Ordinanza collegiale 9 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 21 aprile 2023
Ordinanza cautelare 27 novembre 2023
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 28/07/2025, n. 14839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14839 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ET Simeti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto n. 383 del 5 dicembre 2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM): 27,3%. Decreto Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
- del verbale n. 209 del 17 novembre 2022, presupposto al decreto suindicato, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico del sig. -OMISSIS-, il deficit suindicato, in realtà frutto di un accertamento erroneo e contraddittorio;
- in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 676 del 18 ottobre 2016; convocato agli accertamenti psico-fisici e attitudinali in data 17 novembre 2022, è risultato “non idoneo” per «alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM): 27,3%. Decreto Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)» .
2. Avverso il provvedimento di esclusione il sig. -OMISSIS- è insorto dinanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto «Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione (i) dell’art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 del 4/11/2019, (ii) dell’art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 richiamato dal summenzionato art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 cit., e (iii) della Direttiva tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.p.r. n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12/01/2015, n. 2, approvata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 11/03/2016». In sintesi, l’operato dell’amministrazione sarebbe affetto da contraddittorietà, avendo rilevato in capo al ricorrente, a distanza di un giorno, una statura diversa da quella precedentemente riscontrata (186 cm in data 16 novembre 2022 e 188 cm il giorno successivo, quello in cui è stato effettuato l’esame impedenzometrico), e, comunque, da errore, essendo la sua altezza reale pari a 189 cm e la percentuale di massa grassa pari a 21,9%, come accertato dall’Istituto di ricovero e cura “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte (Ba) in data 28 novembre 2022; la commissione, oltre ad utilizzare un parametro dell’altezza inattendibile, avrebbe altresì eseguito l’esame in maniera non corretta, non mettendo il candidato in posizione “ortostatica”, e non avrebbe dato alcuna prova dell’utilizzo di un’apparecchiatura impedenzometrica precisa e affidabile tramite gli opportuni riferimenti agli interventi di manutenzione eseguiti.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 20 gennaio 2023.
4. Con ordinanza del 9 febbraio -OMISSIS-, è stata disposta una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., al fine di «accertare, in contraddittorio tra le parti, l’altezza effettiva e precisa del ricorrente, con conseguente ricalcolo, all’esito, dell’indice di massa grassa, utilizzando i parametri bioimpedenziometrici rilevati nella sede della vista concorsuale del 17.11.2022» , affidandone l’esecuzione alla Commissione di 2° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito.
5. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria in data 14 aprile 2023, con la quale ha fornito spiegazioni sul macchinario utilizzato durante la selezione e sulle sue caratteristiche tecniche, eccepito l’inutilizzabilità degli esami effettuati presso strutture pubbliche o private comunque estranee alla sede concorsuale e sostenuto che lo scarto di 2 cm tra le due misurazioni dell’altezza effettuate in data 16 e 17 novembre 2022 corrisponderebbe a quelle variazioni fisiologiche imputabili alle capacità elastiche dei dischi intervertebrali (che si distendono durante il riposo).
6. Poiché dalla relazione depositata dal verificatore in data 12 aprile 2023 è emerso che quest’ultimo non si è limitato a rilevare il dato dell’altezza (risultata pari a 190 cm) e a “combinarlo” con gli altri accertati in sede concorsuale ma ha proceduto ad una nuova misurazione anche dell’indice di massa grassa (risultato pari a 18,3%), il Collegio, con ordinanza del 21 aprile 2023, n. 6962, ha chiesto chiarimenti al verificatore, reiterando l’invito ad effettuare il ricalcolo dell’indice di massa grassa «utilizzando i parametri bioimpedenziometrici rilevati nella sede della vista concorsuale del 17.11.2022, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al ricorrente nonché la sua idoneità o meno al reclutamento”, chiarendo, in sostanza, se la diversa misurazione dell’altezza compiuta in sede concorsuale (di 190 cm acclarata in sede di verificazione, in luogo di cm 188,3 acclarata in sede di visita concorsuale) sia stata o meno determinante (fermi tutti gli altri parametri accertati durante l’esame concorsuale) per il superamento della soglia massima di massa grassa consentita» .
7. Il verificatore ha adempiuto depositando una relazione integrativa in data 30 maggio 2023, con la quale ha precisato che non è possibile estrapolare l’indice di massa grassa da dati diversi da quelli rilevati in tempo reale e che, solo in via meramente ipotetica, è possibile presumere che la minore altezza (188 cm) accertata dalla commissione di concorso rispetto a quella acclarata in sede di verificazione (190 cm) abbia determinato un incremento del 2% dell’indice di massa grassa del ricorrente e, quindi, ritenere che, alla data del 17 novembre 2022, questi non rientrasse nei limiti previsti dall’art. 3, tabella A, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
8. Chiesti e concessi termini a difesa per controdedurre alle osservazioni del verificatore, il ricorrente ha depositato memoria in data 17 novembre 2023, con la quale ha, innanzitutto, segnalato di aver recuperato, depositandoli, diversi certificati degli esami impendometrici eseguiti presso struttura privata dopo la visita concorsuale del 17 novembre 2022 ‒ a partire dal 24 novembre 2022 e fino al 21 marzo 2023 ‒ che, riportando valori di massa grassa sempre significativamente al di sotto del 22%, dimostrerebbero ulteriormente l’errore in cui è incorsa la commissione; in secondo luogo, ha depositato l’ E C Certificate del macchinario “Seca” impiegato dalla commissione di concorso, ottenuto a seguito di accesso agli atti, avente scadenza il 26 ottobre 2021, cioè oltre un anno prima dell’esame che gli è valso l’esclusione dal concorso, nonché il manuale d’uso dello strumento, recante tutte le scadenze delle manutenzioni periodiche alle quali avrebbe dovuto essere sottoposto.
