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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art 702bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 47625/2022 promosso da
C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Daniele Rovelli e dell'avv. Cristiano Chiappe del Foro di Genova RICORRENTE contro già (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Massimiliano Desalvi, elettivamente domiciliata in Viale Piave n. 21, Milano, presso il difensore CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“in via istruttoria, previa revoca/modifica dell'ordinanza del 08/04/2024, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre una Consulenza Tecnica contabile che accerti le somme dovute alla ricorrente a titolo di corrispettivo non corrisposto secondo il seguente ipotetico quesito “Il C.T.U., visti gli atti di causa e i documenti prodotti, accerti le somme eventualmente ancora dovute alla società ricorrente dalla CP_1
a titolo di corrispettivo per il contratto di cui al doc. 1 (c.d. V.L.T.) in
[...] periodo dal 2015 al 2021 e per il contratto di cui al doc. 4 (c.d. in relazione al CP_3
pagina 1 di 13 periodo dal 2017 al 2021 predisponendo due ipotesi di calcolo: 1) la prima utilizzando, per ciascun contratto, quale criterio di calcolo le pattuizioni contrattuali originarie;
2) la seconda utilizzando, per ciascun contratto, le pattuizioni contrattuali così come modificate nel corso del rapporto e tenendo conto degli estratti conto di CP_1 depositati in corso di causa”. Nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per le causali di cui agli atti: in via principale:
• accertare e dichiarare che il contratto denominato “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b)
del 13/11/2013 costituisce un rapporto di subfornitura ai sensi dell'art. 1 della Parte_3
l 18/07/1998 e in conseguenza dichiarare la nullità parziale ex art. 6 della L. n. 192 del 18/07/1998 di tale contratto limitatamente alla clausola contrattuale di modifica unilaterale del contratto in questione a favore della convenuta contenuta nell'Allegato A dello stesso contratto e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle modifiche contrattuali unilaterali operate dalla convenuta in data 19/03/2014 e 01/04/2016 con conseguente reviviscenza della originale clausola contrattuale.
• Sempre in via principale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che la nullità e/o inefficacia della modifica del corrispettivo dovuto al ricorrente operata dalla convenuta a far data dal 2017 in relazione al “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) T.U.L.P.S.” in quanto avvenuta in assenza di previo accordo tra le parti e senza alcuna previa comunicazione scritta e, in conseguenza, dichiarare la reviviscenza della clausola originaria relative al corrispettivo dovuto in favore dell'attrice dalla Controparte_2
[...]
• effetto degli accertamenti di cui sopra, voglia 'Ill.mo Tribunale adito condannare pertanto la al pagamento nei confronti della ricorrente della Controparte_2 somma di e iore o minore eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) T.U.L.P.S.” per il periodo dal 2015 al 2021 oltre ad euro 12.372,89, o la somma maggiore o minor eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) Parte_3 per il periodo dal 2017 al 2021. In via subordinata e salvo gravame:
• condannare la al pagamento nei confronti della ricorrente Controparte_2 della somma di ggiore o minore eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione “Contratto
pagina 2 di 13 per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) per il periodo dal 2015 al 2021 oltre alla somma di euro Parte_3
2.980,51, o quella minore eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a)
per il periodo dal 2017 al 2021. Parte_3
vittoria di spese e competenze”
Per la convenuta:
“- rigettare, per i motivi indicati in atti, le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, rideterminare il corrispettivo che sarebbe spettato alla ricorrente applicando agli AWP il compenso in percentuale e detraendo da detta percentuale il 50% (o la differente misura ritenuta di giustizia) dell'incremento del PREU;
- in ogni caso compensare l'eventuale importo dovuto alla ricorrente comunque determinato con le somme versate dalla scrivente a titolo di rimborso/pagamento canoni di locazione e utenze pari a € 66.320,96 o al diverso importo accertato in corso di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. Mr. ha Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_2 concessionaria per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse, allegando che: - in data 13.11.2013, in qualità di “gestore di sala” della sala scommesse sita in Sestri Levante, Via Sara 29, ha stipulato con un contratto di comodato di Controparte_2 apparecchi videoterminali di cui all'art. 110.6, lett. b), del (noti come LT), da Parte_3 installare nella propria sala scommesse;
- l'art. 10 del contratto prevedeva che il concessionario, effettuata la raccolta delle c.d. somme residue, ovvero delle somme al netto delle vincite, riservasse un corrispettivo al gestore di sala e inviasse allo stesso un estratto conto annuale con l'indicazione del corrispettivo riconosciuto;
- l'allegato A determinava il corrispettivo medesimo nel “2,35% delle Somme Giocate su ciascun Apparecchio
pagina 3 di 13 Videoterminale” e riconosceva a la facoltà di modifica unilaterale dello stesso, previa CP_2 comunicazione scritta al gestore di sala, in presenza di determinate condizioni (doc. 1); - sempre in data 13.11.2013, le parti hanno stipulato un ulteriore contratto di comodato d'uso e connessione alla rete telematica gestita da degli apparecchi di gioco di cui CP_2 all'art. 110.6, lett. a), del T.U.L.P.S. (noti come , in favore di Mr. quale Pt_2
“esercente”; - il corrispettivo riconosciuto all'esercente sulla base di tale secondo contratto era pari al “7,3% delle Somme Giocate nel Periodo Contabile”, mentre eventuali variazioni dello stesso dovevano essere concordate tra le parti e comunicate per iscritto dal concessionario all'esercente, a mente della clausola sub art. 8.4 (doc. 4); - dapprima in data 19.03.2014 e, successivamente, in data 1.04.2016, ha modificato CP_2 unilateralmente il corrispettivo di cui al contratto concernente gli apparecchi di gioco LT (docc. 2 e 3); - analogamente, dall'inizio dell'anno 2017, la convenuta ha effettuato una modifica del corrispettivo fissato nel contratto relativo agli apparecchi di gioco enza il previo accordo delle parti né alcuna comunicazione alla ricorrente (doc. 5); - i rapporti contrattuali perfezionati tra le parti sono riconducibili ad un contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.07.1998 n. 192 e le menzionate modifiche del corrispettivo, effettuate da unilateralmente, sono nulle ed inefficaci in quanto CP_2 avvenute, per il contratto LT, in violazione dell'art. 6 della L. n. 192/1998, e per il contratto AWP, in assenza dei requisiti previsti dalla clausola contrattuale sub art. 8; - pertanto, dovrebbero tornare in vigore le pattuizioni contrattuali originarie, in forza delle quali residua, in favore della ricorrente, un corrispettivo di € 36.786,91 in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT (docc. 7-13), e di € 12.372,89 in relazione al contratto sugli AWP (docc. 14-18); - in ogni caso, anche utilizzando le modalità di calcolo del corrispettivo modificate da le somme corrisposte a AC CP_2 risultano inferiori a quelle dovute, residuando in favore di quest'ultima la somma di € 38.358,94, in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT (docc.
