva essere anche quantificata in detto stato di avanzamento lavori, mentre l'impresa ha provveduto ingiustificatamente solo nel conto finale.
Deve, ritenersi, poi, inammissibile per tardiva quantificazione la riserva 21.
In particolare, va rilevato al riguardo che il direttore dei lavori con ODS 34 del 27/10/2009 ordinava la demolizione di un muro, ordine al quale l'impresa non ottemperava;
l' con altra CP_1 nota del 20/04/2010 reiterava l'ordine ed alla fine del mese di giugno 2011 l'impresa provvedeva, sicché la riserva andava quantificata al per lavori a tutto il 11/7/2011. Parte_3
Sul punto deve ritenersi infondata la contestazione dell'impresa dell'impossibilità di quantificare la riserva al s.a.l. 21 e dell'affermazione della tempestiva quantificazione al per CP_5 lavori a tutto il 02/12/2011 partendo dal presupposto che i lavori di demolizione erano stati eseguiti dal subappaltatore, che aveva sottoscritto il relativo contratto di subappalto il 12/02/2012.
La parte attrice, al riguardo ha sostenuto, altresì, in conclusionale, che “le lavorazioni oggetto di riserva rappresentano solo una parte dell'oggetto del contratto di subappalto, la cui negoziazione non ha dovuto, pertanto, necessariamente precedere la realizzazione di tale parte d'opera -non particolarmente onerosa e significativa nell'economia del subappalto-, che è stata eseguita in via anticipata dall'impresa subappaltatrice nelle more della sottoscrizione del contratto”.
In proposito, va evidenziato che il contratto di subappalto a cui fa riferimento l'impresa è successivo anche al s.a.l. 23, ove è stata effettuata la quantificazione della riserva, e che non è stata prodotta la prova che la demolizione eseguita nel 2011 sia coincidente con quella oggetto del contratto di subappalto in questione, non essendo sufficiente, a tal fine, la circostanza che entrambe le demolizioni riguardavano la zona relativa al viadotto del . Pt_2
Va dichiarata l'inammissibilità della riserva 63 per la tardiva quantificazione della stessa in quanto iscritta al s.a.l. 22 al 18/10/2011 e quantificata al Sal 26, che è quello finale, a tutto il
07/11/2011.
Nello specifico con detta riserva l'impresa aveva richiesto il ristoro per il rallentamento esecutivo, nella posa del tappettino di usura a causa del mancato rilascio da parte dell' CP_1 dell'ordinanza di limitazione del traffico richiesta dall'appaltatrice nell'agosto 2011.
La riserva è intempestiva perché per giustificare il ritardo di quantificazione in cui è incorsa l'appaltatrice non si ritiene sufficiente la generica asserzione di avere avuto contezza dei maggiori oneri solo in occasione del s.a.l. finale, senza dimostrare per quale circostanza, estranea all'impresa, ciò sia potuto accadere.
Ulteriore riserva da ritenersi inammissibile e la 78 anch'essa tardiva.
Con la riserva in esame, la società appaltatrice, richiamando la propria nota del 14 maggio
2012, aveva ribadito che l'ultimazione dei lavori residuali nel termine di 60 giorni assegnato nel certificato di ultimazione lavori del 27 marzo 2012 era stata impedita dalla mancata tempestiva risoluzione dell'interferenza provocata dal cavo in fibra ottica della Telecom in gestione alla società
RT, già più volte segnalata in precedenza dalla medesima appaltatrice con note del 23 settembre
2011 e del 27 settembre 2011.
L'impresa aveva evidenziato che a seguito del ritardo di detta interferenza, avvenuta allorché il termine di ultimazione dei lavori residuali era già scaduto, aveva pregiudicato gravemente il regolare andamento delle residue attività di cantiere in quanto la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale, da attuarsi con l'esecuzione delle piantumazioni arboree o arbustive, non ha potuto essere svolta nella stagione estiva ed è stata posticipata al successivo periodo autunnale.
A sostegno di detta riserva era portata anche quella 14, inerente alla contestazione dell'ordine di servizio n.20 del 2009, in quanto contenente la prescrizione del completamento di lavori ineseguibili che avrebbero contribuito a pregiudicare il regolare andamento delle lavorazioni. Premesso che l'indennizzo è stato richiesto al netto del ristoro richiesto con la riserva n. 5, va rilevato che la riserva è stata iscritta in calce al verbale di constatazione dello stato dei lavori residuali del 17-22/maggio/2012 e, trascritta nell'ultimo s.a.l. 26 per lavori a tutto il 07/11/2012 e poi confermata nel conto finale.
La ritardata quantificazione rende la riserva intempestiva, perché iscritta nel s.a.l. 22 e quantificata al s.a.l. 26, che è quello finale, a tutto il 07/11/2011.
La riserva, come formulata dall'impresa, è stata, condivisibilmente, dichiarata dal perito tardiva perché ove fosse stato eccepito il prolungamento dell'originario termine contrattuale andava iscritta dopo il superamento di detto termine decorso da anni;
inoltre, la formulazione aveva ignorato la sequenza di eventi quali la iscrizione della riserva 5 che indennizza tutti i rallentamenti produttivi fino al 08/08/2011 e la riserva nr 20 che indennizzava i rallentamenti del periodo successivo fino al
29/11/2011.
Successivamente nessuna contestazione era stata formulata per il periodo fino al 27/03/2012 con la conseguenza che la riserva apposta sul verbale del 17-22/05/2022 non può che riguardare i lavori residuali per i quali era stata disposta ed accettata la ultimazione differita.
Risultano, altresì, inammissibili le seguenti riserve.
-La riserva 94, per mancata quantificazione negli atti contabili.
Infatti, la quantificazione di detta riserva, inerente alla richiesta di rimborso dell'onere sostenuto dall'impresa per la richiesta di ai fini del pagamento del s.a.l. 26, di rilascio di una CP_1 fideiussione bancaria integrativa, richiesta ritenuta indebita dalla parte attrice, risulta intempestiva in quanto la polizza è risultata emessa in data 09/03/2013 con indicazione del costo di € 1.202,04 che, essendo noto alla impresa, doveva risultare, in termini di quantificazione della riserva, già nel successivo conto finale redatto in data 06/08/2013.
-La riserva 37, inerente alla richiesta di ristoro dei maggiori oneri e costi sostenuti in materia ambientale a seguito della entrata in vigore del Decreto Lgs n.4/08.
La riserva è stata ritenuta intempestiva perché iscritta al s.a.l.17 che allibra lavori a tutto il
19/0172011 e quantificata all'ultimo s.a.l. (n.26); né risulta provato, ai fini di giustificare detta ritardata quantificazione, la presenza di fatti continuativi.
-La riserva 64, inerente alla richiesta di ristoro di tutti gli oneri conseguenti al fermo parziale dei lavori dal 29/08/2011 al 12/09/2011.
Detta riserva, relativa alle lavorazioni eseguite in assenza di chiusura del traffico, che sono state più onerose, deve ritenersi intempestiva per ritardata quantificazione in quanto proposta al a Parte_4 tutto il 18/10/2011 e quantificata solo nel conto finale ad agosto 2013, senza alcuna comprovata valida giustificazione. -Le riserve 39 e 51 è inammissibile per intempestiva quantificazione.
Dette riserve riguardano la richiesta per danni e per i maggiori oneri sostenuti rispettivamente in conseguenza della eccezionale ondata di maltempo nei giorni 8/9/10 novembre 2010 - iscritta al s.a.l. 17, confermata negli altri s.a.l. e quantificata solo al s.a.l. 26 – ed in conseguenza dell'eccezionale piovosità verificatisi dal 14/04/2011 al 04/05/2011 – iscritta al s.a.l. 20 e quantificata al s.a.l. 26.
Invero, l'appaltatrice non ha rispettato l'obbligo di formulare e quantificare tempestivamente la riserva nel primo allibramento successivo all'evento.
-La riserva 50, inerente alla richiesta di remunerazione per la dedotta effettuazione di maggiori opere di segnaletica stradale rispetto alle previsioni del progetto esecutivo è inammissibile in quanto non quantificata -non ritenendo, peraltro, liquidabile un compenso in via equitativa, non potendo sopperire detto tipo di liquidazione alla necessità di una puntuale prova circa il compenso dovuto-.
-La riserva 40, che è inerente alla richiesta del ristoro dei maggiori costi sostenuti per incrementare la produzione delle lavorazioni in corso sul viadotto del , in quanto necessari Pt_2 per recuperare un ritardo accumulato non ritenuto imputabile all'impresa in quanto ascrivibile all'eccezionale ondata di maltempo verificatasi.
Sussiste per tale riserva la decadenza per intempestività per essere stata iscritta al s.a.l. 17 per lavori a tutto il 9/02/2011 e quantificata solo al 26 per lavori a tutto il 07/11/2012 cioè, dopo Pt_3 un anno e mezzo.
Il perito ha evidenziato che la data del pagamento del subappaltatore, che è intervenuto, ponendo in essere attività tese a ricuperare i ritardi accumulati nell'esecuzione del viadotto , Pt_2 non rappresenta il riferimento temporale per proporre tempestiva riserva ai sensi dell'art 165 del
Regolamento 554/99, essendo quantificabile tramite i prezzi contrattuali già concordati tra le parti.