9. Con ordinanza del 27 novembre -OMISSIS- il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che non potessero essere presi in considerazione i referti depositati dal ricorrente successivamente alla verificazione e che questi non avesse fornito alcun principio di prova dell’omissione dei controlli periodici sul macchinario Seca, non servendo a tale scopo il certificato di collaudo e il libretto di istruzioni.
10. Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha riformato con ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 555, la decisione di prime cure, valorizzando, quali prove dell’inattendibilità dell’esame eseguito dalla commissione di concorso, i «plurimi elementi di segno contrario addotti dal ricorrente» ed ammettendolo, così, alle ulteriori fasi della procedura assunzionale.
11. Il ricorrente ha documentato, in data 13 settembre 2024, di essere stato ammesso al 99° corso per allievi vigili del fuoco iniziato il 27 giugno 2024 e evidenziato, con memoria in data 13 novembre 2024, l’integrale scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso al quale ha partecipato e la conseguente inesistenza di controinteressati.
12. Con ordinanza del 24 dicembre -OMISSIS-, è stata comunque disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella medesima graduatoria ‒ sul presupposto che «il consolidamento degli esiti conseguiti dal ricorrente nell’iter concorsuale determini comunque variazioni di posizione nel corrispondente ruolo di anzianità, di interesse per i terzi estranei al giudizio» ‒ autorizzandolo ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4, e 49, co. 3, c.p.a., entro il termine del 31 marzo 2025.
13. In data 17-18 marzo 2025 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto all’ordine istruttorio, depositando l’attestazione rilasciata dall’amministrazione resistente.
14. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
15. Re melius perpensa il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto.
16. Il ricorrente è stato, infatti, escluso a seguito dell’accertamento, in data 17 novembre 2022, all’esito dell’esame impedenzometrico eseguito dalla commissione di concorso, di una percentuale di massa grassa pari al 27,3 %, superiore al limite del 22% previsto per i candidati di sesso maschile dalla tabella A allegata al d.P.R. 207/2015 (ovvero del 24,2% tenendo conto della percentuale di adeguamento prevista dall’art. 3, co. 2, del medesimo d.P.R.).
In data 28 novembre 2022 il ricorrente si è sottoposto ad una visita presso l’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte (Ba), che ha rilevato un’altezza di 189 cm e una percentuale di massa grassa significativamente inferiore (21,9 %); ciò è avvenuto in una data assai prossima a quella della visita concorsuale, il che milita per l’attendibilità e l’utilizzabilità dell’esame svolto presso tale struttura pubblica, come affermato dal giudice d’appello anche in altre occasioni (cfr. Cons. Stato, III, ord. 24 aprile 2024, n. 1591).
I dati attestati dall’ente sanitario di diritto pubblico sono poi confermati da diversi altri certificati prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio, che indicano il mantenimento, nel tempo, di una percentuale di grasso corporeo inferiore al limite posto dal regolamento (21,4 % in data 24 novembre 2022; 19,5 % in data 25 novembre 2022; 20,3 % il 13 dicembre 2022; 18,6 il 9 gennaio 2023; 17,6 % il 28 gennaio 2023; 16,8 % il 22 febbraio 2023; 19,1 % il 2 marzo 2023; 18,1 % il 21 marzo 2023), almeno fino alla data della verificazione, svolta il 27 marzo 2023, in occasione della quale l’indice di massa grassa è risultato pari a 18,3 %. Tali elementi, complessivamente considerati, militano per una verosimile stabilità dell’indice di massa grassa, costantemente compatibile con i requisiti richiesti per l’assunzione come vigile del fuoco.
D’altra parte, l’amministrazione resistente non ha offerto alcuna evidenza delle precauzioni e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire l’accuratezza delle misurazioni e, quindi, l’attendibilità dei risultati dell’esame impedenzometrico eseguito il 17 novembre 2022 sulla persona del ricorrente, alimentando così il sospetto (già insinuato dalle oggettive oscillazioni riscontrate nell’acquisizione del dato della statura) di errori nell’esecuzione dell’accertamento.
La pluralità di indizi a favore del ricorrente induce, quindi, a ritenere fondato il ricorso, in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli esami medici compiuti dall’amministrazione sono pienamente sindacabili ove complessivamente inattendibili (Cons. Stato, II, 21 ottobre 2021, n. 7075), e «il travisamento che ha interessato la valutazione concorsuale, e la conseguente inattendibilità di quest’ultima, risultano non già dalla mera ripetizione della misurazione in epoca successiva (e da una “nuova valutazione” in tal senso), ma dai plurimi dati fattuali richiamati, e soprattutto dal giudizio tecnico-scientifico, che rientra in perfetta coerenza all’orientamento giurisprudenziale in materia richiamato dal Giudice di prime cure» (Cons. Stato, III, 10 dicembre 2024, n. 9938).
17. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione, consolidamento degli esiti delle prove concorsuali sostenute dal ricorrente e suo inserimento a pieno titolo e senza riserva in graduatoria.
18. Tenuto conto della natura e dell’andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti mentre le spese di verificazione vanno poste definitivamente a carico del Ministero dell’Interno, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Pone le spese di verificazione, quantificate in € 500,00, definitivamente a carico del Ministero dell’Interno, da liquidarsi secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.