7-13 cit.), e di
€ 2.980,51, in relazione al contratto sugli AWP (docc. 14-18 cit.). La ricorrente ha così chiesto di accertare la riconducibilità dei rapporti intercorsi tra le parti alla fattispecie contrattuale di subfornitura di cui all'art. 1, L. n. 192/1998 e, conseguentemente, di dichiarare: la nullità parziale, ex art. 6 della medesima legge, della clausola di modifica unilaterale del corrispettivo ad opera del concessionario, contenuta nell'allegato A del contratto relativo agli apparecchi di gioco LT e, dunque, la nullità delle modifiche intervenute in data 19.03.2014 e 1.04.2016; la nullità e/o inefficacia della pagina 4 di 13 modifica del corrispettivo operata dalla convenuta a partire dall'anno 2017 in relazione al contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco c.d. AWP;
in entrambi i casi, con la reviviscenza delle clausole contrattuali originarie. Per l'effetto, ha concluso per la condanna di al pagamento, in favore di del CP_2 Pt_2 corrispettivo residuo quantificato in € 36.786,91, in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT, e in € 12.372,89, in relazione al contratto sugli In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 38.358,94 in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT, e di € 2.980,51 in relazione al contratto sugli a titolo di corrispettivo residuo, stante l'errata quantificazione dello stesso da parte di Infine, previa CP_2 fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ha chiesto disporsi CTU contabile per l'accertamento del corrispettivo ancora dovuto a Mr. AC in forza dei contratti in questione. Con decreto ex art 702ter c.p.c. è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti con assegnazione dei relativi termini per l'instaurazione del contraddittorio e la tempestiva costituzione in giudizio. Si è costituita già contestando la Controparte_1 Controparte_2 qualificazione giuridica dei contratti inter partes in termini di “subfornitura” e allegando che: - le variazioni del corrispettivo sono state determinate da un'ipotesi di forza maggiore, il c.d. factum principis, costituito dal sopraggiunto aumento dell'imposta in percentuale dovuta all'Erario (PREU), che si applica a tutti gli operatori della filiera, e dunque anche a gestori ed esercenti;
- il contratto relativo agli apparecchi di gioco LT prevedeva la facoltà, in capo a di modificare il criterio di determinazione del CP_2 corrispettivo;
- peraltro, la modifica intervenuta in data 19.03.2014 è stata concordata dalle parti, che hanno scelto di sostituire il criterio della percentuale sulle giocate con il cd. Net Win (doc. 3); - l'ulteriore modifica del corrispettivo, intervenuta in data 1.04.2016 mediante l'applicazione del nuovo criterio, ha comportato una variazione in aumento della relativa somma e (difatti) non è stata contestata dalla ricorrente (doc. 16); - per quanto concerne, invece, il contratto pur mantenendo l'originario criterio di calcolo e assumendo l'equa ripartizione del PREU tra concessionario ed esercente, spetterebbe a quest'ultimo soltanto la somma di € 3.028,94 (doc. 18); - ha CP_2 sostenuto le spese dell'Esercizio di titolarità della ricorrente, pari alla somma complessiva di € 66.320,96, di cui € 18.320,96 per le utenze elettriche, ed € 48.000,00
pagina 5 di 13 per i canoni di locazione (docc. 6-11), somme che vanno compensate con l'eventuale importo dovuto a Mr. AC. Sulla scorta di tali allegazioni, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria;
in via subordinata, la rideterminazione del corrispettivo dovuto alla ricorrente in forza del contratto applicando il criterio di calcolo del compenso in percentuale e detraendo da detta percentuale il 50% dell'incremento PREU o la differente misura ritenuta di giustizia;
ha eccepito in compensazione la somma di € 66.320,96 di cui si è detto. In esito all'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza resa in data 11.07.23 è stata disposta l'udienza ex art. 183 c.p.c., contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a mente dell'art. 127ter c.p.c.; spirati i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza resa in data 8.04.2024, per le ragioni ivi espresse e qui richiamate e ribadite, è stata rigettata la richiesta di CTU avanzata dalla ricorrente;
così, sulle conclusioni delle parti, precisate mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, è pacifico e documentale che le parti, in data 13.11.2013, hanno stipulato due contratti, l'uno, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso, da parte di degli apparecchi Video Lottery Terminal o LT di gioco lecito di cui all'art. 110.6, lett. CP_2
b), del T.U.L.P.S., connessi alla rete telematica della stessa e da installare presso la sala scommesse sita in Sestri levante, Via Sara 29, di titolarità della ricorrente, cui sarebbe spettato un corrispettivo determinato in percentuale sulle somme giocate su ciascun apparecchio (doc. 1 ricorrente); l'altro, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso e la connessione alla rete telematica gestita da dei diversi apparecchi di gioco CP_2 noti come slot machine, ex art. 110.6, lett. a), del T.U.L.P.S., da installare presso la medesima sala scommesse di verso un corrispettivo in favore di Parte_2 quest'ultima determinato, ugualmente, sulla base delle somme giocate sui relativi apparecchi (doc. 4 ricorrente). Tanto chiarito, va anzitutto smentita la tesi della ricorrente secondo cui i menzionati contratti sarebbero qualificabili giuridicamente in termini di “subfornitura” ai sensi dell'art. 1 della L. 18.06.1998 n. 192. Detta norma definisce la subfornitura come “il contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad pagina 6 di 13 essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.” Nel caso di specie, invece, inquadrabile in uno schema contrattuale atipico, Mr. Pt_2 in forza dei due contratti conclusi con a fronte dell'incasso di un corrispettivo, CP_2 ospita, presso il proprio esercizio, gli apparecchi per il gioco lecito concessi in comodato d'uso da che li collega alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei CP_2
Monopoli, la quale, così, ne controlla le giocate, calcolando le somme spettanti all'Erario (PREU e canone di concessione); pertanto, non si verifica alcun inserimento del gestore nel processo produttivo di tale per cui ne diventi un segmento, con incorporazione CP_2 dei servizi resi - in conformità a direttive tecniche di produzione - in un'attività più complessa. Ne discende l'irrilevanza degli argomenti difensivi della ricorrente a proposito dell'asserita nullità della clausola che consente la modificazione unilaterale del contratto perché in contrasto con l'art. 6 della L. 192/1998 in materia di subfornitura. Ebbene, la ricorrente ha lamentato l'errata determinazione dei corrispettivi a lei dovuti in base ai contratti in questione e ha prodotto a sostegno della sua tesi, sub docc. 7-18, gli estratti conto annuali inviati dalla convenuta e relativi alle somme riconosciute a AC. Segnatamente, in relazione al contratto concernente gli apparecchi di gioco LT di cui all'art. 110.6, lett. b), del T.U.L.P.S., la ricorrente ha contestato l'illegittimità delle modifiche del corrispettivo disposte da perché in contrasto con l'art. 6 della L. CP_2