-La riserva 42 con la quale l'impresa ha richiesto il ristoro per la maggiore movimentazione dei materiali di risulta degli scavi a causa della mancata disponibilità di discariche, oltre gli oneri per il fermo /rallentamento nel periodo marzo-luglio 2011.
Sussiste la decadenza della riserva, riguardo la questione della movimentazione dei materiali per la ritardata quantificazione, in quanto iscritta ai s.a.l. 18 e quantificata ingiustificatamente al s.a.l. 26, essendo ripetuta in tutti i s.a.l. la sola riformulazione.
Va precisato che, a fronte del rilievo del carattere continuativo della riserva, il perito ha condivisibilmente evidenziato che l'unico elemento che ha carattere continuativo è la riproposizione in ogni s.a.l. della questione, mancando la dimostrazione che il fatto dannoso si è verificato in ogni allibramento, circostanza che sarebbe potuta avvenire con la annotazione dei maggiori quantitativi di metri cubi di materiali di risulta di volta in volta quantificati. Inoltre, la sussistenza del fatto continuativo impone che si motivata l'impossibilità di quantificare il danno, impossibilità che nel caso di specie non sussiste in quanto l'impresa quantifica il danno tramite la sommatoria di tre prezzi contrattuali che, in quanto tali, erano ben conosciuti dall'impresa.
-Le riserve 45 e 46; la prima, riguardante la contestazione dell'ordine di servizio 55/2011, esposta anche a sostegno della successiva riserva 46, non è stata quantificata;
la seconda, relativa ai maggiori oneri in conseguenza dell'indisponibilità di siti di depositi definitivi, iscritta al s.a.l. 19 e quantificata in modo ingiustificato al s.a.l. 26.
-La riserva 48, riguardante la richiesta di ristoro dei maggiori costi ed oneri affrontati dovuti all'imprevista situazione geologica a seguito degli eventi franosi sulle scarpate;
il danno è soprattutto collegato al maggior periodo esecutivo e per le maggiori quantità di opere a verde realizzate sulle scarpate.
Sussiste la decadenza per ritardata quantificazione per tutte e tre le richieste di indennizzo perché a fonte della enunciazione sul 20, per lavori sino al 03/06/2011 e sul a tutto il Pt_3 CP_5
02/12/2011, il primo onere è quantificato per il maggior tempo sul s.a.l. 23, mentre sul s.a.l. 26 sono esplicitati gli altri due oneri.
Come condivisibilmente precisato dal perito in sede di chiarimenti, a cui ci si riporta, essendo i criteri per la quantificazione delle riserve quelli già utilizzati per precedenti riserve (danno giornaliero come quantificato alle riserve 19 e 20) ovvero in base a prezzi contrattuali, la tardiva quantificazione non è giustificabile con la circostanza della mancanza degli strumenti per la quantificazione.
-La riserva 54, inerente alla richiesta dei costi sostenuti per le maggiori attività svolte a seguito della mancata fornitura di energia elettrica ad alcune cabine ivi indicate.
La riserva, iscritta al s.a.l. 20 per lavori a tutto il 3 giugno 2011 e quantificata al s.a.l. 26, è intempestiva per ingiustificata ritardata quantificazione.
-Le riserve 55 e 75, la prima inerente alla richiesta di compenso aggiuntivo per i maggiori oneri subentrati in corso d'opera per la documentazione ulteriore richiesta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (formulata al s.a.l. 21 e quantificata al s.a.l. 22) e la seconda inerente alla richiesta di rimborso di quanto speso per ottenere il certificato di prevenzione incendi (formulata al s.a.l. 25 e quantificata nel Conto Finale), sono intempestive in conseguenza di una ingiustificata tardiva quantificazione.
-La riserva 59, con la quale l'impresa ha contestato la nota che, approvando il progetto CP_1 costruttivo della viabilità secondaria ramo C, imponeva l'esecuzione nel lato di monte di un muro di sottoscarpa che la impresa riteneva superfluo, risulta superata dalla circostanza che il Parte_5 richiedeva modifiche al progetto che erano recepite dall' e che escludevano la
[...] CP_1 esecuzione del muro, con la conseguenza che residua la questione solo in ordine al maggiore onere inerente alla progettazione inutilmente eseguita. L'assenza della quantificazione del danno rende la riserva inammissibile.
-La riserva 62, iscritta in calce al s.a.l. 22 per lavori a tutto il 18 ottobre 2011, riguarda la richiesta di ristoro dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'incremento eccezionale, imprevisto e imprevedibile, del prezzo dei prodotti petroliferi rispetto alle previsioni formulare in fase di gara, che ha comportato un maggior costo di tutti gli approvvigionamenti dei prodotti contenenti derivati dal petrolio.
Va rilevato, al riguardo che, a prescindere dalla questione di giurisdizione, è assorbente la circostanza della mancata quantificazione della riserva, né può essere accolta la richiesta di una liquidazione in via equitativa, non potendo sopperire detto tipo di liquidazione alla necessità di una puntuale prova delle conseguenze dannose dedotte.
-La riserva 68, iscritta in calce al s.a.l. n. 23 per lavori a tutto il 2 dicembre 2011 e riguardante la richiesta di riconoscimento di una remunerazione aggiuntiva per le modifiche alla segnaletica stradale apportate su richiesta formulata dalla Committente con nota in data 1dicembre 2011, risulta inammissibile a seguito della mancata quantificazione.
Passando all'analisi delle singole riserve ritenute ammissibili (secondo i raggruppamenti per argomento delle riserve fatti in perizia), in considerazioni della documentazione allegata e delle condivisibili valutazioni effettuate in perizia per analiticità, logicità e coerenza vanno rassegnate le seguenti valutazioni.
Deve ritenersi infondata la riserva 11 inerente alla contestazione di alcuni nuovi prezzi indicati in terza variante, in quanto, l'impresa, a seguito del ricevimento del verbale NP (nuovi prezzi), nel contestare cinque dei centocinquantacinque nuovi prezzi fissati, non fornisce dimostrazione del maggiore onere, limitandosi a proporre le proprie valutazioni senza un riscontro oggettivo.
Il perito, ha precisato che la diversa valutazione tra e l'impresa riguardava il costo dei CP_1 fattori produttivi, dipendenti dalle condizioni locali, dichiarati più elevati da parte dell'impresa, ribadendo che l'appaltatrice non aveva fornito prova dei lamentati detti maggiori oneri tramite l'evidenza dei dati del costo effettivo subito.
Deve ritenersi infondata la riserva 15 inerente alla richiesta dell'appaltatrice del ristoro dei maggiori oneri sostenuti per via della necessità di adottare una nuova e diversa modalità di realizzazione del viadotto NO al fine di recuperare i ritardi accumulati successivamente al mese di novembre 2008 in concomitanza del periodo eccezionale e continuativo di maltempo che aveva interessato l'area di cantiere. Al riguardo va rilevato che dalla relativa documentazione e dall'esame dei dati pluviometrici delle stazioni di RS TE e LL TI nel comune di Sicignano degli Alburni
(cioè i dati di piovosità locali) è emerso che non si era in presenza di eventi eccezionali, ma di piovosità tipica del periodo;
vi era stato un fenomeno di piovosità eccezionale solo nei giorni 8/9/10 novembre, che ha riguardato l'intero territorio nazionale, a cui è conseguito lo stato di emergenza sancito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/12/2008.
Pertanto, l'infondatezza della riserva consegue all'assenza della prova della sussistenza di eventi eccezionali di piovosità nelle zone dove era localizzato il cantiere che sarebbero stata causa diretta dei maggiori oneri richiesti.
Deve ritenersi infondata la riserva 34, inerente alla richiesta degli oneri sostenuti per il rinnovo semestrale della certificazione antimafia, in quanto ritenuta la richiesta della committente al riguardo priva di fondamento.
Infatti, la spesa sostenuta (di modesto importo) deve considerarsi rientrante in quelle ricomprese all'interno delle spese generali.
Deve ritenersi fondata la riserva 73, per € 45.734,97, riguardante la richiesta di riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo per i lavori a misura di realizzazione di portali a bandiera per il sostegno delle targhe di segnaletica, oltre che per le maggiori quantità di cartellonistica, attività tutte estranee ed esorbitanti le previsioni contrattuali.
Nel caso di specie va rilevato che si è in presenza di lavori a corpo sui quali era già intervenuta l' compensando due portali a bandiere in aggiunta e questa circostanza avrebbe dovuto portare CP_1 alla determinazione di un nuovo prezzo a corpo generalizzato, formulato utilizzando i prezzi contrattuali ed i nuovi prezzi;
ciò che ha fatto l'impresa alla quale devono essere riconosciute la maggior fornitura per l'importo richiesto, che doveva essere parte di un nuovo compenso a corpo.
Al riguardo, va osservato che il problema di una difforme fornitura era rimasto indefinito fino all'ultimo s.a.l. e che si è trattato di una diversa fornitura e di diverse quantità, circostanze che collocano la richiesta della committente al di fuori del forfait ed obbligano la medesima a liquidare,
a favore dell'appaltatrice, le due distinte fattispecie della diversità e del maggiore numero.
