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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 30/2014, avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale, promossa dall' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in presso la Parte_1
sede della Provincia sita in alla via Cesare Pavese C.da Bitonto, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani, del Servizio Legale dell'Ente, subentrata all'Avv. Antonietta Bianco,
ATTRICE
Contro
: in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lopreiato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in alla via J.Palach n. 77 giusta Parte_1 deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 7 aprile 2014 ed in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
Precisate a verbale le conclusioni, da aversi qui per integralmente riportate e trascritte, da parte dei procuratori costituiti, la causa veniva discussa all'udienza del
25 febbraio 2025 e decisa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, citava in giudizio
[...] innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il in persona del Sindaco Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir dichiarare, in via principale e nel merito, l' inadempimento dell' Ente convenuto, a motivo del mancato versamento, in favore di essa attrice, della somma complessiva di euro 22.946,60 a titolo di addizionale provinciale, stabilita nella misura del 5% sul totale della somma riscossa dal nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, Parte_2
e pari ad euro 483.328,37 detratta la percentuale dello 0,30 quale compenso spettante ai Comuni, a titolo di per gli anni dal 2000 al 2011, come risultante Per_1
dai rendiconti annuali pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno; in via subordinata e sussidiaria, per ivi sentir accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 e 2042 c.c. da parte del e, per l'effetto, condannarlo al Parte_2 pagamento dell'importo di euro 22.946,60 quale indennità dovuta ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
1.1. - Con comparsa del 14 novembre 2014 si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del e legale rappresentante pro tempore, il quale Parte_2 CP_1 chiedeva, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di .; sempre in via preliminare accertarsi e dichiararsi la Parte_1 carenza dei presupposti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., con conseguente statuizione di improponibilità ed inammissibilità della relativa azione. Nel merito, chiedeva rigettarsi integralmente la domanda introduttiva del presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto in comparsa, nonché dichiararsi prescritto il credito vantato per gli anni dal 2000 al 2008 e/o comunque non dovuto per gli anni dal 2000 al 2011, nonché dichiararsi inammissibile la richiesta del tributo per gli anni 2006 e 2007.
1.2. – La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e quindi, dopo una serie di rinvii, precisate a verbale le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa.
2. – Nel merito, la domanda attorea deve essere accolta, per come di seguito rappresentato.
3. – In via preliminare deve respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Vibo Valentia, poiché il rapporto che si instaura tra il che ha l'obbligo di Pt_2 rendere annualmente il rendiconto, come disposto dall'art. 93 del Decreto Legislativo
n. 267/2000, e la , è qualificabile in termini di incarico di pubblico servizio, Parte_3
rilevando non la natura di ciò che costituisce oggetto della riscossione, quindi del tributo, bensì il ruolo che riveste l' agente riscossore dello stesso ( Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, sentenza n. 1602 del 26 aprile 2022)
3.1. - Correttamente, pertanto, l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio innanzi al
Tribunale Civile di Vibo Valentia il in persona del e Parte_2 CP_1
legale rappresentante pro tempore.
4. - Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la , istituita con Decreto Per_1
Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504, modificato dal Decreto legge del 26 ottobre
2019 n. 124, è un tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, incassato dai singoli comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4.1. - L'art. 19 comma 3 del citato decreto statuisce che :” Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all' 1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora tale deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo”. Ed ancora, all'art. 7 del medesimo decreto è stabilito che: ”L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 …….. Salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al cinque per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle vigenti leggi in materia”
4.2. – Posta la dovutezza del tributo, riscosso dal nitamente Parte_2 alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e da versare - previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione -, dal concessionario direttamente alla tesoreria della di , la misura della pretesa Parte_3 Parte_1 creditoria è stata fornita direttamente dall'Ente, che ha fornito la prova del titolo fondante la richiesta avanzata nei confronti del
[...]
attraverso la produzione in giudizio di copia dei certificati Parte_2 consuntivi riferiti agli anni dal 2000 al 2011 (allegati al fascicolo attoreo ai numeri 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), estrapolati dal sito del Ministero dell'interno, per un totale di euro 22.946,60.
4.3. – Ed invero, in tema di distribuzione dell' onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l' adempimento, ha solo l' onere di provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore e' gravato dall' onere della prova liberatoria del fatto estintivo dell' altrui pretesa: prova, quest'ultima, che, nel caso di specie, non è stata fornita dal debitore.
4.4. - Né può essere eccepita dal l'intervenuta prescrizione Pt_2 Parte_2 della pretesa creditoria, poiché occorre fare riferimento, richiamando, peraltro, quanto già accennato al superiore punto (numero 3), non alla natura dell'oggetto della riscossione – sebbene parte convenuta abbia allegato anche atti interruttivi, quali comunicazioni e richieste (comunicazione prot. n. 529 del 3 marzo 2011 ricevuta dal Comune il 7 marzo 2011; comunicazione prot. n. 1784 del 30 luglio Parte_2
2008 riscontrata con prot. n. 3936 del 5 settembre 2008; comunicazione prot. n. 666 del 29 aprile 2013 ricevuta dal Comune di il 3 maggio 2013 ) - bensì al Parte_2 rapporto obbligatorio che scaturisce dalla funzione di riscossione svolta dal Comune per conto della , per cui il trattenimento di tali somme configura non solo Parte_3 un inadempimento contrattuale, ma configura anche un indebito arricchimento: fattispecie, quest'ultima, disciplinata dall'art. 2041 c.c. , soggetta, anche essa, a prescrizione decennale.
5. – Per quanto sopra esposto, deve riconoscersi e dichiararsi l' inadempimento del con conseguente condanna, di quest'ultimo, al pagamento, Parte_2
in favore dell' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma richiesta di euro 22.946,60 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta.
6. - In ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell' attivita' svolta in concreto dalle parti costituite e del valore della causa, le stesse, in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e ss., devono essere liquidate, nel loro valore minimo, esclusa la fase istruttoria, in favore di parte attrice, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 cosi' provvede:
1) Dichiara l' inadempimento contrattuale del Parte_2 per quanto esposto in parte motiva;
2) Per l' effetto, condanna il l pagamento, in favore Parte_2
di parte attrice, della somma di euro 22,946,60 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna, altresi', parte convenuta al pagamento, in favore dell'
, delle spese di lite nella misura di euro Parte_1
233,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario come per legge, Iva e Cassa Previdenza Avvocati.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 25 febbraio 2024
Il Giudice Onorario
( dott.ssa Loredana Surace )