192/1998, e ha dedotto che, sulla scorta delle clausole originarie del contratto, residuerebbe in suo favore un corrispettivo pari ad € 36.786,91 per il periodo temporale 2015-2021; in alternativa, anche a voler considerare legittime le suddette modifiche, residuerebbe in favore di Mr. un corrispettivo di € 38.358,87, stante l'erroneità Pt_2 dei conteggi effettuati da CP_2
La tesi è infondata e non merita accoglimento. Invero, l'allegato A del contratto relativo agli apparecchi di gioco videoterminali, sottoscritto da entrambe le parti, prevede che il concessionario possa modificare unilateralmente il corrispettivo dovuto al gestore di sala, dandone previa comunicazione scritta a quest'ultimo, al verificarsi di determinate condizioni, quali modifiche pagina 7 di 13 normative di natura tributaria, aumento delle percentuali di vincita, ecc. (doc. 1 ricorrente cit.). Ebbene, è pacifico e documentale che, con comunicazione del 19.3.2014, ha CP_2 modificato il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto a AC, sostituendo l'originario valore del “2,3% delle Somme Giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale” di cui al menzionato allegato A, con il “40% delle somme giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale al netto delle vincite (pari all'89,50% delle somme giocate), degli oneri fiscali (pari al 5,8% delle somme giocate) e dei costi di gestione (pari al 1% delle somme giocate)”; la comunicazione in parola è stata sottoscritta per accettazione da Mr. (doc. 2 Pt_2 ricorrente). Successivamente, con comunicazione del 1.04.2016, ha apportato una nuova CP_2 modifica del criterio di determinazione del corrispettivo, prevedendo un aumento dello 0,5% del c.d. Net Win (“somme giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale al netto delle vincite, degli oneri fiscali, dei costi di gestione e di eventuali ulteriori oneri di legge”), che avrebbe quindi comportato un incremento del corrispettivo dovuto a Mr. AC;
ciò al fine di “compensare i maggiori oneri di tassazione […] che sono derivati dall'aumento del PREU previsto dalla Legge di Stabilità 2016” (doc. 3 ricorrente). A fronte di tanto, e fermo restando che la facoltà, in capo alla convenuta, di modifica unilaterale del corrispettivo è stata espressamente prevista dalle parti, le quali hanno sottoscritto la relativa clausola di cui all'allegato A del contratto, le modifiche successivamente effettuate da dapprima in data 19.03.2014 e poi l'1.04.2016 CP_2
(peraltro, la modifica del 19.03.2014 è stata sottoscritta per accettazione da Mr. Pt_2
e quella del 1.4.2016 è risultata favorevole al gestore - e contestata soltanto nel presente procedimento, da qui la censura di violazione del dovere di buona fede sollevata da risultano legittime ed efficaci;
dunque, non possono tornare ad applicarsi le CP_2 clausole originarie del contratto. Va altresì respinta la tesi della ricorrente secondo cui, anche a voler ritenere legittime le modifiche contrattuali disposte da (vale a dire corrispettivo pari al 40,50% delle CP_2 somme giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale al netto delle vincite, degli oneri fiscali, dei costi di gestione e di eventuali ulteriori oneri), residuerebbe in ogni caso un credito in suo favore pari ad € 38.358,87 per il periodo 2015-2021, in ragione della erroneità dei conteggi effettuati dalla convenuta, come emergerebbe dagli estratti conto annuali di cui ai docc.
7-13 ricorrente, e che sarebbe dipesa da una illegittima modifica pagina 8 di 13 della percentuale destinata ai giocatori, il c.d. payout (cfr. pagg. 5 e 6 memoria 186.6 n. 1 c.p.c. ricorrente). Invero, Mr. mai, prima del presente procedimento, ha contestato le somme Pt_2 riconosciute da e ciò pur a fronte delle e-mail inviate da in data 5.04.2021 e CP_2 CP_2
10.06.2022 nelle quali si indicavano le nuove condizioni LT, con determinati valori percentuali di payout (cfr. docc. 19 e 20 ricorrente) e anche quando (doc. 24 convenuta) con e-mail del 21.08.2022, il legale rappresentante di Mr. ha manifestato a Parte_2
l'intenzione di vendere le quote societarie ad un terzo, acquirente della sala CP_2 scommesse, che sarebbe subentrato nei contratti in oggetto, non ha rilevato alcunchè in punto di corrispettivo residuo, erroneità dei calcoli e payout. Ciò posto, per quanto concerne invece il contratto relativo agli apparecchi di gioco i cui all'art. 110.6, lett. a), del T.U.L.P.S., la ricorrente contesta la legittimità della modifica del corrispettivo disposta da a partire dall'anno 2017, e assume che, sulla CP_2 scorta delle clausole originarie del contratto, residuerebbe in suo favore un corrispettivo pari ad € 12.372,89 per il periodo temporale 2017-2021; in alternativa, pur considerando legittima la suddetta modifica, in ogni caso spetterebbe a un corrispettivo Pt_2 residuo di € 2.980,51, stante l'erroneità dei conteggi effettuati da CP_2
Tale domanda merita accoglimento nei limiti che seguono. Invero, il contratto perfezionato dalle parti in data 13.11.2013 per la concessione in comodato d'uso, con collegamento alla rete telematica di Sisal, degli apparecchi di intrattenimento non contempla la facoltà del concessionario di modificare, in via unilaterale, il corrispettivo dovuto all'esercente; piuttosto, all'art.
8.4 prevede che eventuali variazioni del corrispettivo “devono essere concordate tra il Concessionario e l'Esercente, anche per il tramite del Gestore;
di tale variazione verrà data evidenza scritta dal Concessionario all'Esercente” (doc. 4 ricorrente). È però documentato e non contestato che, a partire dall'anno 2017, abbia CP_2 modificato unilateralmente il criterio di determinazione del corrispettivo, sostituendo l'originario valore del “7.3% delle Somme Giocate nel Periodo Contabile” di cui alla clausola 8.1 del contratto, con il “50% del Net Win, modalità di esazione RID”, come da comunicazione sub doc. 5 ricorrente. Nella prospettiva di tale modifica sarebbe dipesa dalla necessità di ripristinare il CP_2 sinallagma contrattuale, che aveva subito una alterazione a seguito dell'incremento graduale del PREU – l'imposta sul gioco calcolata in percentuale sulle giocate – pagina 9 di 13 nell'arco temporale 2014-2021, e della conseguente riduzione delle somme distribuibili tra esercente e concessionario;
in particolare, l'aumento del PREU sarebbe riconducibile alla fattispecie del c.d. “factum principis”, che legittimerebbe una revisione delle prestazioni corrispettive, tale che la parte incisa dalla disposizione normativa sopravvenuta avrebbe diritto ad una riduzione della prestazione dovuta e ancora possibile, ex artt. 1256 c.c. e 1464 c.c.. La tesi non è condivisibile. Invero, la giurisprudenza di merito invocata al riguardo dalla convenuta (cfr. pagg.