Deve ritenersi infondata la riserva 87 inerente alla presenza di roditori che potevano mangiare i cavi, in quanto non può considerarsi un fatto imprevisto né imprevedibile sicché la circostanza rientra nell'ambito della manutenzione a carico dell'appaltatore, che poteva prevedere e neutralizzare l'inconveniente dei roditori in fase di realizzazione dei lavori.
Deve ritenersi infondata la riserva 13, inerente alla contestazione dell'illegittimità della detrazione contabile disposta dalla stazione appaltante sulla base del risultato di alcune prove di laboratorio, in riferimento ad alcune voci di prezzo afferenti alla fornitura e posa in opera sulle pareti delle gallerie naturali dello spritz beton necessario (opere provvisionali) per il tempo intercorrente tra lo scavo delle gallerie medesime e la successiva esecuzione del rivestimento definitivo.
Infatti, la presenza di una non conformità, formalmente acclarata, non essendo le modalità della portanza della struttura resistente quelle indicate dall'impresa ha legittimato il direttore dei lavori ad applicare l'addebito.
La circostanza che le ridotte qualità del betoncino fossero presenti in periodi esecutivi diversi non depone a favore dell'impresa, né è vero che una volta eseguito il rivestimento definitivo, il carico si sarebbe trasmesso tutto sulla sezione in cls.
Deve ritenersi infondata la riserva 17, iscritta al s.a.l. 8, per il riconoscimento del corrispettivo di alcune lavorazioni esorbitanti ed estranee alle previsioni di progetto e contratto.
Sul punto va rilevato che nelle opere oggetto della riserva sono effettivamente presenti lavorazioni non previste che hanno richiesto nuovi prezzi dove per due non si è raggiunto un accordo.
Trattasi dello impalcato da ponte oltre i 25 mt e fino a 30 mt di cui allo NP16 pari ad euro 211,1
e della pannellatura anti caduta di cui allo Ods 60 ed alla nota del 06.03.2012.
Per questi due nuovi prezzi la impresa ha richiesto compensi più elevati fornendo analisi, senza documentare i dichiarati maggiori costi.
In particolare, con riferimento a precise nuove lavorazioni l' indica un costo dei fattori CP_1 produttivi relativi e l'appaltatrice ne indica altri più elevati, non fornendo alcuna dimostrazione dell'asserito maggior costo che doveva documentare dando conto delle ore impegnate con le qualifiche, degli acquisti effettuati con le fatture e dei noli impiegati.
La mancata documentazione relativa al consuntivo del costo dei fattori produttivi e, quindi, la mancata dimostrazione dei lamentati maggiori oneri sostenuti, rende la richiesta dell'appaltatrice priva di valenza, atteso che sulle lavorazioni oggetto dei nuovi prezzi non condivisi, le condizioni locali pesano considerevolmente e si possono apprezzare solo a consuntivo.
Riguardo alla riserva 18, la stessa deve ritenersi fondata nei limiti di euro € 102.262,00, quale corrispettivo con accessori decorrenti dal 12/06/2009 (in relazione alla sola voce a-).
L'articolata richiesta dell'impresa attrice atteneva: al mancato pagamento di lavorazioni eseguite, alla disapplicazione di detrazione per cause esecutive ed all'applicazione della maggiorazione per la presenza di traffico a diverse lavorazioni.
In particolare:
-in relazione alla voce a), riguardante una serie di demolizioni delle preesistenze (muri e cunette) lungo il tracciato autostradale, per questo visibili e collocabili nel compenso a forfait, si ritiene che dovevano essere almeno specificatamente indicate nel complesso delle lavorazioni pagate a corpo;
il mancato inserimento comporta che dette opere non possono considerarsi previste nel contratto di appalto, con conseguente validità della richiesta dell'appaltatore nella misura di €
102.262,00 con decorrenza degli interessi che va dal 12/06/2009;
-in relazione alla voce b), considerato che la decurtazione è conseguenza di verificata non conformità non risolta sulla fornitura e posa di conglomerato bituminoso, deve ritenersi la legittimità di detta decurtazione;
-in relazione alla voce c), inerente a scavi di pertinenza di un'opera compensata a corpo, la circostanza che l'impresa abbia reperito roccia anziché la prevista terra non costituisce una sorpresa geologica, e rientra nel rischio in capo all'impresa inerente alla natura delle prestazioni a corpo ove
è posto in capo alla impresa l'obbligo di assorbire i relativi oneri;
-in relazione alla voce d), sussiste il profilo di decadenza sollevato dall' per tardiva CP_1 quantificazione.
Infatti, a fronte della lavorazione di misto cementato del luglio 2008 la riserva è stata formulata in occasione della registrazione, di cui al s.a.l. 8, dell'agosto 2009 e la tardività della quantificazione non è giustificabile dall'impresa per il solo fatto che la tipologia di lavorazioni, cioè misto cementato, è stata eseguita anche successivamente, in quanto si discute specificamente del sovraprezzo sui 5813 mc di misto cementato adoperato da per sua autonoma scelta al fine Parte_1 di ridurre i tempi di compattazione del previsto materiale in terra.
Invero, è per ridurre tale tempo che l'impresa decide autonomamente di cambiare il materiale utilizzando misto cementato al posto delle terre previste;
il tutto al fine di consentire la viabilità durante il periodo degli esodi, rispettando l'obbligo assunto.
-in relazione alle voci e)-f), le maggiori quantità riguardavano opere compensate a corpo con rischio quantità a carico della Impresa;
-in relazione alle voci g)-i), l'impresa estende autonomamente la maggiorazione di cui all'art.NP 199 a lavorazioni dove questo sovraprezzo non era previsto e, quindi, non spetta contrattualmente il compenso richiesto;
-in relazione alla voce h), trattasi di richiesta di sovraprezzo per l'esecuzione di lavori del nuovo cavalcavia per ogni km eseguito in presenza di traffico;
in questo caso l'assenza di previsione contrattuale sul punto specifico importa il rigetto della domanda.
In conclusione, con riferimento alla riserva è liquidato l'ammontare di €102.262,00 che è un corrispettivo con accessori decorrenti dal 12/06/2009.
Riguardo alla riserva 28, essa è accoglibile nei limiti dei corrispettivi di € 24.636,50 dal
18/10/2010 e di € 5.634,89 dal 18/03/2011. Nello specifico:
-le richieste di cui alle voci a/b/c/d consistono in compensi per esubero quantità, rispetto alle previsioni, relativamente a lavori compensati a corpo ove il rischio quantità è a carico dell'impresa.;
-per le richieste di cui alle voci f/g non si è in presenza di ritardato allibramento, ma di anticipata esecuzione di nuove prestazioni per le quali l'impresa doveva attendere la prevista approvazione formale, che non ha atteso;
-per le voci h/i va osservato che i problemi nelle gallerie non sono dipesi dall' impresa - trattasi di interventi speciali di rinforzo sul fronte dello scavo che minacciava rilasci di materiale, circostanza non ordinaria che esula dalle evenienze previste e compensate - che deve essere indennizzata per i maggiori oneri per l'importo pari ad € 24.636,50 a tutto il 18/10/2010 (Sal 15) e pari ad € 5.634,89, per lavori eseguiti tra il 25/02/2011 ed il 08/04/2011 e, mediamente, in data
18/03/2011;
-per le voci m/n l'allibramento sul solo conto finale ha reso la riserva intempestiva;
per la voce o), la formulazione nel s.a.l. 21 a tutto il 11/07/2011 e la quantificazione solo al s.a.l. 23 a tutto il
02/11/2011 rende la riserva intempestiva.
Deve ritenersi infondata la riserva 38, in quanto, come per la similare riserva 13, la presenza di una non conformità, formalmente acclarata, non essendo le modalità della portanza della struttura resistente quelle indicate dall'impresa, ha legittimato il direttore dei lavori ad applicare l'addebito e tenuto conto che non è vero che, eseguito il cls definitivo, lo spritz beton perda la sua funzione portante.
Deve ritenersi infondata la riserva 56, con la quale l'impresa ha richiesto la restituzione delle detrazioni apportate per il minor pregio dei profili redirettivi installati - per l'assenza di barre
Diwidag orizzontali e relative piastre -; anche in questo caso la non conformità rimasta aperta impone la detrazione.
Va precisato, al riguardo che la nuova e diversa soluzione che è stata adottata dall'impresa, che, come detto, è carente, assolve alle funzioni e per tale motivo è stata applicata una non conformità che non è stata rimossa, anziché richiederne la sostituzione con la conseguenza di dover applicare un maggiore addebito.
Deve ritenersi fondata la riserva 74 per € 73.048,34 a decorrere dal 02/03/2012.
Detta riserva, iscritta in calce al s.a.l.25 per lavori a tutto il 2 marzo 2012, riguarda la richiesta di riaccredito e conseguente riconoscimento integrale del corrispettivo convenzionalmente previsto a corpo per le attività di monitoraggio interamente portate a termine.
Premesso al riguardo, che non è in contestazione l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, ma un mancato puntuale rispetto quantitativo degli interventi di monitoraggio previsti, si ritiene che l'inclusione di detta attività tra le opere a corpo non consentisse all'appaltante una contabilizzazione di detta attività a misura, operazione che aveva portato alla detrazione contestata.
