TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10591 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. AB SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10591 / 2024 promossa da: nata in [...] il [...] Persona_1 nata in [...] il [...] Persona_2 nato in [...] il [...] Persona_3
nata in [...] il [...] Parte_1
nata in [...] il [...] Parte_2
nata in [...] il [...] Parte_3 nato in [...] il [...] Parte_4
nata in [...] il [...] per sé e unitamente a Persona_4 Controparte_1 nato in Argentina il [...] in [...] esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori:
nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...] Parte_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Sottili Grzybowski Diego
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
1 nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“che codesto Ill.mo Tribunale voglia provvedere come appresso::
● Accogliere la domanda per accertare la cittadinanza dei richiedenti, dichiarandoli cittadini italiani;
● Ordinare al e all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
● Condannare il convenuto al pagamento CP_2 delle spese di lite in favore dei ricorrenti, e degli onorari del presente procedimento”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
14.6.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare Controparte_2
e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], come estratto dell'atto di Persona_5 nascita (all.1).
, dopo essere emigrato in Argentina, contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5 [...]
il 14.3.1893 (all.3). Successivamente, dalla loro unione nasceva in data 1.10.1908 il Per_6 loro figlio (all.4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Persona_7 come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di PO (all.2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 1.7.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.11.2025. Con decreto del 2.7.2024 il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., assegnando termine sino a tale data per il deposito delle note scritte.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
2 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_7 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_8 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] e ha Persona_5 contratto matrimonio in Argentina nel 1893 con (all.1 e 3); Persona_6
4 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti.
(all.2);
- che, dalla loro unione è nato in data [...] il sig. (all.4), il quale ha Persona_7 contratto matrimonio nel 1938 con (all.5) e insieme generavano la Controparte_3 figlia in data 30.3.1939 (all.6); Persona_8
- che sposava nel 1967 (all.7) e dalla loro Persona_8 Persona_9 unione nascevano i figli: in data 7.12.1967 odierna ricorrente Parte_2
(all.8), in data 20.9.1969 (all.9) odierna ricorrente, in data 2.2.1972 Persona_1
(all.13) e in data 12.6.1974 odierna ricorrente Persona_10 Persona_4
(all.17);
- che ha contratto matrimonio con nel 1997 Persona_1 Persona_11
(all.10) e dalla loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: in data 1.9.2001 GE
Dapuez e in data 14.1.2003 (all.11-12); Persona_3
- che ha contratto matrimonio con nel 2002 Persona_10 Controparte_4
(all.14) e dalla loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: in data 6.8.2003
[...]
e in data 5.1.2005 (all.15-16); Per_12 Parte_4
- che dall'unione tra e sono nati i figli e odierni Persona_4 Controparte_1 ricorrenti: in data 18.12.2004 , in data 25.7.2007 e Parte_1 Parte_5 in data 24.8.2012 (all.18-20). Parte_6
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a Persona_5
NV (CN), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
5 Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in [...] Persona_1 il 20.09.1969, nata in [...] il [...], Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], nata in [...] il
[...] Parte_1
18.12.2004, nata in [...] il [...], nata Parte_2 Parte_3 in Argentina il 06.08.2003, nato in [...] il [...], Parte_4 Per_4 nata in [...] il [...], nata in [...] il
[...] Parte_5
25.07.2007 e nata in [...] il [...], il diritto al Parte_6 riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 26/11/2025
Il Giudice
AB SA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. AB SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10591 / 2024 promossa da: nata in [...] il [...] Persona_1 nata in [...] il [...] Persona_2 nato in [...] il [...] Persona_3
nata in [...] il [...] Parte_1
nata in [...] il [...] Parte_2
nata in [...] il [...] Parte_3 nato in [...] il [...] Parte_4
nata in [...] il [...] per sé e unitamente a Persona_4 Controparte_1 nato in Argentina il [...] in [...] esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori:
nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...] Parte_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Sottili Grzybowski Diego
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
1 nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“che codesto Ill.mo Tribunale voglia provvedere come appresso::
● Accogliere la domanda per accertare la cittadinanza dei richiedenti, dichiarandoli cittadini italiani;
● Ordinare al e all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
● Condannare il convenuto al pagamento CP_2 delle spese di lite in favore dei ricorrenti, e degli onorari del presente procedimento”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
14.6.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare Controparte_2
e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], come estratto dell'atto di Persona_5 nascita (all.1).
, dopo essere emigrato in Argentina, contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5 [...]
il 14.3.1893 (all.3). Successivamente, dalla loro unione nasceva in data 1.10.1908 il Per_6 loro figlio (all.4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Persona_7 come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di PO (all.2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 1.7.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.11.2025. Con decreto del 2.7.2024 il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., assegnando termine sino a tale data per il deposito delle note scritte.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
2 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_7 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_8 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] e ha Persona_5 contratto matrimonio in Argentina nel 1893 con (all.1 e 3); Persona_6
4 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti.
(all.2);
- che, dalla loro unione è nato in data [...] il sig. (all.4), il quale ha Persona_7 contratto matrimonio nel 1938 con (all.5) e insieme generavano la Controparte_3 figlia in data 30.3.1939 (all.6); Persona_8
- che sposava nel 1967 (all.7) e dalla loro Persona_8 Persona_9 unione nascevano i figli: in data 7.12.1967 odierna ricorrente Parte_2
(all.8), in data 20.9.1969 (all.9) odierna ricorrente, in data 2.2.1972 Persona_1
(all.13) e in data 12.6.1974 odierna ricorrente Persona_10 Persona_4
(all.17);
- che ha contratto matrimonio con nel 1997 Persona_1 Persona_11
(all.10) e dalla loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: in data 1.9.2001 GE
Dapuez e in data 14.1.2003 (all.11-12); Persona_3
- che ha contratto matrimonio con nel 2002 Persona_10 Controparte_4
(all.14) e dalla loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: in data 6.8.2003
[...]
e in data 5.1.2005 (all.15-16); Per_12 Parte_4
- che dall'unione tra e sono nati i figli e odierni Persona_4 Controparte_1 ricorrenti: in data 18.12.2004 , in data 25.7.2007 e Parte_1 Parte_5 in data 24.8.2012 (all.18-20). Parte_6
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a Persona_5
NV (CN), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
5 Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in [...] Persona_1 il 20.09.1969, nata in [...] il [...], Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], nata in [...] il
[...] Parte_1
18.12.2004, nata in [...] il [...], nata Parte_2 Parte_3 in Argentina il 06.08.2003, nato in [...] il [...], Parte_4 Per_4 nata in [...] il [...], nata in [...] il
[...] Parte_5
25.07.2007 e nata in [...] il [...], il diritto al Parte_6 riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 26/11/2025
Il Giudice
AB SA
6