6-8 della sua comparsa conclusionale) non si attaglia al caso di specie in quanto concerne l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta da una parte contrattuale, in forza di un ordine dell'Autorità (factum principis). In particolare, le pronunce afferiscono a contratti di locazione nell'ambito dei quali, per effetto del c.d. lockdown disposto con provvedimenti dell'Autorità ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19, è stato temporaneamente impedito o diminuito il godimento del bene locato;
in altri termini, il conduttore non poteva utilizzare l'immobile in vista del risultato per il quale esso era stato locato, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale;
laddove, però, si trattava soltanto di una impossibilità parziale per il conduttore, di fruire della prestazione negoziale del locatore in ragione di circostanze sopravvenute esterne (perché, ad esempio, il conduttore medesimo manteneva il godimento dell'immobile, senza però destinarlo specificamente all'uso pattuito), ha trovato applicazione la norma di cui all'art. 1464 c.c.; dunque, al fine di ricondurre il rapporto ad equilibrio, è stato riconosciuto al locatore il diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento del bene. Per contro, il caso di specie non è sussumibile all'interno della citata norma di cui all'art. 1464 c.c., giacché non può ritenersi che l'aumento del PREU abbia reso parzialmente impossibile una prestazione così da giustificare una riduzione del relativo corrispettivo contrattuale. Invero, le prestazioni pattuite dalle parti sono risultate possibili e suscettibili di adempimento, pur a seguito dell'imposizione di un maggior PREU, che perciò non configura l'ipotesi di factum principis (cfr. Cass. sent., Sez. 2, n. 6594/2012; Cass., Sez. 3, sent. n. 21973/2007).
pagina 10 di 13 allora, avrebbe dovuto concordare con Mr. AC la modifica del criterio di CP_2 calcolo del corrispettivo, in ossequio alla clausola contrattuale sub art. 8.3, secondo cui eventuali variazioni del corrispettivo dovuto all'esercente devono essere oggetto di accordo tra le parti (doc. 4 ricorrente). Ne consegue che la modifica del corrispettivo disposta da in via unilaterale (doc. 5 CP_2 ricorrente) è illegittima ed inefficace, con conseguente reviviscenza dell'originaria clausola contrattuale sub art.
8.1. A questo punto, Mr. ha rappresentato come, ricorrendo al criterio Pt_2 originariamente pattuito del “7,3% delle Somme Giocate nel Periodo Contabile” e sulla scorta degli estratti conto annuali provenienti da sub docc. 14-21 ricorrente, per il periodo CP_2
2017-2021 residuerebbe in suo favore un corrispettivo pari ad € 12.372,89. In proposito, si è limitata a dedurre che dalla somma eventualmente dovuta alla
CP_2 ricorrente a titolo di corrispettivo per il contratto sugli ndrebbe sottratto il 50% dell'incremento dell'imposta PREU, e ha così rideterminato l'importo in € 3.028,94. Invero, risulta che l'imposta in questione è stata già calcolata da in base al numero
CP_2 di apparecchi di gioco, tanto che all'interno degli estratti conto annuali inviati da
CP_2 medesima è espressamente indicata la voce PREU, il cui valore viene sottratto al fine di individuare il corrispettivo dovuto all'esercente (cfr. docc. 14-18 ricorrente cit.). Sicché deve ritenersi corretta e dovuta da la somma di € 12.372,89, in favore di Mr.
CP_2
a titolo di corrispettivo residuo. Pt_2 ha poi rappresentato di avere sostenuto le spese dell'Esercizio di titolarità della CP_2 ricorrente e, quindi, ha eccepito in compensazione la relativa somma di € 66.320,96, di cui € 18.320,96 per le utenze elettriche ed € 48.000,00 per i canoni di locazione (docc.
6-11 convenuta). L'eccezione è infondata. La ricorrente ha documentato che, in relazione alla sala scommessa in questione, sita in Sestri Levante alla Via Sara n. 29-31, in data 26.11.2013 le parti hanno concluso un altro contratto, denominato “Contratto di Gestione”, avente ad oggetto in sostanza l'esercizio dell'attività di raccolta dei giochi ivi indicati, diversi dalle Video Lottery e dalle con reciproche obbligazioni in capo alla concessionaria e a (doc. 21 allegato Pt_2 alla memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. ricorrente). Ebbene, risulta come successivamente, con atto di integrazione al contratto di gestione, datato 25.02.2014 e sottoscritto da entrambe le parti, abbia assunto l'obbligazione CP_2
pagina 11 di 13 di far fronte al pagamento delle utenze e dei canoni di locazione del negozio in questione, in deroga alla clausola contrattuale sub art. 4.2; detta obbligazione, poi, è stata riconosciuta dalla stessa in una missiva inviata a ackpot tempo dopo, nel CP_2 mese di luglio 2022 (cfr. docc. 22 e 23 allegati alla memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. ricorrente). Ne discende che alcuna somma va posta in compensazione a titolo di rimborso dei costi
– utenze e canoni di locazione – sostenuti da trattandosi di un'obbligazione
CP_2 pecuniaria che la medesima ha assunto in forza di un'apposita modifica
CP_2 contrattuale concordata. Parimenti, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito maturato da ackpot prima dell'anno 2019 a titolo di corrispettivo residuo, a mente dell'art. 2948.4 c.c., eccezione sollevata da soltanto in sede di comparsa conclusionale e, quindi,
CP_2 tardiva. In definitiva, la domanda avanzata da Mr. va parzialmente accolta e, dunque, va Pt_2 accertata l'illegittimità della modifica del corrispettivo operata dalla convenuta a partire dall'anno 2017 in relazione al contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) per le ragioni sopra Parte_3 illustrate;
va dichiarata la reviviscenza della clausola negoziale originaria ex art.