Infatti, si ritiene che, in presenza della pattuizione di un compenso forfettario, detta variazione non fosse consentita al direttore dei lavori che avrebbe o dovuto disporre e far approvare una variante in diminuzione con un nuovo prezzo forfettario, o applicare una non conformità, se l'affermata riduzione quantitativa operata avesse avuto risvolti sull'obiettivo previsto, ma non effettuare una detrazione tramite una contabilizzazione a misura dell'attività di monitoraggio da esso ritenuta effettivamente eseguita.
Riguardo alla riserva 83, inerente alle contestazioni delle detrazioni e trattenute, anche cautelative, disposte dalla direzione lavori con riferimento ad una serie di opere ivi specificamente indicate, la stessa deve ritenersi fondata e congrua per l'importo complessivo, come risultante dall'articolata spiegazione contabile (a cui ci si riporta) del perito (cfr. chiarimenti), di €
1.233.445,88, debito di valore con decorrenza per € 844.750,31 dalla data del s.a.l. finale del
20/12/2012 ed € 388.695,57 dalla data del conto finale del 06/08/2013 (quest' ultimo importo sostituisce il precedente valore indicato pari a di €531.405,89).
Il rinnovato conteggio tiene conto delle somme riportate nell'ultimo s.a.l. 26 e nel successivo conto finale dando riscontro degli accrediti, delle detrazioni e della connessione con le riserve la cui mancata considerazione avrebbe potuto comportare errori.
In particolare, circa le singole detrazioni contestate:
-con riferimento alla domanda di € 31.704,65 per trattenute sui lavori a misura, l'impresa nulla riferisce di puntuale sui motivi per cui fosse corretto il suo conteggio, anziché quello effettuato dal committente;
-non trovano, invece, alcuna giustificazione le trattenute sui lavori a corpo effettuate da CP_1 denominate cautelative di € 1.080.178,34, ridotte poi nel conto finale.
Infatti, può accadere che nel corso dei lavori si possa dar luogo a valutazioni provvisorie e, in questo ambito, si possa procedere cautelativamente, ma ciò non può succedere in un conteggio finale.
-Inoltre, le ulteriori somme trattenute sulle opere a corpo, in quanto conseguenza di una valutazione a misura delle opere medesime, non sono legittime come appresso indicato: voce n): la detrazione è stata operata perché l'Impresa, per sua autonoma diversa soluzione, ha ridotto gli scavi del 50% nella zona del e del 100% lungo le spalle del viadotto Mulino, Pt_2 riduzione che era nelle sue facoltà, né è risultato che abbia inciso negativamente sui lavori da eseguire;
voce o): il decidere se adeguare una pista di cantiere, nell'ambito di compensi a corpo che la includono, è nella disponibilità dell'impresa;
voce p): l'impresa ha adottato una diversa soluzione costruttiva, circostanza che rientrava nello ambito della sua sfera operativa, né è risultato che abbia inciso negativamente sui lavori da eseguire;
voce q): la diversa soluzione realizzata per la illuminazione zona Farneta, con un numero minore di pali a parità d'illuminazione è anche migliorativa;
voce r): l'impresa ha realizzato, con una diversa soluzione, le canalizzazioni a tergo dei profili redirettivi in galleria mediante getto di cls di ricoprimento dei cavidotti come era sua facoltà, né è risultato che abbia inciso negativamente sui lavori da eseguire;
voce s): le variazioni costruttive sul rimodellamento dei tratti di autostrade dismesse hanno comportato mancate demolizioni;
voce t): l'impresa ha installato in maniera diversa i declinatori modulari in curva come era sua facoltà, né è risultato che abbia inciso negativamente sui lavori da eseguire;
voce u): l'impresa ha realizzato una soluzione migliorativa delle canalizzazioni delle acque di prima pioggia della piattaforma autostradale con tubi pead anziché con tubi in cls entro cassonetto in cls;
voce w): segnaletica orizzontale ramo E.
Nella voce y) invece, è stata correttamente contestata la circostanza che la segnaletica orizzontale della viabilità era stata realizzata con una vernice catarifrangente anziché quella in termospruzzato, fatto che integra una non conformità che determina la detrazione applicata pari ad
€2.464,28.
Deve, altresì, ritenersi fondata la riserva 90 per € 132.715,88 decorrenti dal 06/08/2013.
Detta riserva, iscritta in calce al conto finale per lavori a tutto il 7 novembre 2012, riguardava la richiesta di remunerazione delle attività di formazione di un canale rivestito in pietra per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dal sovrastante bosco di Postiglione (esterno alle aree di pertinenza dell' e successivo convogliamento nel tombino ferroviario sottostante, eseguite su CP_1 richiesta della Committente di cui alla nota del 13 marzo 2013; l'attività si era resa necessaria a seguito di smottamenti dalla scarpata che avevano invaso le aree di CP_6
Si ritiene sul punto che la necessità di ulteriori interventi integrativi non previsti, quantificati in
€ 132.715,88, causati da provenienze meteoriche esterne alla area oggetto delle opere contrattuali
(implementazione delle acque piovane provenienti da un bosco) ed eseguite a maggior tutela delle opere ferroviarie derivate da situazioni non di competenza fanno sì che trattasi di opere extracontrattuali e come tali da liquidare all'impresa. Va chiarito, al riguardo che, in relazione all'intervento in questione (costruzione di un canale rivestito in pietra), non appare sostanzialmente messo in dubbio che sia stato redatto un progetto del rimodellamento della zona compensato a forfait approvato dal Committente che lo ha ritenuto idoneo.
Va evidenziato, altresì, che non risultano responsabilità dell'impresa in relazione alla mancata previsione di tale inconveniente proveniente da aree esterne al cantiere e che gli interventi adottati sono dipesi da una progettazione che ha tenuto conto di evenienze su aree esterne a quelle previste e non si è, quindi, trattato, di smottamenti delle scarpate regolate dall'articolo 20 del CSA né si è in presenza di carenza del progetto di dettaglio di cui all'articolo 14.11 del CSA, circostanze entrambe in cui gli oneri sono posti a carico dell'appaltatore.
Il Tribunale osserva, poi, che prima di trattare le prossime riserve, vanno delineati i limiti del giudicato della sentenza irrevocabile, intercorsa tra le parti, n.6976/2017 emessa dal Tribunale di
Roma.
Va, in particolare, valutato il limite temporale dell'effetto del giudicato di detta pronuncia
(inerente, tra l'altro, alle prime dieci riserve apposte dall'appaltatrice) di condanna dell' in CP_1 ordine alla riserva 5 avente ad oggetto l'andamento anomalo dei lavori.
Premesso che la domanda della parte attrice su detta riserva faceva espressamente salvi gli ulteriori aggiornamenti per fatti successivi al quarto s.a.l., va considerato che, come condivisibilmente chiarito dal perito nell'ultimo elaborato peritale integrativo dei precedenti, “il periodo della consegna dei lavori, avvenuta in data 13.2.2007, fino alla data del quarto s.a.l. del 15 ottobre 2008 di circa 20 mesi, è valutato pari all'intera durata dei lavori, fissata in giorni 630, con data di ultimazione prevista al 3 novembre 2008. Quindi, alla data della prevista ultimazione dei lavori, l'impresa ha confrontato l'entità dei lavori effettivamente realizzati, che sono quelli maturati con il quarto s.a.l., pari ad euro trenta milioni circa, con quella che avrebbe dovuto contrattualmente realizzare pari all'intero importo lavori di circa euro 140 milioni” e su tali basi è stato effettuato il calcolo del rallentamento produttivo.
Ne consegue che l'intervenuta liquidazione, in ordine alla riserva 5, dei maggiori oneri e danni subiti dall'impresa ed il conseguente giudicato non sono limitati ai fatti avvenuti sino al , ma CP_7
a tutto il periodo necessario ad eseguire i 140 milioni di euro di lavori.
Come correttamente evidenziato dal perito, il conteggio è stato proposto al quarto s.a.l. perché era il momento temporale previsto per l'ultimazione ed esecuzione di tutta l'opera da confrontare con quanto eseguito, determinando l'entità del rallentamento.
Con riferimento, poi, all'individuazione della data di completamento esecutivo dei 140 milioni di euro di lavori, detta data è individuata dalla la stessa parte attrice (pag. 26 citazione in relazione alla riserva 20) quando specifica che richiede il compenso per l'ulteriore rallentamento oneroso
(cioè quello che interessa i lavori oltre i 140 milioni di euro) dal giorno 8/8/2011 in quanto data della cessazione della protrazione onerosa presa in considerazione dalla suddetta sentenza del
Tribunale di Roma.
Conseguentemente, gli eventuali nuovi e diversi fatti che possono aver rallentato l'esecuzione dei lavori non possono che riguardare la liquidazione di danni per andamento anomalo a decorrere dal giorno 8/8/2011.
Va considerato, altresì, al riguardo che gli effetti dannosi conseguenti al rallentamento dei lavori conseguenti a circostanze che hanno comportato un anomalo andamento dei lavori medesimi in relazione ad opere non sospese e quelli conseguenti al fermo improduttivo delle forze dell'impresa relativamente ad opere sospese si concretizzano in due diverse similari cause di rallentamento della produzione lavorativa con effetti, sotto l'aspetto economico, uguali e sovrapponibili.
In base a dette premesse, va ritenuta l'infondatezza della riserva 12 in quanto duplicazione dei danni già liquidati, con la predetta sentenza, per la riserva 5.