8.1 e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in favore di della somma di
CP_2 Pt_2
€ 12.372,89, a titolo di corrispettivo residuo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum e con riduzione della fase istruttoria in relazione all'attività ivi effettivamente espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta: in parziale accoglimento della domanda avanzata da
[...] nei confronti di ora Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 accerta l'illegittimità della modifica del corrispettivo di cui al contratto concernente gli apparecchi di gioco ex art. 110.6, lett. a), effettuata da Parte_3 Controparte_2
pagina 12 di 13 S.p.A. a partire dall'anno 2017, con conseguente reviviscenza della clausola contrattuale originaria;
condanna già a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2
l'importo di € 12.372,89, a titolo di Parte_2 corrispettivo residuo;
rigetta per il resto la domanda di parte ricorrente;
condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 4.9.25 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art 702bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 47625/2022 promosso da
C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Daniele Rovelli e dell'avv. Cristiano Chiappe del Foro di Genova RICORRENTE contro già (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Massimiliano Desalvi, elettivamente domiciliata in Viale Piave n. 21, Milano, presso il difensore CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“in via istruttoria, previa revoca/modifica dell'ordinanza del 08/04/2024, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre una Consulenza Tecnica contabile che accerti le somme dovute alla ricorrente a titolo di corrispettivo non corrisposto secondo il seguente ipotetico quesito “Il C.T.U., visti gli atti di causa e i documenti prodotti, accerti le somme eventualmente ancora dovute alla società ricorrente dalla CP_1
a titolo di corrispettivo per il contratto di cui al doc. 1 (c.d. V.L.T.) in
[...] periodo dal 2015 al 2021 e per il contratto di cui al doc. 4 (c.d. in relazione al CP_3
pagina 1 di 13 periodo dal 2017 al 2021 predisponendo due ipotesi di calcolo: 1) la prima utilizzando, per ciascun contratto, quale criterio di calcolo le pattuizioni contrattuali originarie;
2) la seconda utilizzando, per ciascun contratto, le pattuizioni contrattuali così come modificate nel corso del rapporto e tenendo conto degli estratti conto di CP_1 depositati in corso di causa”. Nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito per le causali di cui agli atti: in via principale:
• accertare e dichiarare che il contratto denominato “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b)
del 13/11/2013 costituisce un rapporto di subfornitura ai sensi dell'art. 1 della Parte_3
l 18/07/1998 e in conseguenza dichiarare la nullità parziale ex art. 6 della L. n. 192 del 18/07/1998 di tale contratto limitatamente alla clausola contrattuale di modifica unilaterale del contratto in questione a favore della convenuta contenuta nell'Allegato A dello stesso contratto e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle modifiche contrattuali unilaterali operate dalla convenuta in data 19/03/2014 e 01/04/2016 con conseguente reviviscenza della originale clausola contrattuale.
• Sempre in via principale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che la nullità e/o inefficacia della modifica del corrispettivo dovuto al ricorrente operata dalla convenuta a far data dal 2017 in relazione al “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) T.U.L.P.S.” in quanto avvenuta in assenza di previo accordo tra le parti e senza alcuna previa comunicazione scritta e, in conseguenza, dichiarare la reviviscenza della clausola originaria relative al corrispettivo dovuto in favore dell'attrice dalla Controparte_2
[...]
• effetto degli accertamenti di cui sopra, voglia 'Ill.mo Tribunale adito condannare pertanto la al pagamento nei confronti della ricorrente della Controparte_2 somma di e iore o minore eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) T.U.L.P.S.” per il periodo dal 2015 al 2021 oltre ad euro 12.372,89, o la somma maggiore o minor eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) Parte_3 per il periodo dal 2017 al 2021. In via subordinata e salvo gravame:
• condannare la al pagamento nei confronti della ricorrente Controparte_2 della somma di ggiore o minore eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione “Contratto
pagina 2 di 13 per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) per il periodo dal 2015 al 2021 oltre alla somma di euro Parte_3
2.980,51, o quella minore eventualmente accertata, a titolo di mancato integrale pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al “Contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a)
per il periodo dal 2017 al 2021. Parte_3
vittoria di spese e competenze”
Per la convenuta:
“- rigettare, per i motivi indicati in atti, le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, rideterminare il corrispettivo che sarebbe spettato alla ricorrente applicando agli AWP il compenso in percentuale e detraendo da detta percentuale il 50% (o la differente misura ritenuta di giustizia) dell'incremento del PREU;
- in ogni caso compensare l'eventuale importo dovuto alla ricorrente comunque determinato con le somme versate dalla scrivente a titolo di rimborso/pagamento canoni di locazione e utenze pari a € 66.320,96 o al diverso importo accertato in corso di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. Mr. ha Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_2 concessionaria per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse, allegando che: - in data 13.11.2013, in qualità di “gestore di sala” della sala scommesse sita in Sestri Levante, Via Sara 29, ha stipulato con un contratto di comodato di Controparte_2 apparecchi videoterminali di cui all'art. 110.6, lett. b), del (noti come LT), da Parte_3 installare nella propria sala scommesse;
- l'art. 10 del contratto prevedeva che il concessionario, effettuata la raccolta delle c.d. somme residue, ovvero delle somme al netto delle vincite, riservasse un corrispettivo al gestore di sala e inviasse allo stesso un estratto conto annuale con l'indicazione del corrispettivo riconosciuto;
- l'allegato A determinava il corrispettivo medesimo nel “2,35% delle Somme Giocate su ciascun Apparecchio
pagina 3 di 13 Videoterminale” e riconosceva a la facoltà di modifica unilaterale dello stesso, previa CP_2 comunicazione scritta al gestore di sala, in presenza di determinate condizioni (doc. 1); - sempre in data 13.11.2013, le parti hanno stipulato un ulteriore contratto di comodato d'uso e connessione alla rete telematica gestita da degli apparecchi di gioco di cui CP_2 all'art. 110.6, lett. a), del T.U.L.P.S. (noti come , in favore di Mr. quale Pt_2
“esercente”; - il corrispettivo riconosciuto all'esercente sulla base di tale secondo contratto era pari al “7,3% delle Somme Giocate nel Periodo Contabile”, mentre eventuali variazioni dello stesso dovevano essere concordate tra le parti e comunicate per iscritto dal concessionario all'esercente, a mente della clausola sub art. 8.4 (doc. 4); - dapprima in data 19.03.2014 e, successivamente, in data 1.04.2016, ha modificato CP_2 unilateralmente il corrispettivo di cui al contratto concernente gli apparecchi di gioco LT (docc. 2 e 3); - analogamente, dall'inizio dell'anno 2017, la convenuta ha effettuato una modifica del corrispettivo fissato nel contratto relativo agli apparecchi di gioco enza il previo accordo delle parti né alcuna comunicazione alla ricorrente (doc. 5); - i rapporti contrattuali perfezionati tra le parti sono riconducibili ad un contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.07.1998 n. 192 e le menzionate modifiche del corrispettivo, effettuate da unilateralmente, sono nulle ed inefficaci in quanto CP_2 avvenute, per il contratto LT, in violazione dell'art. 6 della L. n. 192/1998, e per il contratto AWP, in assenza dei requisiti previsti dalla clausola contrattuale sub art. 8; - pertanto, dovrebbero tornare in vigore le pattuizioni contrattuali originarie, in forza delle quali residua, in favore della ricorrente, un corrispettivo di € 36.786,91 in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT (docc. 7-13), e di € 12.372,89 in relazione al contratto sugli AWP (docc. 14-18); - in ogni caso, anche utilizzando le modalità di calcolo del corrispettivo modificate da le somme corrisposte a AC CP_2 risultano inferiori a quelle dovute, residuando in favore di quest'ultima la somma di € 38.358,94, in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT (docc.
7-13 cit.), e di
€ 2.980,51, in relazione al contratto sugli AWP (docc. 14-18 cit.). La ricorrente ha così chiesto di accertare la riconducibilità dei rapporti intercorsi tra le parti alla fattispecie contrattuale di subfornitura di cui all'art. 1, L. n. 192/1998 e, conseguentemente, di dichiarare: la nullità parziale, ex art. 6 della medesima legge, della clausola di modifica unilaterale del corrispettivo ad opera del concessionario, contenuta nell'allegato A del contratto relativo agli apparecchi di gioco LT e, dunque, la nullità delle modifiche intervenute in data 19.03.2014 e 1.04.2016; la nullità e/o inefficacia della pagina 4 di 13 modifica del corrispettivo operata dalla convenuta a partire dall'anno 2017 in relazione al contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco c.d. AWP;
in entrambi i casi, con la reviviscenza delle clausole contrattuali originarie. Per l'effetto, ha concluso per la condanna di al pagamento, in favore di del CP_2 Pt_2 corrispettivo residuo quantificato in € 36.786,91, in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT, e in € 12.372,89, in relazione al contratto sugli In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 38.358,94 in relazione al contratto riguardante gli apparecchi LT, e di € 2.980,51 in relazione al contratto sugli a titolo di corrispettivo residuo, stante l'errata quantificazione dello stesso da parte di Infine, previa CP_2 fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ha chiesto disporsi CTU contabile per l'accertamento del corrispettivo ancora dovuto a Mr. AC in forza dei contratti in questione. Con decreto ex art 702ter c.p.c. è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti con assegnazione dei relativi termini per l'instaurazione del contraddittorio e la tempestiva costituzione in giudizio. Si è costituita già contestando la Controparte_1 Controparte_2 qualificazione giuridica dei contratti inter partes in termini di “subfornitura” e allegando che: - le variazioni del corrispettivo sono state determinate da un'ipotesi di forza maggiore, il c.d. factum principis, costituito dal sopraggiunto aumento dell'imposta in percentuale dovuta all'Erario (PREU), che si applica a tutti gli operatori della filiera, e dunque anche a gestori ed esercenti;
- il contratto relativo agli apparecchi di gioco LT prevedeva la facoltà, in capo a di modificare il criterio di determinazione del CP_2 corrispettivo;
- peraltro, la modifica intervenuta in data 19.03.2014 è stata concordata dalle parti, che hanno scelto di sostituire il criterio della percentuale sulle giocate con il cd. Net Win (doc. 3); - l'ulteriore modifica del corrispettivo, intervenuta in data 1.04.2016 mediante l'applicazione del nuovo criterio, ha comportato una variazione in aumento della relativa somma e (difatti) non è stata contestata dalla ricorrente (doc. 16); - per quanto concerne, invece, il contratto pur mantenendo l'originario criterio di calcolo e assumendo l'equa ripartizione del PREU tra concessionario ed esercente, spetterebbe a quest'ultimo soltanto la somma di € 3.028,94 (doc. 18); - ha CP_2 sostenuto le spese dell'Esercizio di titolarità della ricorrente, pari alla somma complessiva di € 66.320,96, di cui € 18.320,96 per le utenze elettriche, ed € 48.000,00
pagina 5 di 13 per i canoni di locazione (docc. 6-11), somme che vanno compensate con l'eventuale importo dovuto a Mr. AC. Sulla scorta di tali allegazioni, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria;
in via subordinata, la rideterminazione del corrispettivo dovuto alla ricorrente in forza del contratto applicando il criterio di calcolo del compenso in percentuale e detraendo da detta percentuale il 50% dell'incremento PREU o la differente misura ritenuta di giustizia;
ha eccepito in compensazione la somma di € 66.320,96 di cui si è detto. In esito all'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza resa in data 11.07.23 è stata disposta l'udienza ex art. 183 c.p.c., contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a mente dell'art. 127ter c.p.c.; spirati i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza resa in data 8.04.2024, per le ragioni ivi espresse e qui richiamate e ribadite, è stata rigettata la richiesta di CTU avanzata dalla ricorrente;
così, sulle conclusioni delle parti, precisate mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, è pacifico e documentale che le parti, in data 13.11.2013, hanno stipulato due contratti, l'uno, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso, da parte di degli apparecchi Video Lottery Terminal o LT di gioco lecito di cui all'art. 110.6, lett. CP_2
b), del T.U.L.P.S., connessi alla rete telematica della stessa e da installare presso la sala scommesse sita in Sestri levante, Via Sara 29, di titolarità della ricorrente, cui sarebbe spettato un corrispettivo determinato in percentuale sulle somme giocate su ciascun apparecchio (doc. 1 ricorrente); l'altro, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso e la connessione alla rete telematica gestita da dei diversi apparecchi di gioco CP_2 noti come slot machine, ex art. 110.6, lett. a), del T.U.L.P.S., da installare presso la medesima sala scommesse di verso un corrispettivo in favore di Parte_2 quest'ultima determinato, ugualmente, sulla base delle somme giocate sui relativi apparecchi (doc. 4 ricorrente). Tanto chiarito, va anzitutto smentita la tesi della ricorrente secondo cui i menzionati contratti sarebbero qualificabili giuridicamente in termini di “subfornitura” ai sensi dell'art. 1 della L. 18.06.1998 n. 192. Detta norma definisce la subfornitura come “il contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad pagina 6 di 13 essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.” Nel caso di specie, invece, inquadrabile in uno schema contrattuale atipico, Mr. Pt_2 in forza dei due contratti conclusi con a fronte dell'incasso di un corrispettivo, CP_2 ospita, presso il proprio esercizio, gli apparecchi per il gioco lecito concessi in comodato d'uso da che li collega alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei CP_2
Monopoli, la quale, così, ne controlla le giocate, calcolando le somme spettanti all'Erario (PREU e canone di concessione); pertanto, non si verifica alcun inserimento del gestore nel processo produttivo di tale per cui ne diventi un segmento, con incorporazione CP_2 dei servizi resi - in conformità a direttive tecniche di produzione - in un'attività più complessa. Ne discende l'irrilevanza degli argomenti difensivi della ricorrente a proposito dell'asserita nullità della clausola che consente la modificazione unilaterale del contratto perché in contrasto con l'art. 6 della L. 192/1998 in materia di subfornitura. Ebbene, la ricorrente ha lamentato l'errata determinazione dei corrispettivi a lei dovuti in base ai contratti in questione e ha prodotto a sostegno della sua tesi, sub docc. 7-18, gli estratti conto annuali inviati dalla convenuta e relativi alle somme riconosciute a AC. Segnatamente, in relazione al contratto concernente gli apparecchi di gioco LT di cui all'art. 110.6, lett. b), del T.U.L.P.S., la ricorrente ha contestato l'illegittimità delle modifiche del corrispettivo disposte da perché in contrasto con l'art. 6 della L. CP_2