Infatti, nella riserva in esame l'appaltatrice ha denunciato gli oneri e i danni subiti per fermi e rallentamenti dipendenti dall' per diversi periodi inclusi già nella riserva 5 che li indennizza CP_1
(come detto) fino a tutto l'8/08/2011.
Deve, altresì, ritenersi infondata la riserva 16 inerente alla contestazione della sospensione dei lavori disposta con l'ordine di servizio 30/2009 ed alla richiesta dei relativi oneri sostenuti, in quanto risulta assorbente la circostanza che anch'essa consiste in una duplicazione di quanto già richiesto e liquidato in favore dell'appaltatrice con sentenza per la riserva 5.
Riguardo alla riserva 20, in essa l'impresa, premesso che si erano già verificati fenomeni franosi e di rilascio in alcune aree di cantiere, oggetto delle previsioni adottate con la terza perizia di variante, rappresentava che il cantiere era stato interessato da ulteriori analoghe problematiche, ripresentatesi successivamente e che avevano ulteriormente pregiudicato il regolare andamento dei lavori.
Il perito, riconosciuta la sussistenza di ulteriori oneri sostenuti dall'appaltatrice in conseguenza dei segnalati fenomeni franosi non risolti con la terza variante ed evidenziato che la richiesta di detti oneri non costituisce una duplicazione della richiesta di oneri di cui alla riserva 5, riguardando un diverso successivo periodo, rileva come il maggiore onere richiesto quantificato dall'appaltatore è stato effettuato come se si fosse in presenza di un fermo totale dei lavori, mentre vi era stata una esecuzione dei lavori seppur rallentata. Pertanto, nel calcolo dell'indennizzo dovuto il perito, ha tenuto conto che, come detto,
l'appaltatrice non è incorsa nel fermo dei lavori, ma nel rallentamento produttivo nel corso del quale vengono indennizzati il differito conseguimento dell'utile, le spese generali improduttive ed ancora le spese improduttive per manodopera, mezzi, spesa del personale di cantiere, spese di cantiere e spese per fideiussioni improduttive.
Sul punto è stato chiarito, altresì, tra l'altro, che: in presenza di sospensione totale il personale è fermo e può essere destinato ad altre attività o può essere collocato in cassa integrazione ed i mezzi possono essere allontanati dal cantiere;
diversamente, quando è in essere il rallentamento produttivo non è consentita nessuna delle operazioni sopra indicate con un conseguente maggiore onerosità in capo all'Impresa in presenza di rallentamento rispetto al fermo totale;
la sottoproduzione oggetto della riserva non si è protratta per un anno, avendo il rallentamento dato luogo ad un fermo analiticamente calcolato equivalente di circa 50 giorni;
diversa dall'indennizzo per il maggiore onere conseguente al ritardato conseguimento degli utili
è la domanda di pagamento di oneri in conseguenza della circostanza che il maggior periodo di impegno della organizzazione avrebbe impedito il proficuo utilizzo in un altro cantiere, fatto in relazione al quale l'impresa non ha fornito prova, ancorché presuntiva.
Ciò detto, in base ai condivisibili criteri adottati dal perito, a cui ci si riporta, è risultato liquidabile un maggiore onere complessivo (considerato l'errore materiale di euro 4.000,00 effettuato dal perito) di € 705.280,28 - cioè, 606.578,93+82654,97+7.313,23+ 8.733,15-, quale debito di valore che decorre dalla data intermedia del periodo che si colloca 56 giorni dopo il giorno
08/8/2011 e cioè al 04/10/2011.
Va respinta, poi, la riserva 42, per la parte di riserva da ritenere tempestiva, inerente al fermo lavori di qualche giorno in cui era incappata l'impresa per dare seguito ai lavori disposti con O.D.S,
58 del 04/07/201, in quanto duplicativa delle riserve 5 e 20.
La riserva 22 ha riguardato la richiesta di maggiori oneri in conseguenza della ritenuta illegittima sospensione parziale dei lavori collegata al reperimento di cavità nelle fondazioni del corpo stradale e nelle scarpate a cui è conseguita la necessita di procedere ad un'indagine mirata geofisica e la successiva necessità di adottare gli accorgimenti necessari a rendere adeguate le fondazioni del corpo stradale rispetto alle diverse condizioni geotecniche effettivamente riscontrate.
La parte attrice eccepiva l'illegittimità di detta sospensione in quanto determinata dalle predette difformità geotecniche rispetto alle previsioni progettuali e convenzionali che avrebbe reso inapplicabile al caso di specie l'art.133 D.P.R. 554/1999. Detta riserva deve ritenersi infondata in considerazione della legittimità della sospensione ai sensi dell'art.133 DPR 554/1999 e considerata la non indennizzabilità della stessa essendo di durata inferiore al quarto della durata del contratto (ex art.24, comma 1, DM 145/2000).
La sospensione suddetta deve ritenersi legittima in conseguenza di impreviste condizioni geotecniche -presenza di cavità nelle fondazioni del corpo stradale- e non errore progettuale;
sul punto va rilevato che l'assenza di errori progettuali era stata anche già accertata in sede della sentenza passata in giudicato sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato, altresì, che, comunque, gli oneri di ridotta produzione sono ricompresi nel rallentamento generale richiesto ed indennizzato con la riserva nr.5, con conseguente duplicazione di domanda.
La riserva 31, anch'essa relativa alla sospensione di lavori, afferenti alla viabilità secondaria, va respinta in quanto costituente duplicazione della richiesta di indennizzi già liquidata, con sentenza irrevocabile, in relazione alla riserva n.5.
La riserva 35 inerisce alle problematiche simili a quelle esaminate nelle precedenti riserve, in quanto si richiede un indennizzo per il tempo inutilmente trascorso dal 10/12/2009 – al 07/06/2011 nei lavori della viabilità secondaria a causa di interferenze con le condotte idriche del
[...]
CP_8
Anche in questo caso, si è in presenza di fermo e rallentamento produttivo oggetto di duplicazione del danno con quello richiesto e liquidato con la riserva 5 che ha per oggetto l'indennizzo per l'andamento anomalo dei lavori relativa a tutti i fatti di rallentamento, incluse le sospensioni totali e/o parziali.
Altrettanto deve dirsi per le riserve 23 e 32: la prima inerente alla richiesta dei maggiori oneri per il ritardo dovuto alla contestata impossibilità di rispettare il programma dei lavori in riferimento all'esecuzione delle fondazioni delle spalle A del viadotto NO carreggiata Sud per via della mancata tempestiva concessione dell'autorizzazione alla deviazione della corsia di marcia carreggiata sud in carreggiata nord dal Km
52+400 al Km 53+300, richiesta sin dal luglio 2009; la seconda inerente alla richiesta dei maggiori oneri sostenuti per la ritardata messa a disposizione, da parte della committente, delle aree necessarie alla realizzazione delle vasche di prima pioggia dei viadotti NO e . Pt_2
Deve ritenersi infondata la richiesta per maggiori lavori stradali non previsti, di cui alla riserva
80, in quanto trattasi di una lavorazione generale compensata a forfait rispetto alla quale era intervenuto il che aveva chiesto e ottenuto maggiori lavori, attesi la Parte_5 circostanza che quelli previsti erano riduttivi e pericolosi. Inoltre, va rilevato come l'impresa era intervenuta direttamente prendendo accordi con il realizzando le difformi opere richieste senza aspettare l'intervento dell' non Pt_5 CP_1 sussistendo evidenze di ordini o comunicazioni della committente in ordine a detti maggiori lavori.
Deve ritenersi infondata la riserva 24, inerente al compenso per maggiori prove disposte sui pali.
Sul punto va considerato, preliminarmente che il comma 8 dell'art.15 DM 15/2000 prevede come: “la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore”.
Pertanto, la normativa attribuisce al direttore dei lavori ed ai collaudatori il poter di disporre di ulteriori prove, potere che incontra ovviamente il limite della necessarietà tesa a conseguire la regola dell'arte, limite che non risulta essere stato superato.
Deve ritenersi infondata la riserva 25, inerente alla richiesta di riaccredito delle somme trattenute sulla fornitura in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto la detrazione contabile è risultata legittimata dalle risultanze della non conformità non risolta.
In particolare, va rilevato come l' ha contestato forniture in opera di conglomerato CP_1 bituminoso per carenza di bitume e la presenza di una elevata percentuale di vuoti e, trattandosi di fornitura di minor pregio, ha addebitato una non conformità.
A tale addebito l'Impresa ha risposto non contestando sostanzialmente i rilievi sulle carenze del materiale fornito rappresentando che, comunque l'opera, come eseguita, aveva i requisiti di funzionalità, eccependo sull'entità del quantum pari al 2,5% che trovava iniquo, senza specificarne il motivo.
La detrazione applicata, invece, è condivisibilmente apparsa al perito poco significativa, e, quindi, non contestabile per l'entità a fronte di una acclarata non conformità non risolta.
Deve ritenersi infondata la riserva 27, inerente alla richiesta di equo compenso per una serie di lavorazioni ove si sono superate le quantità previste oltre il 20%.
La richiesta è formulata sulla base di una norma, presente all'art 10. comma 6 del DM
145/2000; detta previsione recita “ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.”
Il perito ha rilevato come il calcolo dell'equo compenso riguardava le quantità realizzate confrontate con quelle previste nell' ultimo atto formale sottoscritto che era stato la quinta perizia di variante, mentre l'appaltatrice aveva considerato la terza perizia di variante, con la conseguenza dell'assenza di una quantificazione e della relativa mancata dimostrazione di quanto richiesto.
Inoltre, non è stato proposto nessun elemento che dimostri la mancata remuneratività delle lavorazioni per le quali si richiede l'equo compenso.
Devono ritenersi infondate le riserve 53 e 91, inerenti alla richiesta di pagamento dello intervento svolto per eliminare le infiltrazioni di acqua nella galleria, trattandosi di un intervento di ripristino, anche manutentivo, il cui relativo onere era a carico della impresa, ai sensi dell'art.19 del capitolato speciale di appalto, sino a che non fosse intervenuto, con esito positivo, il collaudo delle opere.
Deve ritenersi fondata la riserva 67 con cui l'impresa aveva richiesto la remunerazione per l'attività svolta di regimentazione delle acque meteoriche, come da nota del 13/04/.2011, in CP_1 quanto non prevista.
Infatti, la mancata previsione, anche come rappresentazione schematica all' interno di un disegno senza l'inserimento della relativa stima fa sì che trattasi di lavori extra da indennizzare sicché la riserva è fondata.
Trattasi di un debito di valore per gli importi di € 10.881,70 a decorrere dal 02/12/2011 e di €
5.039,72a decorrere dal giorno dal 08/03/2012.
Deve ritenersi infondata la riserva 93, riguardante la richiesta di oneri finanziari per il ritardato approntamento del conto finale ritenendo l'appaltatrice che il termine cui riferirsi per completare il conto finale è di 90 giorni dalla data di ultimazione del 15/03/2012.
Sul punto, come condivisibilmente rilevato in perizia, seppur il conto finale è stato redatto il
06/08/2013, e, quindi, in ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori, da considerarsi avvenuta il 07/11/2012 (come già visto), essendo decorsi 90 giorni dalla predetta data di ultimazione, deve considerarsi che il termine di decorrenza impone che siano consegnati i disegni as built, che nella stesura completa sono stati trasmessi all' in data 11/07/2013 e, quindi, dovendo considerarsi la CP_1 decorrenza dei novanta giorni da detta data la redazione del conto finale deve considerarsi tempestiva.
Sul punto, va precisato che la prospettazione dell'impresa, a giustificazione del ritardo nella consegna dei disegni as built, consistente nel sostenere che i disegni fossero stati consegnati già il
28/11/2012 e che la successiva edizione del luglio 2013 -conseguente a lamentate carenze di documentazione contestate dall' era un mero aggiornamento conseguente a richieste della CP_1 committente, deve ritenersi priva di valenza perché i disegni in questione sono una rappresentazione ben codificata che non soggiace a valutazioni interpretative del committente che a suo piacimento imponga modifiche.
Deve ritenersi fondata la riserva 95, inerente alla richiesta di annullamento delle detrazioni contabili dipendenti dalla non conformità degli spessori della galleria, che in certi punti sono risultati minori di quelli previsti.
Sul punto va rilevato che il perito, esposti i fatti, ha condivisibilmente rilevato che le due gallerie, come eseguite, sono pienamente funzionali con conseguente intervenuta risoluzione delle non conformità, in relazione alle quali i profili autorizzativi dei superiori organi, collaudatore statico e Consiglio Superiore, superano i contenuti tecnici rilevati dal direttore dei lavori.
Inoltre, è risultato che, comunque, le difficili situazioni esecutive delle gallerie avevano concorso al mancato rispetto delle geometrie degli spessori in tratti particolari, che non erano tali da inficiarne la funzionalità.
Pertanto, l'intervenuta risoluzione della problematica equivale a dichiarare risolta la non conformità; conseguentemente, riconosciuta la fondatezza della riserva, spetta alla parte attrice il riaccredito dell'importo di € 258.120,50 che è un corrispettivo con interesse decorrente dalla data del conto finale del 06/08/2013.
Deve ritenersi infondata la riserva 96, inerente alla richiesta dell'attribuzione delle somme trattenute per non conformità relativa al mancato attecchimento di sostanze arboree messe a dimora e per altre opere di caratterizzazione a verde non eseguite, in quanto le verificate non conformità non erano state risolte, imponendo al direttore dei lavori l'applicazione delle detrazioni in questioni.
Il perito, sul punto, ha preliminarmente, esposto che: il direttore dei lavori aveva rilevato la non conformità non risolta con conseguente detrazione contabile determinata facendo riferimento alle voci e quantità alla base della determinazione del compenso forfettario;
durante il sopralluogo era stato accertato oltre lo scarso attecchimento, anche, che alcune caratterizzazioni paesaggistiche non erano state realizzate secondo le geometrie previste, sicché si concretizzava una seconda non conformità.
Ha evidenziato, poi, che l'appaltatrice ha sostanzialmente contestato soprattutto la stima della detrazione presentando un conteggio alternativo senza motivare in modo sufficiente, in assenza di elementi documentali del costo dei fattori produttivi, perché i valori unitari da essi indicati siano da preferire a quelli del direttore dei lavori, effettuati in base agli elementi costitutivi del computo metrico estimativo che aveva portato al compenso forfettario pattuito. Deve ritenersi infondata la riserva 97 (per euro 5.000,00), inerente alla contestata infondatezza della detrazione per mancata applicazione delle barrette sulle barriere richieste dal direttore dei lavori, non avendo allegato la parte attrice idonea prova del dedotto adempimento della posa in opera delle suddette barrette (targhette).
Al riguardo non si ritiene sufficiente la mera allegazione (doc. 249 quinquies) del verbale della ex art. 240 del D.Lgs nr 163/2006 ove vi è espressa una generica presa d'atto della CP_4 medesima dell'avvenuta apposizione delle targhette. CP_4
Va dichiarata l'infondatezza della riserva 36, riguardante la richiesta di ristoro di maggiori oneri di sicurezza conseguenti alla entrata in vigore del D.lgs. 81/08.
Va rilevato al riguardo che tutte le diverse perizie di variante approntate sono state corredate dal compenso degli oneri di sicurezza, condiviso con l'impresa che nulla eccepiva sulla quantificazione di detti oneri.
Inoltre, come condivisibilmente rilevato in perizia, non si comprendono quali fossero i maggiori oneri incontrati in concreto dall'impresa, considerando, altresì, che, se il piano di sicurezza fosse stato ritenuto insufficiente dall'appaltatrice, correva l'obbligo di aggiornarlo predisponendo un aggiornamento del POS (piano operativo di sicurezza) con nuovo dettaglio degli oneri di sicurezza a seguito di integrazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) da parte di CP_1
Deve ritenersi fondata la riserva 57, inerente alla richiesta del compenso per l'approntamento di un piano di sicurezza non previsto resosi necessario per l'apertura delle gallerie in configurazione provvisoria.
Il perito ha evidenziato che si è in presenza di situazioni diverse da quelle di cui alle riserve
36/41 in quanto si è resa necessaria una attività non prevista che non rientra tra quelle di cui all'art.9 del C.S.A., ove sono previsti a carico dell'appaltatore eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alle proposte di integrazione del piano di sicurezza avanzate dall'impresa prima dell'esecuzione dei lavori.
Inoltre, è infondata la contestazione della parte committente che imputava la necessità di maggiori oneri relativamente alla redazione del documento di sicurezza ad una condotta colpevole dell'impresa, in quanto la redazione del documento di sicurezza in questione sarebbe stata conseguenza della necessità di porre rimedio ai ritardi temporali maturati dall'appaltatrice.
Infatti, non sono risultati ritardi imputabili all'appaltatrice, come già valutato alla riserva 20, e considerata anche l'intervenuta liquidazione degli oneri per rallentamento esecutivo in sede di sentenza irrevocabile già intercorsa tra le parti, accertamento sintomatico di un'assenza di responsabilità della parte attrice nel ritardo in questione. Va ritenuta congrua la quantificazione analitica operata dall'impresa il cui totale ammonta ad
€77.803,49, oltre interessi.
La riserva 41, inerente alla richiesta di un compenso aggiuntivo per l'aggiornamento del P.O.S.
(piano operativo sicurezza) (ALL41.8) dei lavori, che era più impegnativo a seguito dell'approvazione del nuovo programma lavori a finire, il tutto per la circostanza che non CP_1 aveva aggiornato il suo P.S.C. (piano sicurezza e coordinamento) rimodulato sul nuovo termine di ultimazione, risulta infondata in quanto il solo evento aggiornamento del POS non è motivo fondato di rimborso oneri.
-La riserva 58, inerente alla richiesta di ristoro degli oneri di sicurezza e di riedizione del POS in relazione alle lavorazioni da eseguire in prossimità delle rive spondali lungo i fiumi e Pt_2
Mulino, non considerate all' interno del PSC contrattuale, risulta infondata.
Infatti, la presenza di lavorazioni previste per le quali l'Impresa ha provveduto ad una riedizione del POS, anche se sollecitato da non costituisce fondato motivo per riconoscere gli CP_1 oneri richiesti con la riserva, considerato che (come già rilevato in precedenza) all'art.9 del C.S.A., sono previsti a carico dell'appaltatore eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alle proposte di integrazione del piano di sicurezza avanzate dall'impresa prima dell'esecuzione dei lavori.