192/1998, e ha dedotto che, sulla scorta delle clausole originarie del contratto, residuerebbe in suo favore un corrispettivo pari ad € 36.786,91 per il periodo temporale 2015-2021; in alternativa, anche a voler considerare legittime le suddette modifiche, residuerebbe in favore di Mr. un corrispettivo di € 38.358,87, stante l'erroneità Pt_2 dei conteggi effettuati da CP_2
La tesi è infondata e non merita accoglimento. Invero, l'allegato A del contratto relativo agli apparecchi di gioco videoterminali, sottoscritto da entrambe le parti, prevede che il concessionario possa modificare unilateralmente il corrispettivo dovuto al gestore di sala, dandone previa comunicazione scritta a quest'ultimo, al verificarsi di determinate condizioni, quali modifiche pagina 7 di 13 normative di natura tributaria, aumento delle percentuali di vincita, ecc. (doc. 1 ricorrente cit.). Ebbene, è pacifico e documentale che, con comunicazione del 19.3.2014, ha CP_2 modificato il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto a AC, sostituendo l'originario valore del “2,3% delle Somme Giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale” di cui al menzionato allegato A, con il “40% delle somme giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale al netto delle vincite (pari all'89,50% delle somme giocate), degli oneri fiscali (pari al 5,8% delle somme giocate) e dei costi di gestione (pari al 1% delle somme giocate)”; la comunicazione in parola è stata sottoscritta per accettazione da Mr. (doc. 2 Pt_2 ricorrente). Successivamente, con comunicazione del 1.04.2016, ha apportato una nuova CP_2 modifica del criterio di determinazione del corrispettivo, prevedendo un aumento dello 0,5% del c.d. Net Win (“somme giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale al netto delle vincite, degli oneri fiscali, dei costi di gestione e di eventuali ulteriori oneri di legge”), che avrebbe quindi comportato un incremento del corrispettivo dovuto a Mr. AC;
ciò al fine di “compensare i maggiori oneri di tassazione […] che sono derivati dall'aumento del PREU previsto dalla Legge di Stabilità 2016” (doc. 3 ricorrente). A fronte di tanto, e fermo restando che la facoltà, in capo alla convenuta, di modifica unilaterale del corrispettivo è stata espressamente prevista dalle parti, le quali hanno sottoscritto la relativa clausola di cui all'allegato A del contratto, le modifiche successivamente effettuate da dapprima in data 19.03.2014 e poi l'1.04.2016 CP_2
(peraltro, la modifica del 19.03.2014 è stata sottoscritta per accettazione da Mr. Pt_2
e quella del 1.4.2016 è risultata favorevole al gestore - e contestata soltanto nel presente procedimento, da qui la censura di violazione del dovere di buona fede sollevata da risultano legittime ed efficaci;
dunque, non possono tornare ad applicarsi le CP_2 clausole originarie del contratto. Va altresì respinta la tesi della ricorrente secondo cui, anche a voler ritenere legittime le modifiche contrattuali disposte da (vale a dire corrispettivo pari al 40,50% delle CP_2 somme giocate su ciascun Apparecchio Videoterminale al netto delle vincite, degli oneri fiscali, dei costi di gestione e di eventuali ulteriori oneri), residuerebbe in ogni caso un credito in suo favore pari ad € 38.358,87 per il periodo 2015-2021, in ragione della erroneità dei conteggi effettuati dalla convenuta, come emergerebbe dagli estratti conto annuali di cui ai docc.
7-13 ricorrente, e che sarebbe dipesa da una illegittima modifica pagina 8 di 13 della percentuale destinata ai giocatori, il c.d. payout (cfr. pagg. 5 e 6 memoria 186.6 n. 1 c.p.c. ricorrente). Invero, Mr. mai, prima del presente procedimento, ha contestato le somme Pt_2 riconosciute da e ciò pur a fronte delle e-mail inviate da in data 5.04.2021 e CP_2 CP_2
10.06.2022 nelle quali si indicavano le nuove condizioni LT, con determinati valori percentuali di payout (cfr. docc. 19 e 20 ricorrente) e anche quando (doc. 24 convenuta) con e-mail del 21.08.2022, il legale rappresentante di Mr. ha manifestato a Parte_2
l'intenzione di vendere le quote societarie ad un terzo, acquirente della sala CP_2 scommesse, che sarebbe subentrato nei contratti in oggetto, non ha rilevato alcunchè in punto di corrispettivo residuo, erroneità dei calcoli e payout. Ciò posto, per quanto concerne invece il contratto relativo agli apparecchi di gioco i cui all'art. 110.6, lett. a), del T.U.L.P.S., la ricorrente contesta la legittimità della modifica del corrispettivo disposta da a partire dall'anno 2017, e assume che, sulla CP_2 scorta delle clausole originarie del contratto, residuerebbe in suo favore un corrispettivo pari ad € 12.372,89 per il periodo temporale 2017-2021; in alternativa, pur considerando legittima la suddetta modifica, in ogni caso spetterebbe a un corrispettivo Pt_2 residuo di € 2.980,51, stante l'erroneità dei conteggi effettuati da CP_2
Tale domanda merita accoglimento nei limiti che seguono. Invero, il contratto perfezionato dalle parti in data 13.11.2013 per la concessione in comodato d'uso, con collegamento alla rete telematica di Sisal, degli apparecchi di intrattenimento non contempla la facoltà del concessionario di modificare, in via unilaterale, il corrispettivo dovuto all'esercente; piuttosto, all'art.
8.4 prevede che eventuali variazioni del corrispettivo “devono essere concordate tra il Concessionario e l'Esercente, anche per il tramite del Gestore;
di tale variazione verrà data evidenza scritta dal Concessionario all'Esercente” (doc. 4 ricorrente). È però documentato e non contestato che, a partire dall'anno 2017, abbia CP_2 modificato unilateralmente il criterio di determinazione del corrispettivo, sostituendo l'originario valore del “7.3% delle Somme Giocate nel Periodo Contabile” di cui alla clausola 8.1 del contratto, con il “50% del Net Win, modalità di esazione RID”, come da comunicazione sub doc. 5 ricorrente. Nella prospettiva di tale modifica sarebbe dipesa dalla necessità di ripristinare il CP_2 sinallagma contrattuale, che aveva subito una alterazione a seguito dell'incremento graduale del PREU – l'imposta sul gioco calcolata in percentuale sulle giocate – pagina 9 di 13 nell'arco temporale 2014-2021, e della conseguente riduzione delle somme distribuibili tra esercente e concessionario;
in particolare, l'aumento del PREU sarebbe riconducibile alla fattispecie del c.d. “factum principis”, che legittimerebbe una revisione delle prestazioni corrispettive, tale che la parte incisa dalla disposizione normativa sopravvenuta avrebbe diritto ad una riduzione della prestazione dovuta e ancora possibile, ex artt. 1256 c.c. e 1464 c.c.. La tesi non è condivisibile. Invero, la giurisprudenza di merito invocata al riguardo dalla convenuta (cfr. pagg.