Va ritenuta la fondatezza della riserva 65, ritenuta congrua, in base ai condivisibili criteri adottati in perizia) per euro 136.068,63, quale debito di valuta decorrente dal periodo intermedio di dette lavorazioni che si colloca al giorno 01/11/2011.
Detta riserva riguarda i maggiori oneri di sicurezza che l'appaltatrice ha subito per aver dovuto operare in presenza di traffico, con lavorazioni che sono state caratterizzate dall'aggiornamento del
POS a seguito di integrazione del PSC.
Sul punto il perito (in sede di chiarimenti) ha evidenziato, condivisibilmente, che l'eccezione di dover considerare detti oneri all'interno di quelli liquidati non è supportata, considerato che CP_1 la quinta perizia di variante, sottoscritta il 28/01/2011, non poteva contenere oneri conseguenti ad aggiornamenti del POS e PSC successivi, relativi a lavorazioni in presenza di traffico non previste contrattualmente.
Inoltre, non rientra tra le ipotesi di cui al già citato art.9 C.S.A., in quanto, come emerge dalla documentazione, trattasi di oneri di sicurezza conseguenti a situazioni non previste contrattualmente
(né la riserva può considerarsi intempestiva, trattandosi di oneri di sicurezza che non costituiscono un elemento di confronto e scelta del contraente e, quindi, oneri non assoggettabili al regime della decadenza). Deve ritenersi infondata la riserva 82, inerente alla richiesta di ristoro dei danni e dei maggiori oneri a causa di forza maggiore conseguente agli eventi climatologici eccezionali registrati il 27-29 ottobre 2012.
Gli interventi realizzati sono: il ripristino della recinzione sovrastante lo sblocco della galleria
S. Michele carreggiata sud con pulizia del materiale franato;
ed ancora il rifacimento di graticciate su due diverse aree.
Sul punto basilare, al di là delle mere asserzioni delle parti, di tenore opposto, circa la presenza di danni per causa di forza maggiore per piovosità eccezionale, si ritiene che, come condivisibilmente rilevato dal perito, l'esiguità degli interventi da realizzare fa propendere per la soluzione che gli eventi non hanno avuto il requisito della eccezionalità.
Né l'impresa, nel rispetto delle procedure previste al riguardo, aveva richiesto, entro i 5 giorni successivi, che il direttore dei lavori approntasse un verbale da cui ricavare la entità dei danni ed i dati circa l'eccezionalità dell'evento.
Deve ritenersi infondata la riserva 49, inerente al premio di acceleramento, ex art. art.9 del contratto di appalto, in relazione all'ultimazione dei lavori necessari per consentire l'apertura al traffico su tre corsie dell'intero tratto autostradale, dal km 47+80 al km 53+800, fermo restando il termine di ultimazione dell'intera opera al 29 novembre 2011 (V variante)
Al riguardo il rilievo più importante è quello relativo all'autoproclamato premio cui l'impresa dichiara di avere diritto, non condiviso da che eccepisce anche l'inesistenza di fattispecie di CP_1 premio di acceleramento per consegne parziali, in quanto i dati contrattuali richiamati dall'impresa riguardano solo consegne definitive
L'infondatezza della riserva consegue alla circostanza che non si era verificato un acceleramento esecutivo, tanto che nel periodo si è concretizzato un rallentamento, accertato e liquidato nella riserva nr 5 e, per il secondo periodo, con la riserva nr 20.
Inoltre, va evidenziato che la quinta perizia di variante ha sancito i termini temporali, condivisi da parte attrice, in merito alla consegna parziale delle gallerie nel luglio 2011 e, pertanto, rispetto a queste date non può considerarsi integrato alcun acceleramento.
Deve ritenersi fondata la riserva 84, inerente alla contestazione della penale da ritardo applicata dalla direzione lavori, confermata sia in calce al conto finale sia nel certificato di collaudo.
L'impresa, ritenendo la non ascrivibilità a propria responsabilità dello slittamento dell'ultimazione dei lavori, chiedeva la disapplicazione della penale con conseguente riaccredito della somma detratta dalla contabilità della commessa di € 910.901,58
Va evidenziato, al riguardo che la circostanza iniziale, che ha determinato il mancato completamento e lo slittamento dell'ultimazione dei lavori, è stato lo spostamento di un cavo Telecom, impeditivo delle lavorazioni, operato dalla RT in data 18/06/2012, come riportato nel verbale di ultimazione in data 13/11/2012.
Va osservato, poi, che l'ulteriore circostanza che la realizzazione delle opere a verde da doversi eseguire erano state traslate alla successiva stagione autunnale era conseguenza dei problemi di attecchimenti che vi sarebbero stati se fatti in periodo antecedente.
Nel contempo, il direttore dei lavori aveva provveduto nella stagione estiva a fare alcune modifiche per adeguare le opere alle Direttive Europee e disponeva variazioni sulle recinzioni.
La conseguenza è stata di una traslazione del termine di completamento che non è dipeso né dall' né dall' non è, quindi, motivato l'addebito per la penale per ritardata ultimazione CP_1 Pt_1 che va quindi disapplicata con conseguente riaccredito di detto importo in favore della parte attrice;
trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi dalla redazione del conto finale in data
06/08/2013.
Riguardo a quanto detto vi è l'allegazione di atti formali, quali: la definitiva risoluzione da parte della 84.51-e, cioè, il certificato di ultimazione dei Parte_6 lavori residuali dove viene dato atto che la Telecom aveva comunicato che lo spostamento dei cavi in fibra ottica in sede definitiva sarebbe stato ultimato entro il 15 giugno 2012 e dove si dava atto che la Telecom aveva risolto definitivamente l'interferenza del cavo in fibra ottica ubicato sul vecchio tratto autostradale dal rinaturalizzare;
il verbale nr 7 di concordamento di nuovi prezzi (come concordato il 6.6.2012 – delineatori di tipo europeo, segnalimiti, paletti segnaletici, portale a bandiera, cippo di confine etc) del
06/07/2012 (All.84.46) e quello nr 8 del 12/07/2012 (ALL84.47) sempre di concordamento di nuovi prezzi come concordato il 18.7.2012 (apparecchi di appoggio, giunto di dilatazione in barre di gomma armata), ciò a riprova che l'Anas aveva approfittato del ritardo per effettuare alcuni cambiamenti al fine di adeguarsi agli standard europei.
Deve ritenersi, poi, cessata la materia del contendere in relazione alla riserva 100, relativa alla quota spettante alla parte attrice circa gli oneri relativi al collaudo, come dichiarato dalla parte attrice (I memoria pagg.119/120) e confermato dall' (II memoria pag.13), considerato CP_1
l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte dell'impresa per l'importo definito giudizialmente in altro procedimento giudiziale introdotto dal collaudatore statico.
Va ritenuta fondata la riserva 101, per euro 114.092,65, quale debito di valore decorrente dal luglio 2015.
Iscritta in calce al Certificato di Collaudo in data 16 ottobre, la riserva riguardava la richiesta di remunerazione dei lavori di sistemazione idraulica nella zona di rinaturalizzazione del vecchio tracciato autostradale dismesso tra i km 98+200 e 98+750 della linea ferroviaria Battipaglia - Potenza tra le stazioni di RS e di cui al verbale di accordo tra e R.F.I. Parte_5 CP_1
s.p.a. del 25 maggio 2015, ordinati per le vie brevi dalla Stazione Appaltante.
Invero, trattasi di spese extracontrattuali per la sistemazione idraulica nella zona di rinaturalizzazione del vecchio tracciato autostradale dismesso, opere realizzate dopo tre anni circa dall'ultimazione dei lavori.
Le spese sostenute sono documentate e la circostanza che i lavori siano conseguenti al suddetto Cont accordo tra e el 2015 evidenzia che detti lavori consistono in nuove opere non previste e CP_1 che non possono considerarsi opere di manutenzioni relative ad opere già eseguite.
Va, invece, ritenuta infondata la riserva 102, inerente alla richiesta di riaccredito della rettifica contabile effettuata in sede di collaudo e ritenuta non giustificata.
Al riguardo, si rileva come la dimostrazione dell'addebito è prodotta dalla stessa parte attrice all'alleg.102.3, che consiste nella lettera che la Commissione di collaudo spedisce in data
03/11/2014 all' indicando il dettaglio della detrazione, e nella nota informativa dell' del CP_1 CP_1
23/11/2014, trasmessa all' impresa, corredata di tutti i conteggi.
Va ritenuta fondata la riserva 103, inerente alla richiesta di ristoro dei maggiori oneri e dei danni in considerazione del ritardo nell'ultimazione delle opere di collaudo.
L'importo va riconosciuto limitatamente alla somma di €39.010,94.
Prioritariamente, come evidenziato condivisibilmente in perizia, nella domanda relativa a detta riserva sono presenti numerose duplicazioni di richieste formulate con le riserva 84,72 e 102.
In relazione ai profili di danni da ritardo, va osservato che:
-con riferimento alla individuazione della data utile per lo approntamento del collaudo, come detto nel corso dell'esame della riserva 93, il conto finale andava legittimamente redatto entro il
06/08/2013 data nella quale è stato depositato;
in ossequio alla previsione normativa il lasso di tempo decorrente tra conto finale e collaudo è di 3 mesi, sicché il collaudo avrebbe dovuto essere depositato entro il 04/11/2013, però non erano state risolte, a detta data, la regolarizzazione ambientale, intervenuta il 20/12/2014 (All.104.3) ed i problemi del DURC dei subappaltatori.
Ne consegue che il termine deve considerarsi slittato al primo gennaio 2015, data nella quale sono stati risolti gli impedimenti sopracitati con conseguente ritardo nello approntamento del collaudo, intervenuto il 15/10/2015, di giorni 288, calcolati a far data dal primo gennaio.
Per questo maggior tempo l'impresa ha tenuto attive le proprie garanzie con un maggiore costo, che, come calcolato dal perito, ammonta ad € 39.010,94, quale debito di valore decorrente dal
01/01/2015. Riguardo alla riserva 104, inerente alla richiesta di svincolo della rata di saldo risultante dal certificato di collaudo dell'importo di € 319.440, 62, premesso che trattasi del residuo importo della rata di saldo, pari ad € 319.440,62 per il quale ha sostenuto che fosse importo non dovuto per CP_1 inadempimento dell'appaltatrice, va osservato che detto importo risulta già pagato come da depositata ricevuta di pagamento del febbraio 2018 di €292.712,33 che sarebbe il totale depurato di
€ 26.726,29, pagato ad un subappaltatore su espressa richiesta dell'impresa; detto pagamento è avvenuto a seguito di disposizione CDG 403530 del 27/08/2017. CP_1
Ciò detto, ritenuta l'acquisibilità di detta documentazione in occasione delle operazioni peritali quali documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, si rileva che riguardo detto corrispettivo nulla è più dovuto per sorte capitale, mentre riguardo agli interessi dovuti, essendo importo esigibile dal giorno 01/04/2015, questi decorrono sulla sorte capitale dal 01/04/2015 al
27/02/2018 data del pagamento.
Va ritenuta infondata la riserva 61, iscritta al s.a.l. 22 per lavori a tutto il 18.10.2011, inerente alla richiesta di rimborso dell'onere sostenuto per l'attivazione dei gruppi elettrogeni, con conseguente consumo di carburante, stante la mancata fornitura Enel alle cabine 2 e 3, attivata in data 12/20/2001, con obbligo di utilizzazione dei gruppi elettrogeni.
Infatti, come condivisibilmente specificato in sede di chiarimenti peritali, essendo ancora in corso i lavori era l'Impresa che doveva farsi carico di detti oneri, anche secondo le indicazioni Cont dell'art 19 (obblighi di manutenzione sino al collaudo) del , essendo tra l'altro presenti in galleria impianti la cui gestione era dell'impresa medesima.
Deve ritenersi infondata la riserva 72, inerente alla richiesta di rimborso degli oneri per le indennità di occupazione temporanea d'aree di cantiere per il periodo successivo all' originario temine di completamento.
Si ritiene al riguardo che il maggior onere per l'utilizzo dell'area cantiere è già stato indennizzato all'impresa con il rateo delle spese generali, in quanto i costi in questione sono compensati con la percentuale delle spese generali, comprese nei singoli prezzi unitari allibrati, compresi quelli a forfait.
Deve ritenersi infondata la riserva 79, inerente alla richiesta di ristoro degli oneri sostenuti per le prove di laboratori richieste dalla Commissione di collaudo nel corso della visita n.8 in data
26.07.2012.
Premessa la tempestività della quantificazione della riserva al s.a.l. finale dipendente dal fatto che le suddette prove, che si articolavano su quattro direttrici, non erano ancora state eseguite e fatturate, va rilevato che si trattava: dei controlli non distruttivi con AR su 3,222 km di galleria con indagine visiva;
del prelievo campioni di cls e bitumi con carotatrice;
di posa di segnaletica provvisoria per attività di cantiere (collaudo); di assistenza per l'operazione di collaudo con chiusura carotaggi su cls e asfalti- con necessità di segnaletica di deviazione traffico.
Detti controlli erano conseguenti alle prove richieste in fase di accertamento tecnico da parte della Commissione di Collaudo per le quali l'art 15 del capitolato generale D.M 145/2000 dispone che le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente indicate nel C.S.A. sono a carico del
Committente (comma 7) e quelle non previste nel C.S.A., ma disposte dal direttore dei lavori o dalla commissione di collaudo in quanto ritenute necessarie, sono a carico dell'Impresa (comma 8).
Come condivisibilmente evidenziato dal perito in sede di chiarimenti, le verifiche disposte non sono quelle usuali perché tese ad accertare con georadar gli effettivi spessori, oltre che le resistenze di materiali attesa la circostanza che alcune lavorazioni avevano dato problemi.
Va osservato, altresì, che uno dei problemi che affliggono le gallerie in terreni che possono spingere è la chiusura dell'arco sulla chiave esterna contro terra che è il punto nodale dell'arco perché il sistema di getto del calcestruzzo avviene su tratte di una certa lunghezza con l'aria compressa che tende a disequilibrare i rapporti tra inerti e sabbia creando zone di grave indebolimento della portanza;
ed il tutto avviene senza controllo visivo dato che la carpenteria frapposta impedisce la visuale.
Pertanto, deve ritenersi che le prove rientrino nell'ambito di quelle di cui al comma 8, in quanto ritenute necessarie per una verifica dell'opera a seguito delle difficoltà riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori;
va sottolineato, al riguardo, che la disposizione di dette verifiche non aveva una valenza afflittiva, ma, al contrario, le risultanze di dette prove aveva consentito alla
Commissione di concludere il collaudo evitando detrazioni contabili molto onerose o addirittura demolizioni.
Riguardo alla riserva 30, con cui l'impresa ha chiesto di dichiarare l'inefficacia delle prescrizioni impartite con l'Ordine di servizio n. 45 del 5 agosto 2010 inerente alla richiesta di effettuare ulteriori prove su aspetti strutturali, va rilevato che, come verificato in sede peritale, non è stato dato seguito alle richieste e non vi è, quindi, più motivo di contendere sul punto non CP_1 risultando altre connesse richieste sul punto.
Con la riserva 77 sono reiterate le domande già formulate con le riserve 56 e 57 e, pertanto, la relativa questione rimane assorbita dalla trattazione delle suddette riserve.
Le riserve 98 e 99 sono istanze rafforzative e confermative di altre riserve in precedenza formulate e, pertanto, anche in questo caso, le relative questioni rimane assorbita dalla trattazione delle precedenti riserve di riferimento. Va rilevato, poi, come il Tribunale condivide i criteri applicati dal perito, in conformità alla normativa vigente, in ordine ai calcoli di rivalutazione ed interessi.
In particolare, il perito ha, innanzitutto accertato se gli importi erano erano corrispettivi contrattuali il cui ritardato allibramento e pagamento determina interessi calcolati secondo la normativa.
Al di fuori di questo ambito, ha distinto i debiti di valuta, ove per il ritardato pagamento si applicano gli interessi legali, da quelli di valore che, essendo risarcitori, comportano il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dove l'uno e l'altro assolvono a due funzioni diverse giacché la rivalutazione mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato, ponendolo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato l'inadempimento non si fosse verificato mentre i secondi hanno natura compensativa.
Per quanto detto:
-va dichiarata l'inammissibilità delle riserve 21, 26, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 75, 78, 81, 86, 94;
-va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle riserve 30 e 100;
-in accoglimento delle riserve 18, 20, 28, 57, 65, 67, 73, 74, 83, 84, 90, 95, 101, 103, e 104 nei limiti indicati nella parte motiva, l' condannata al pagamento, in favore dell' CP_10 [...]
dell'importo complessivo di € 3.874.678,25 (somma che è comprensiva di Parte_1 quanto dovuto per la riserva 67 che il perito ha erroneamente omesso di calcolare nello schema finale) in conto capitale, € 900.241,90 per accessori al 30/04/2020 oltre ad euro 332,77 per ogni giorno naturale successivo a decorrere dal giorno 01/05/2020;
-vanno dichiarate assorbite nella pronuncia delle riserve per cui sono state sollevate a supporto, le domande di accertamento e condanna relative alle riserve 14, 45, 77, 85, 88, 98 e 99;
In conseguenza della reciproca soccombenza si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite e per porre definitivamente a carico di ciascuna di esse, in parti uguali (50%), le spese di perizia.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità delle riserve 21, 26, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52,
54, 55, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 75, 78, 81, 86, 94;
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle riserve 30 e 100; -in accoglimento delle riserve 18, 20, 28, 57, 65, 67, 73, 74, 83, 84, 90, 95, 101, 103, e 104 nei limiti indicati nella parte motiva, condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...]
dell'importo complessivo di € 3.874.678,25 in conto capitale, € 900.241,90 Parte_1 per accessori al 30/04/2020 ed euro 332,77 per ogni giorno naturale successivo a decorrere dal giorno 01/05/2020;
-dichiara assorbite nella pronuncia delle riserve per cui sono state sollevate a supporto, le domande di accertamento e condanna relative alle riserve 14, 45, 77, 85, 88, 98 e 99;
-compensa tra le parti le spese di giudizio, ponendo definitivamente a carico di ciascuna di esse, in parti uguali (50%) le spese di perizia.
Roma, 21.05.2025 Il Presidente
IA PE
Il Giudice est.
LF LA