6-8 della sua comparsa conclusionale) non si attaglia al caso di specie in quanto concerne l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta da una parte contrattuale, in forza di un ordine dell'Autorità (factum principis). In particolare, le pronunce afferiscono a contratti di locazione nell'ambito dei quali, per effetto del c.d. lockdown disposto con provvedimenti dell'Autorità ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19, è stato temporaneamente impedito o diminuito il godimento del bene locato;
in altri termini, il conduttore non poteva utilizzare l'immobile in vista del risultato per il quale esso era stato locato, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale;
laddove, però, si trattava soltanto di una impossibilità parziale per il conduttore, di fruire della prestazione negoziale del locatore in ragione di circostanze sopravvenute esterne (perché, ad esempio, il conduttore medesimo manteneva il godimento dell'immobile, senza però destinarlo specificamente all'uso pattuito), ha trovato applicazione la norma di cui all'art. 1464 c.c.; dunque, al fine di ricondurre il rapporto ad equilibrio, è stato riconosciuto al locatore il diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento del bene. Per contro, il caso di specie non è sussumibile all'interno della citata norma di cui all'art. 1464 c.c., giacché non può ritenersi che l'aumento del PREU abbia reso parzialmente impossibile una prestazione così da giustificare una riduzione del relativo corrispettivo contrattuale. Invero, le prestazioni pattuite dalle parti sono risultate possibili e suscettibili di adempimento, pur a seguito dell'imposizione di un maggior PREU, che perciò non configura l'ipotesi di factum principis (cfr. Cass. sent., Sez. 2, n. 6594/2012; Cass., Sez. 3, sent. n. 21973/2007).
pagina 10 di 13 allora, avrebbe dovuto concordare con Mr. AC la modifica del criterio di CP_2 calcolo del corrispettivo, in ossequio alla clausola contrattuale sub art. 8.3, secondo cui eventuali variazioni del corrispettivo dovuto all'esercente devono essere oggetto di accordo tra le parti (doc. 4 ricorrente). Ne consegue che la modifica del corrispettivo disposta da in via unilaterale (doc. 5 CP_2 ricorrente) è illegittima ed inefficace, con conseguente reviviscenza dell'originaria clausola contrattuale sub art.
8.1. A questo punto, Mr. ha rappresentato come, ricorrendo al criterio Pt_2 originariamente pattuito del “7,3% delle Somme Giocate nel Periodo Contabile” e sulla scorta degli estratti conto annuali provenienti da sub docc. 14-21 ricorrente, per il periodo CP_2
2017-2021 residuerebbe in suo favore un corrispettivo pari ad € 12.372,89. In proposito, si è limitata a dedurre che dalla somma eventualmente dovuta alla
CP_2 ricorrente a titolo di corrispettivo per il contratto sugli ndrebbe sottratto il 50% dell'incremento dell'imposta PREU, e ha così rideterminato l'importo in € 3.028,94. Invero, risulta che l'imposta in questione è stata già calcolata da in base al numero
CP_2 di apparecchi di gioco, tanto che all'interno degli estratti conto annuali inviati da
CP_2 medesima è espressamente indicata la voce PREU, il cui valore viene sottratto al fine di individuare il corrispettivo dovuto all'esercente (cfr. docc. 14-18 ricorrente cit.). Sicché deve ritenersi corretta e dovuta da la somma di € 12.372,89, in favore di Mr.
CP_2
a titolo di corrispettivo residuo. Pt_2 ha poi rappresentato di avere sostenuto le spese dell'Esercizio di titolarità della CP_2 ricorrente e, quindi, ha eccepito in compensazione la relativa somma di € 66.320,96, di cui € 18.320,96 per le utenze elettriche ed € 48.000,00 per i canoni di locazione (docc.
6-11 convenuta). L'eccezione è infondata. La ricorrente ha documentato che, in relazione alla sala scommessa in questione, sita in Sestri Levante alla Via Sara n. 29-31, in data 26.11.2013 le parti hanno concluso un altro contratto, denominato “Contratto di Gestione”, avente ad oggetto in sostanza l'esercizio dell'attività di raccolta dei giochi ivi indicati, diversi dalle Video Lottery e dalle con reciproche obbligazioni in capo alla concessionaria e a (doc. 21 allegato Pt_2 alla memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. ricorrente). Ebbene, risulta come successivamente, con atto di integrazione al contratto di gestione, datato 25.02.2014 e sottoscritto da entrambe le parti, abbia assunto l'obbligazione CP_2
pagina 11 di 13 di far fronte al pagamento delle utenze e dei canoni di locazione del negozio in questione, in deroga alla clausola contrattuale sub art. 4.2; detta obbligazione, poi, è stata riconosciuta dalla stessa in una missiva inviata a ackpot tempo dopo, nel CP_2 mese di luglio 2022 (cfr. docc. 22 e 23 allegati alla memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. ricorrente). Ne discende che alcuna somma va posta in compensazione a titolo di rimborso dei costi
– utenze e canoni di locazione – sostenuti da trattandosi di un'obbligazione
CP_2 pecuniaria che la medesima ha assunto in forza di un'apposita modifica
CP_2 contrattuale concordata. Parimenti, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito maturato da ackpot prima dell'anno 2019 a titolo di corrispettivo residuo, a mente dell'art. 2948.4 c.c., eccezione sollevata da soltanto in sede di comparsa conclusionale e, quindi,
CP_2 tardiva. In definitiva, la domanda avanzata da Mr. va parzialmente accolta e, dunque, va Pt_2 accertata l'illegittimità della modifica del corrispettivo operata dalla convenuta a partire dall'anno 2017 in relazione al contratto per i servizi di comodato e di connessione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) per le ragioni sopra Parte_3 illustrate;
va dichiarata la reviviscenza della clausola negoziale originaria ex art.
8.1 e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in favore di della somma di
CP_2 Pt_2
€ 12.372,89, a titolo di corrispettivo residuo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum e con riduzione della fase istruttoria in relazione all'attività ivi effettivamente espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta: in parziale accoglimento della domanda avanzata da
[...] nei confronti di ora Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 accerta l'illegittimità della modifica del corrispettivo di cui al contratto concernente gli apparecchi di gioco ex art. 110.6, lett. a), effettuata da Parte_3 Controparte_2
pagina 12 di 13 S.p.A. a partire dall'anno 2017, con conseguente reviviscenza della clausola contrattuale originaria;
condanna già a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2
l'importo di € 12.372,89, a titolo di Parte_2 corrispettivo residuo;
rigetta per il resto la domanda di parte ricorrente;
condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 4.9.25 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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